CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33802/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOél-ate-a"~b-o-aft Itr; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 103 OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso sentenza che ha applicato la pena concordata in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. per motivi non consentiti dalla legge (relativo il primo motivo t beneficio non facente parte integrante dell'accordo pattizio e non devoluto al giudice di appello, cfr. Sez. 7, n. 46053 del 08/10/2019, Rv. 277416); il secondo motivo a vizio non denunciabile, cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); Considerata anche la memoria presentata dalla difesa a sostegno della ammissibilità e fondatezza dei motivi Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere - con procedura de plano - dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis