CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 16558/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21906-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del Curatore p.t., elett.te dom.to in ALESSANDRIA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 16, presso il dott. [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1267/6/19 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò al [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] sei avvisi di accertamento (due per ciascuna annualità) per riprese I.RE.S., I.R.A.P., sanzioni ed interessi per gli anni di imposta dal 2008 al 2010; che la contribuente impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Alessandria che, con sentenza n. 31/2018, previa riunione, accolse i ricorsi; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1267/6/19, depositata il 27/11/2019, rigettò l'appello, con la conferma della sentenza impugnata, ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - viziati i provvedimenti impositivi, siccome emessi ante tempus, in violazione delle prescrizioni contenute nell'ad 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; è rimasto intimato il [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché dell'art. 18 comma 2, lett e), degli artt. 21 e 24 comma 2, nonché, ancora, dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la C.T.R. ritenuto viziati gli avvisi impugnati in quanto emessi in Ric. 2020 n. 21906 sez. Sesta civile - T - ud. 26-04-2022 -2- violazione dell'art 12, comma 7 della I. n. 212 del 2000, senza che la contribuente abbia opposto, in primo grado come nelle controdeduzioni depositate avanti alla C.T.R. alcuna specifica censura al riguardo; che il motivo è manifestamente fondato; che in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto, le nullità, ove non dedotte con il ricorso originario, non possono essere rilevate d'ufficio, né fatte valere per la prima volta nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. 5, 18.5.2018, n. 12313, Rv. 648662-01), che applicando il principio alla tematica dei diritti e delle garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, è stato chiarito che il vizio dell'avviso di accertamento derivante dall'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000 non è rilevabile d'ufficio e deve essere contestato dal contribuente nel ricorso introduttivo, riguardando la violazione di una norma posta a difesa del diritto dello stesso contribuente al pieno dispiegarsi del contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria e considerata la natura recettizia dell'atto impositivo tributario da porsi in relazione con il suo duplice scopo di impedire la decadenza dell'Amministrazione predetta dalle potestà di accertamento e di riscossione dei tributi e di porre la parte in grado di contestare, anche in sede giudiziaria, la pretesa tributaria (Cass., Sez. 5, 9.6.2017, n. 14395, Rv. 644547-01); che emerge, invero, dalla lettura del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità come alcuno degli originari ricorsi proposti dalla società contribuente (puntualmente trascritti, ai fini della specificità del motivo, ex art. 366, comma Ric. 2020 n. 21906 sez. Sesta civile - T - ud. 26-04-2022 -3- 1, n. 6, cod. proc. civ., alle pp. 9-14 del ricorso dell'AGENzIA) conteneva una specifica doglianza all'operato dell'Ufficio, sviluppata in termini di dedotta violazione dell'art. 12, comma 7, cit.; che, per effetto del principio su richiamato, certamente tardiva (e, dunque inammissibile), siccome sviluppata nelle memorie depositate in prime cure ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, deve intendersi l'istanza volta alla declaratoria di nullità degli avvisi di accertamento impugnati per la violazione dell'art. 12, comma 7, cit.: ed infatti, nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso - non ricorrente nella specie - di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione" (Cass., Sez. 6-5, 13.4.2017, n. 9637, Rv. 643799-01); che quanto precede rende, peraltro, del tutto irrilevante la questione della mancata riproposizione di siffatta doglianza in appello (cfr., ai fini della specificità del motivo in parte qua, le pp. 14-15 del ricorso); che resta in conseguenza assorbito il secondo motivo (con cui parte ricorrente lamenta - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. - la violazione dell'art 7 della I. n. 212 del 2000, per aver la C.T.R. comunque escluso la ricorrenza, nella Ric. 2020 ri. 21906 sez. Sesta civile - T - ud. 26-04-2022 -4- specie ed a prescindere dalla sua esternazione all'interno dell'atto impositivo, di una valida ragione d'urgenza per la notifica ante tempus degli avvisi di accertamento in commento, rappresentata dall'intervenuta dichiarazione di fallimento della società contribuente); Ritenuto in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla C.T.R. del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda processuale e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda altresì la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - Tributaria, il 26.4.2022 Il Presidente . Lucio LfJciotti D e,V) DEPOTTATO ?N CANCELLERIA ll