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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2026

Cassazione n. 08569/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

E DELLA PREVIDENZA5187 SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 2524/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 15/06/2023 R.G.N. 2540/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 11/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA]'udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25080/2023Numero di raccolta generale 8569/20261.

La Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia dDait a pubblicazione 06/04/2026primo grado di rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Antonella volta a conseguire l’accertamento del diritto apercepire dal Fondo di Garanzia presso INPS il pagamento diquanto a lei spettante a titolo di trattamento di fine rapportomaturato a seguito di cessazione del rapporto di lavoro conla [OSCURATO:SOCIETA]., società cancellata per intervenuta fusione perincorporazione in altra società, [OSCURATO:SOCIETA]., a sua voltacancellata ed incorporata per fusione nella societàstatunitense Zafinvest LLC.La ricorrente rappresentava di essere intervenuta inprocedura prefallimentare nella quale il Tribunale, purritenendo incidentalmente provato lo stato di insolvenza,aveva escluso che potesse essere dichiarato il fallimento dellesocietà Ce.Am. e Lisit, poiché estinte, e della Zafinvest, perdifetto di giurisdizione italiana, e di aver nuovamenteproposto istanza di fallimento verso la [OSCURATO:SOCIETA]., respintaper decorso termine di un anno dalla cancellazione perincorporazione ai sensi dell’art. 10 L.fall.; rappresentava,ancora, di avere chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivoverso la [OSCURATO:SOCIETA], rimasto ineseguito per vano tentativo diesecuzione mobiliare presso la sede legale della societàessendone constatata l’irreperibilità, e per carenza di beni diproprietà come da visura ipocatastale.

Contrariamente adaltre analoghe posizioni di altri lavoratori, l’INPS avevarespinto la domanda amministrativa contestando l’assenza diun valido titolo esecutivo, la carenza di alcun valore al decretoingiuntivo emesso nei confronti della società cancellata, lamancanza di prova di alcun tentativo di esecuzione versol’incorporante società straniera, circostanza non impeditiva diassoggettamento a procedure esecutive o concorsualiancorché regolate da legge straniera.Numero registro generale 25080/2023La Corte territoriale, rilevato che per accedere al fondo dNi umero sezionale 5187/2025Numero di raccolta generale 8569/2026garanzia di cui all’art. 2 L. 297/1982 il lavoratore devDeat a pubblicazione 06/04/2026dimostrare la cessazione del rapporto di lavoro,l’inadempimento del datore e lo stato di insolvenza, haevidenziato che, ove non sia possibile applicare la disciplinadella legge fallimentare per carenza dei requisiti soggettividell’art. 1 r.d. 267/1942, il richiedente debba fornire la provadell’esperimento di una procedura esecutiva individuale edella inesistenza di garanzie patrimoniali del debitore.

Nelcaso specifico, la lavoratrice avrebbe dovuto previamentemunirsi di un titolo esecutivo, necessario per esperirel’esecuzione forzata, nei confronti del datore di lavoro, primadella sua cancellazione, oppure, successivamente, neiconfronti della società incorporante.

Con riguardo all’ambitodi giurisdizione italiana, non se ne escludeva la sussistenzain base all’art. 3 L. 218/1995 (sulla riforma delle norme didiritto internazionale privato) ed alla convenzione di Bruxellesdel 1968 (concernente la competenza giurisdizionale el’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale)anche se il debitore non sia domiciliato nel territorio di unoStato contraente, quando si tratti di una delle materiecomprese nel campo di applicazione della Convenzione ed ècitato nel luogo in cui l’obbligazione dedotta è stata o deveessere eseguita.

In definitiva, la Corte d’appello ha respintoil gravame perché la lavoratrice non si era attivata perconseguire un titolo esecutivo nei confronti della societàincorporante non estinta, al fine di tentare l’esecuzioneforzata, attività che non superava i limiti dell’ordinariadiligenza.2.

Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidandosi a un unico articolato motivo, illustratoda memorie, a cui INPS resiste con controricorso.3.

All’udienza pubblica dell’11 dicembre 2025, svolta larelazione del Consigliere relatore, udita la requisitoria delNumero registro generale 25080/2023Procuratore Generale che ha concluso per l’accoglimento deNl umero sezionale 5187/2025Numero di raccolta generale 8569/2026ricorso, uditi i difensori delle parti che hanno svolto le lorDoat a pubblicazione 06/04/2026difese come in atti difesivi, la Corte si è riservata di decidere.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 comma5 L. 297/1982, dell’art. 2405-bis c.c., dell’art. 3 L.218/1996e dell’art. 5 sez.

II della Convenzione di Bruxelles, per avereritenuto la Corte d’appello necessario e imprescindibileottenere un titolo esecutivo nei confronti della societàincorporante estera anziché verso la società incorporataestinta, ritenendo non rilevante l’accertamento incidentale diinsolvenza conseguito in sede prefallimentare e nonritenendo provata la mancanza o insufficienza delle garanziepatrimoniali del debitore.

Deduce che, nel caso in cui il datoresia soggetto non fallibile, l’insolvenza sarebbe dimostratamediante l’esperimento di un’infruttuosa azione esecutiva, eche nel caso in esame la prova dell’accertamento del creditosi rinveniva negli allegati CUD, nella sentenza di rigettodell’istanza fallimentare, e nel decreto ingiuntivo; inoltre, sela società italiana non era fallibile per mancanza di requisitioggettivi e soggettivi stante la sua cancellazione, l’eventualeazione esecutiva verso la società estera sarebbe stataantieconomica ed aleatoria ma anche infruttuosa edeccedente i limiti dell’ordinaria diligenza; e neppure potevaessere proposta verso un soggetto che non poteva esseredichiarato fallito dal giudice nazionale non avendo gli StatiUniti sottoscritto la Convenzione di Bruxelles ed essendodimostrata la assenza di garanzie patrimoniali a seguito diinfruttuoso pignoramento e sulla base delle risultanze di unavisura immobiliare negativa.2.

Nel controricorso INPS rimarca che il credito per TFR nonera insinuato nel fallimento del datore di lavoro e che lalavoratrice non si era munita di valido titolo esecutivo Nvuemrersoo re gistro generale 25080/2023Numero sezionale 5187/2025il proprio datore né aveva espletato ai suoi danni Naulmceuron dai r accolta generale 8569/2026valida procedura esecutiva individuale.

Data pubblicazione 06/04/20263.

Il ricorso è infondato.4.

Al caso di specie si attagliano i princìpi di diritto enunciatiin molteplici occasioni da questa Corte.4.

In caso d’insolvenza del datore di lavoro, il diritto dellavoratore di ottenere dall’INPS la corresponsione del TFR acarico dello speciale Fondo di cui all’art. 2 della legge n. 297del 1982 rappresenta un diritto di credito a una prestazioneprevidenziale, distinto e autonomo rispetto al credito vantatonei confronti del datore di lavoro (fra le molte, Cass., sez.lav., 28 luglio 2011, n. 16617, e, più di recente, Cass., sez.lav., 21 gennaio 2022, n. 1861).

Tale diritto non sorge con lacessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi deipresupposti inerenti al rapporto assicurativo-previdenziale,così come enucleati dalla legge (Cass., sez. lav., 13 ottobre2015, n. 20547, punto 2 dei Motivi della decisione).In particolare, l’art. 2 della legge n. 297 del 1982 subordinal’intervento del Fondo di garanzia alla verifica del credito dellavoratore mediante l’insinuazione al passivo del fallimentodel datore di lavoro (comma 2) o, in alternativa, allorché ildatore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della leggefallimentare, al previo esperimento dell’esecuzione forzataper la realizzazione del credito, da cui risulti l’insufficienza,totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore dilavoro (comma 5).Pertanto, prima del perfezionarsi dei presupposti di legge,nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all’Istituto(Cass., sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19277, punto 15 delleRagioni della decisione).4.2 - Il sistema normativo di disciplina dell’accesso al FNuomnedroo re gistro generale 25080/2023Numero sezionale 5187/2025di garanzia prevede, quindi, due possibilità di verifiNcuam erdo edi lr accolta generale 8569/2026credito, laddove la via della insinuazione al passivo in unDaat a pubblicazione 06/04/2026procedura concorsuale presuppone la ricorrenza dei requisitioggettivi e soggettivi per la fallibilità del datore, mentrel’esecuzione forzata individuale presuppone l’insuscettibileassoggettamento alla prima.È stato osservato da questa Corte che in tema di interventodel Fondo di garanzia gestito dall'INPS, la verifica da partedel Tribunale della non fallibilità dell’imprenditore, ex art. 15,ult. comma, del r.d. n. 267 del 1942, costituisce presupposto,unitamente alla insufficienza delle garanzie patrimoniali aseguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata, perl'accesso alle prestazioni del Fondo per il pagamento del TFRe dei crediti di lavoro di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992(cfr. Cass. ord. 21734/2018) e che ai fini della tutela previstadalla L. n. 297 del 1982 in favore dei lavoratori per ilpagamento del TFR, in caso di insolvenza del datore di lavoro,ove quest'ultimo, pur assoggettabile al fallimento, non possain concreto essere dichiarato fallito per aver cessato l'attivitàda oltre un anno, è ammissibile un'azione nei confronti del297 citata, purché il lavoratore abbia esperitoinfruttuosamente una procedura di esecuzione forzata, salvoche risulti l'esistenza di altri beni aggredibili con l'azioneesecutiva (cfr. ord. n 27467/17).5.

L’azione esecutiva non può quindi prescindere dallaformazione di un titolo esecutivo.

Dall’inequivocabile datotestuale si evince che «il previo esperimento di un’azionevolta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datoredi lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutile einutilmente dispendioso […], costituisce piuttosto unpresupposto non solo letteralmente, ma anche logicamentenecessario, giacché, da un punto di vista sistematico,Numero registro generale 25080/2023l’accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto inN umero sezionale 5187/2025Numero di raccolta generale 8569/2026esito all’ammissione allo stato passivo ovvero la suDaat a pubblicazione 06/04/2026consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confrontidel datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria perl’individuazione della misura stessa dell’interventosolidaristico del Fondo di garanzia, essendo l’enteprevidenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partesed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFRmaturato in costanza di rapporto di lavoro» (Cass., sez. lav.,28 gennaio 2020, n. 1886, in motivazione, pagina 6).L’assetto prefigurato dalla legge rinviene la suagiustificazione nelle esigenze di certezza, che impongono diaccertare il credito insoddisfatto secondo i crismi delle regoledel concorso o, quando tali regole non operino, dicristallizzare tale credito in una procedura esecutiva, pursempre assoggettata al vaglio di un giudice.

All’enteprevidenziale, difatti, è preclusa la facoltà di contestarel’esistenza e l’entità dei crediti e di opporre eccezioni chesoggettive del lavoratore e del datore di lavoro (da ultimo,Cass., sez. lav., 27 gennaio 2025, n. 1864, punto 15 delleRagioni della decisione).5.1 - Dalla ricostruzione della lettera e della ratio delladisciplina vigente si desume, dunque, che la consacrazionedel credito in un titolo esecutivo rappresenta un elementoindefettibile dell’accesso al Fondo di garanzia e devepreesistere alla presentazione della domanda, come questaCorte ha rimarcato (Cass., sez. lav., 28/1/2025, n. 1934,punto 9 delle Ragioni della decisione).Invero, è la domanda del lavoratore che fa sorgere l’obbligodel Fondo di provvedere e tale obbligo postula la sussistenzadi tutti gli elementi costitutivi del diritto (sentenza n. 1934del 2025, cit., il già richiamato punto 9 delle Ragioni delladecisione), anche allo scopo di salvaguardare l’efNfiucmaercoe re gistro generale 25080/2023Numero sezionale 5187/2025svolgimento della «finalità istituzionale» del Fondo (Naurmte.r o 2di, r accolta generale 8569/2026ottavo comma, terzo periodo, della legge n. 297 del 1982D)a.t a pubblicazione 06/04/2026Un adempimento conforme alle prescrizioni di legge assurgeanche a presupposto per il successivo esercizio del diritto disurroga che compete al Fondo nel privilegio spettante sulpatrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali coobbligati insolido (art. 2, settimo comma, secondo periodo, della leggen. 297 del 1982).5.2 - Nel contesto di tali prescrizioni, rivestono rilievoessenziale la previa formazione di un titolo esecutivo esegnatamente, ove si tratti di un titolo giudiziale, il previoaccertamento del credito, conseguito nei confronti dellegittimo contraddittore e non, incidenter tantum, neiconfronti dell’Istituto, carente di ogni legittimazione acontestare le pretese inerenti al rapporto di lavoro.5.3 - La scansione delineata dalla legge, lungi dall’imporreaggravi irragionevoli, «non solo si raccorda alla fattispeciecostitutiva del diritto, nella complessità degli elementi che lacompongono e che hanno nella domanda uno snodo saliente,ma si prefigge, altresì, di rendere più spedita l’attivitàdell’Istituto, chiamato alla doverosa verifica dei presuppostidi legge e alla sollecita erogazione del trattamento insoluto,“ove non sussista contestazione in materia” (art. 2, quintocomma, della legge n. 297 del 1982)» (sentenza n. 1934 del2025, cit., sempre al punto 9 delle Ragioni della decisione).6.

Si aggiunga che non appare pertinente il richiamo,valorizzato dalla ricorrente alle enunciazioni di principio diquesta Corte sul canone di ordinaria diligenza che permeal’onere del creditore di agire in executivis, senza imporgliiniziative aleatorie e dispendiose.

Proprio sul tema inquestione si è soffermata la pronuncia di questa Corte, conord. n. 14020 del 7/7/2020, nella quale è stato sostenuto chel'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'INPNSu mpereo rre gistro generale 25080/2023Numero sezionale 5187/2025la realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del Nduamteoro rdei r accolta generale 8569/2026di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alDleat a pubblicazione 06/04/2026procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l.n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del1992 - rispondendo ad “un'esigenza di socializzazione delrischio da inadempimento e da insolvenza” che pone a caricodell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischiconnessi alla procedura di recupero del credito, è subordinatoall'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire"in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo uncriterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, allamisura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azioneesecutiva individuale; ne consegue che il lavoratore non ètenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma soloal rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, epuò limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme diesecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quellaprescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni soloallorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione“fruttuosa e ragionevole”.

Tale ultima ipotesi, escluso unonere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica,dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultanodagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolaredispendio economico e temporale, e dal punto di vistasoggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente eillimitatamente responsabili oppure, in caso di socilimitatamente responsabili di una società di capitalicancellata ed estinta, allorché risulti positivamentedimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base albilancio finale di liquidazione.6.1 - Gli argomenti che fanno leva sull’ordinaria diligenza,ripresi anche dall’ufficio della Procura generale nel corso delladiscussione, non contraddicono la necessità che il lavoratoresi munisca di un titolo esecutivo nei confronti del prNoumperroio re gistro generale 25080/2023Numero sezionale 5187/2025datore di lavoro (sent. n. 1886/2020, cit., in motivaNzumioerno edi, r accolta generale 8569/2026pagina 6).

Data pubblicazione 06/04/20266.2 - Il profilo della conclamata infruttuosità delle azioniesecutive «riguarda un posterius, laddove il requisitopregiudiziale è pur sempre la sussistenza di un titolo che aquelle azioni consenta di dare impulso o che ne dimostri pertabulas l’impraticabilità, pur contenendo l’indispensabileaccertamento della sussistenza e della misura del credito»(da ultimo, sentenza n. 1934 del 2025, cit., punto 6 delleRagioni della decisione).Il richiamo del legislatore al previo esperimentodell’esecuzione forzata, pur modulato secondo i menzionaticanoni di ragionevolezza e proporzionalità, implical’ineludibile preesistenza di un titolo: «L’esecuzione forzata intanto può essere esperita, in quanto sussista un titolo idoneoa fondarla (nulla executio sine titulo)» (sentenza n. 1934 del2025, cit., punto 5 delle Ragioni della decisione).Le considerazioni esposte convergono, dunque, nel senso diconfigurare, come condizione imprescindibile, la previaformazione di un titolo.7.

A tali princìpi si è uniformata la Corte di merito,nell’escludere che la ricorrente si sia in alcun modo attivataper conseguire un titolo esecutivo nei confronti della societàincorporante, non estinta, al fine di tentare l’esecuzioneforzata.8.

Gli antecedenti di fatto, analiticamente ricostruiti nelricorso, non sono controversi tra le parti e giustificanol’approdo giudiziale in esame.

E valga quanto segue.- La ricorrente è stata assunta da [OSCURATO:SOCIETA]. il 9 agosto 2016,con inquadramento contrattuale nel 6° livello del CCNLTurismo e il rapporto di lavoro è cessato il 19 dicembre 2018,Numero registro generale 25080/2023senza che sia stato corrisposto il TFR, per il complessivoN umero sezionale 5187/2025Numero di raccolta generale 8569/2026importo di Euro 2.564,31; ha presentato istanza di fallimentDoat a pubblicazione 06/04/2026del datore di lavoro, respinta dal Tribunale di Roma condecreto dell’11 marzo 2020: la società [OSCURATO:SOCIETA] è statacancellata dal registro delle imprese il 18/3/2019, in quantoincorporata in [OSCURATO:SOCIETA]., società a sua volta cancellata il9/4/2019, ed entrambe confluite in operazione di fusione perincorporazione (rispettivamente in data 28/1/2019 e15/2/2019) in [OSCURATO:PERSONA], società con sede nel Delawaree dunque sottratta alla giurisdizione italiana.- Nell’aprile 2020, la lavoratrice ha proposto domandamonitoria contro [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento del TFR e, inforza del decreto ingiuntivo ha notificato a CE.AM. atto diprecetto, avviando poi invano l’azione esecutiva con unpignoramento mobiliare presso la sede della società(pignoramento negativo del 7/10/2020, verbale negativo del28/10/2020 e successiva visura immobiliare incapiente del3/12/2020).- Medio tempore, con decreto del 23/11/2020, il Tribunale diRoma ha respinto la nuova istanza di fallimento, in ragionedella scadenza del termine annuale sancito dall’art. 10 delr.d. n. 267/1942, decorrente dalla cancellazione della società.- Il 19/12/2020 la ricorrente ha richiesto al Fondo di garanziagestito dall’INPS il pagamento del TFR, respinto per lemotivazioni di cui innanzi.9.

Nel caso di specie, non si riscontra alcun titolo che consacriil credito del lavoratore, nei termini prima chiariti.È ininfluente che sia stato richiesto e ottenuto un decretoingiuntivo, allorché la società datrice di lavoro era stata giàcancellata dal registro delle imprese ed era dunque estinta.Il provvedimento monitorio, in quanto emesso nei confrontidi una società che aveva cessato di essere la giusta parte, ètamquam non esset, ed è destinato a non avere effetti neiNumero registro generale 25080/2023confronti del soggetto persona giuridica, ferma restandoN umero sezionale 5187/2025Numero di raccolta generale 8569/2026l’estensione ai soci ex art. 2495 c.c. (di cui tuttavia non si fDaat a pubblicazione 06/04/2026menzione nella vicenda in esame).

Ma, nel caso in esame, laCe.Am. neppure era più destinataria di pretese creditoriepoiché ad essa era subentrata la società incorporante in virtùdel fenomeno estintivo-successorio che caratterizza lafusione per incorporazione (cfr. Cass. ord. 13685/2023) e nonmeramente modificativo-evolutiva, con la conseguenza che irequisiti di cui all’art. 2 L.297/82 andavano verificati in capoa quest’ultima.Né rileva che il giudice fallimentare, nel reputare ammissibilel’istanza dei lavoratori, ne abbia delibato, ai soli fini dellalegittimazione, il credito.

In conseguenza di tale delibazioneincidentale, nessun titolo esecutivo può dirsi formato primadella domanda al Fondo di garanzia; e tale accertamentoincidentale non ha condotto, comunque, alla apertura dellaprocedura concorsuale per mancanza di requisiti soggettivied oggettivi di fallibilità del debitore, anzi dei debitori.10.

Invero, ulteriore e non secondario aspetto è quello dellasuccessione nei rapporti obbligatori delle società incorporatenella incorporante risultante dalla fusione.

Ai sensi dell’art.2504-bis cod.civ.

“la società che risulta dalla fusione o quellaincorporante assumono i diritti e gli obblighi delle societàpartecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti,anche processuali, anteriori alla fusione”.

Nel caso di specie,non soltanto non risulta (in sentenza non se ne dà atto e laricorrente non lo allega né lo rappresenta) che la partericorrente, il cui credito da TFR si era maturato alla data dicessazione del rapporto di lavoro del 19/12/2018, si siaopposta alla fusione nel termine di cui all’art. 2503 c.c. atutela preventiva delle proprie ragioni di credito avversoun’operazione che ha visto susseguirsi, nel breve volgere dipoco meno di due mesi, due fusioni di due società italiane(del 28/1/2019 e del 15/2/2019) per incorporazione in unaNumero registro generale 25080/2023società straniera (costituita in Svizzera ed avente sede legaleN umero sezionale 5187/2025Numero di raccolta generale 8569/2026in USA), ma risulta anche, in tutta evidenza, che la ricorrentDeat a pubblicazione 06/04/2026nel proporre istanza prefallimentare abbia allegato lecircostanze già note della dinamica successoria delle società,tant’è che nel primo decreto del tribunale di Roma siescludeva sia la fallibilità della Ce.Am. e della Lisit, perché“estinte”, sia della Zafinvest, per difetto di giurisdizionenazionale (decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).10.1 - La successione nei rapporti obbligatori apre il varcodella trasmissione della responsabilità e non v’è violazionedell’art. 2504-bis c.c. ma ulteriore inerzia creditoria nel nonaver proposto iniziative di formazione di titolo esecutivoverso la terza società, di cui non si obietta, né risultanegativamente accertata, l’esistenza in bonis e, a monte, laconoscenza e l’imputabilità dei rapporti obbligatorisusseguenti alla fase patologica del rapporto di lavoro deidipendenti della originaria incorporata.10.2 - Nessun titolo esecutivo può dirsi formato, prima delladomanda, né a carico delle società italiane né della societàstraniera risultante dalla fusione per incorporazione, vicendache «realizza una successione a titolo universalecorrispondente alla successione mortis causa e produce glieffetti, tra loro interdipendenti, dell’estinzione della societàincorporata e della contestuale sostituzione a questa, nellatitolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, ancheprocessuali, della società incorporante, che rappresenta ilnuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapportigiuridici già riguardanti i soggetti incorporati» (Cass., S.U.,30/7/2021, n. 21970, in motivazione, pagina 35).10.3 - Piuttosto che addurre il defatigante superamento dellimite di ordinaria diligenza nel predisporre iniziativeesecutive verso l’obbligata in successione, la vicenda siconnota per l’insoddisfatta ordinaria diligenza nelcompimento di iniziative tempestive, utili e necessarNiuem earod re gistro generale 25080/2023Numero sezionale 5187/2025integrare i presupposti per l’attivazione del fondo di gaNruamnerzo idai r accolta generale 8569/2026ex lege 297/1982.

E anche sotto tale profilo il motivo dDait a pubblicazione 06/04/2026ricorso va respinto.11.

Da tutto quanto innanzi discende la conferma dellaimpugnata pronuncia, con rigetto del ricorso ecompensazione delle spese processuali della presente fase digiudizio, in ragione della non irrilevante complessità,peculiarità e novità delle questioni applicative trattate.Seguono le disposizioni sul contributo unificato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Compensa le spese fra le parti.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’udienza del 11 dicembre2025.Il consigliere estensore La PresidenteAttilio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E DELLA PREVIDENZA5187 SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 2524/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 15/06/2023 R.G.N. 2540/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 11/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA]'udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25080/2023Numero di raccolta generale 8569/20261. La Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia dDait a pubblicazione 06/04/2026primo grado di rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Antonella volta a conseguire l’accertamento del diritto apercepire dal Fondo di Garanzia presso INPS il pagamento diquanto a lei spettante a titolo di trattamento di fine rapportomaturato a seguito di cessazione del rapporto di lavoro conla [OSCURATO:SOCIETA]., società cancellata per intervenuta fusione perincorporazione in altra società, [OSCURATO:SOCIETA]., a sua voltacancellata ed incorporata per fusione nella societàstatunitense Zafinvest LLC.La ricorrente rappresentava di essere intervenuta inprocedura prefallimentare nella quale il Tribunale, purritenendo incidentalmente provato lo stato di insolvenza,aveva escluso che potesse essere dichiarato il fallimento dellesocietà Ce.Am. e Lisit, poiché estinte, e della Zafinvest, perdifetto di giurisdizione italiana, e di aver nuovamenteproposto istanza di fallimento verso la [OSCURATO:SOCIETA]., respintaper decorso termine di un anno dalla cancellazione perincorporazione ai sensi dell’art. 10 L.fall.; rappresentava,ancora, di avere chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivoverso la [OSCURATO:SOCIETA], rimasto ineseguito per vano tentativo diesecuzione mobiliare presso la sede legale della societàessendone constatata l’irreperibilità, e per carenza di beni diproprietà come da visura ipocatastale. Contrariamente adaltre analoghe posizioni di altri lavoratori, l’INPS avevarespinto la domanda amministrativa contestando l’assenza diun valido titolo esecutivo, la carenza di alcun valore al decretoingiuntivo emesso nei confronti della società cancellata, lamancanza di prova di alcun tentativo di esecuzione versol’incorporante società straniera, circostanza non impeditiva diassoggettamento a procedure esecutive o concorsualiancorché regolate da legge straniera.Numero registro generale 25080/2023La Corte territoriale, rilevato che per accedere al fondo dNi umero sezionale 5187/2025Numero di raccolta generale 8569/2026garanzia di cui all’art. 2 L. 297/1982 il lavoratore devDeat a pubblicazione 06/04/2026dimostrare la cessazione del rapporto di lavoro,l’inadempimento del datore e lo stato di insolvenza, haevidenziato che, ove non sia possibile applicare la disciplinadella legge fallimentare per carenza dei requisiti soggettividell’art. 1 r.d. 267/1942, il richiedente debba fornire la provadell’esperimento di una procedura esecutiva individuale edella inesistenza di garanzie patrimoniali del debitore. Nelcaso specifico, la lavoratrice avrebbe dovuto previamentemunirsi di un titolo esecutivo, necessario per esperirel’esecuzione forzata, nei confronti del datore di lavoro, primadella sua cancellazione, oppure, successivamente, neiconfronti della società incorporante. Con riguardo all’ambitodi giurisdizione italiana, non se ne escludeva la sussistenzain base all’art. 3 L. 218/1995 (sulla riforma delle norme didiritto internazionale privato) ed alla convenzione di Bruxellesdel 1968 (concernente la competenza giurisdizionale el’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale)anche se il debitore non sia domiciliato nel territorio di unoStato contraente, quando si tratti di una delle materiecomprese nel campo di applicazione della Convenzione ed ècitato nel luogo in cui l’obbligazione dedotta è stata o deveessere eseguita. In definitiva, la Corte d’appello ha respintoil gravame perché la lavoratrice non si era attivata perconseguire un titolo esecutivo nei confronti della societàincorporante non estinta, al fine di tentare l’esecuzioneforzata, attività che non superava i limiti dell’ordinariadiligenza.2. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidandosi a un unico articolato motivo, illustratoda memorie, a cui INPS resiste con controricorso.3. All’udienza pubblica dell’11 dicembre 2025, svolta larelazione del Consigliere relatore, udita la requisitoria delNumero registro generale 25080/2023Procuratore Generale che ha concluso per l’accoglimento deNl umero sezionale 5187/2025Numero di raccolta generale 8569/2026ricorso, uditi i difensori delle parti che hanno svolto le lorDoat a pubblicazione 06/04/2026difese come in atti difesivi, la Corte si è riservata di decidere.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 comma5 L. 297/1982, dell’art. 2405-bis c.c., dell’art. 3 L.218/1996e dell’art. 5 sez. II della Convenzione di Bruxelles, per avereritenuto la Corte d’appello necessario e imprescindibileottenere un titolo esecutivo nei confronti della societàincorporante estera anziché verso la società incorporataestinta, ritenendo non rilevante l’accertamento incidentale diinsolvenza conseguito in sede prefallimentare e nonritenendo provata la mancanza o insufficienza delle garanziepatrimoniali del debitore. Deduce che, nel caso in cui il datoresia soggetto non fallibile, l’insolvenza sarebbe dimostratamediante l’esperimento di un’infruttuosa azione esecutiva, eche nel caso in esame la prova dell’accertamento del creditosi rinveniva negli allegati CUD, nella sentenza di rigettodell’istanza fallimentare, e nel decreto ingiuntivo; inoltre, sela società italiana non era fallibile per mancanza di requisitioggettivi e soggettivi stante la sua cancellazione, l’eventualeazione esecutiva verso la società estera sarebbe stataantieconomica ed aleatoria ma anche infruttuosa edeccedente i limiti dell’ordinaria diligenza; e neppure potevaessere proposta verso un soggetto che non poteva esseredichiarato fallito dal giudice nazionale non avendo gli StatiUniti sottoscritto la Convenzione di Bruxelles ed essendodimostrata la assenza di garanzie patrimoniali a seguito diinfruttuoso pignoramento e sulla base delle risultanze di unavisura immobiliare negativa.2. Nel controricorso INPS rimarca che il credito per TFR nonera insinuato nel fallimento del datore di lavoro e che lalavoratrice non si era munita di valido titolo esecutivo Nvuemrersoo re gistro generale 25080/2023Numero sezionale 5187/2025il proprio datore né aveva espletato ai suoi danni Naulmceuron dai r accolta generale 8569/2026valida procedura esecutiva individuale. Data pubblicazione 06/04/20263. Il ricorso è infondato.4. Al caso di specie si attagliano i princìpi di diritto enunciatiin molteplici occasioni da questa Corte.4. In caso d’insolvenza del datore di lavoro, il diritto dellavoratore di ottenere dall’INPS la corresponsione del TFR acarico dello speciale Fondo di cui all’art. 2 della legge n. 297del 1982 rappresenta un diritto di credito a una prestazioneprevidenziale, distinto e autonomo rispetto al credito vantatonei confronti del datore di lavoro (fra le molte, Cass., sez.lav., 28 luglio 2011, n. 16617, e, più di recente, Cass., sez.lav., 21 gennaio 2022, n. 1861). Tale diritto non sorge con lacessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi deipresupposti inerenti al rapporto assicurativo-previdenziale,così come enucleati dalla legge (Cass., sez. lav., 13 ottobre2015, n. 20547, punto 2 dei Motivi della decisione).In particolare, l’art. 2 della legge n. 297 del 1982 subordinal’intervento del Fondo di garanzia alla verifica del credito dellavoratore mediante l’insinuazione al passivo del fallimentodel datore di lavoro (comma 2) o, in alternativa, allorché ildatore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della leggefallimentare, al previo esperimento dell’esecuzione forzataper la realizzazione del credito, da cui risulti l’insufficienza,totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore dilavoro (comma 5).Pertanto, prima del perfezionarsi dei presupposti di legge,nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all’Istituto(Cass., sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19277, punto 15 delleRagioni della decisione).4.2 - Il sistema normativo di disciplina dell’accesso al FNuomnedroo re gistro generale 25080/2023Numero sezionale 5187/2025di garanzia prevede, quindi, due possibilità di verifiNcuam erdo edi lr accolta generale 8569/2026credito, laddove la via della insinuazione al passivo in unDaat a pubblicazione 06/04/2026procedura concorsuale presuppone la ricorrenza dei requisitioggettivi e soggettivi per la fallibilità del datore, mentrel’esecuzione forzata individuale presuppone l’insuscettibileassoggettamento alla prima.È stato osservato da questa Corte che in tema di interventodel Fondo di garanzia gestito dall'INPS, la verifica da partedel Tribunale della non fallibilità dell’imprenditore, ex art. 15,ult. comma, del r.d. n. 267 del 1942, costituisce presupposto,unitamente alla insufficienza delle garanzie patrimoniali aseguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata, perl'accesso alle prestazioni del Fondo per il pagamento del TFRe dei crediti di lavoro di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992(cfr. Cass. ord. 21734/2018) e che ai fini della tutela previstadalla L. n. 297 del 1982 in favore dei lavoratori per ilpagamento del TFR, in caso di insolvenza del datore di lavoro,ove quest'ultimo, pur assoggettabile al fallimento, non possain concreto essere dichiarato fallito per aver cessato l'attivitàda oltre un anno, è ammissibile un'azione nei confronti del297 citata, purché il lavoratore abbia esperitoinfruttuosamente una procedura di esecuzione forzata, salvoche risulti l'esistenza di altri beni aggredibili con l'azioneesecutiva (cfr. ord. n 27467/17).5. L’azione esecutiva non può quindi prescindere dallaformazione di un titolo esecutivo. Dall’inequivocabile datotestuale si evince che «il previo esperimento di un’azionevolta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datoredi lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutile einutilmente dispendioso […], costituisce piuttosto unpresupposto non solo letteralmente, ma anche logicamentenecessario, giacché, da un punto di vista sistematico,Numero registro generale 25080/2023l’accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto inN umero sezionale 5187/2025Numero di raccolta generale 8569/2026esito all’ammissione allo stato passivo ovvero la suDaat a pubblicazione 06/04/2026consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confrontidel datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria perl’individuazione della misura stessa dell’interventosolidaristico del Fondo di garanzia, essendo l’enteprevidenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partesed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFRmaturato in costanza di rapporto di lavoro» (Cass., sez. lav.,28 gennaio 2020, n. 1886, in motivazione, pagina 6).L’assetto prefigurato dalla legge rinviene la suagiustificazione nelle esigenze di certezza, che impongono diaccertare il credito insoddisfatto secondo i crismi delle regoledel concorso o, quando tali regole non operino, dicristallizzare tale credito in una procedura esecutiva, pursempre assoggettata al vaglio di un giudice. All’enteprevidenziale, difatti, è preclusa la facoltà di contestarel’esistenza e l’entità dei crediti e di opporre eccezioni chesoggettive del lavoratore e del datore di lavoro (da ultimo,Cass., sez. lav., 27 gennaio 2025, n. 1864, punto 15 delleRagioni della decisione).5.1 - Dalla ricostruzione della lettera e della ratio delladisciplina vigente si desume, dunque, che la consacrazionedel credito in un titolo esecutivo rappresenta un elementoindefettibile dell’accesso al Fondo di garanzia e devepreesistere alla presentazione della domanda, come questaCorte ha rimarcato (Cass., sez. lav., 28/1/2025, n. 1934,punto 9 delle Ragioni della decisione).Invero, è la domanda del lavoratore che fa sorgere l’obbligodel Fondo di provvedere e tale obbligo postula la sussistenzadi tutti gli elementi costitutivi del diritto (sentenza n. 1934del 2025, cit., il già richiamato punto 9 delle Ragioni delladecisione), anche allo scopo di salvaguardare l’efNfiucmaercoe re gistro generale 25080/2023Numero sezionale 5187/2025svolgimento della «finalità istituzionale» del Fondo (Naurmte.r o 2di, r accolta generale 8569/2026ottavo comma, terzo periodo, della legge n. 297 del 1982D)a.t a pubblicazione 06/04/2026Un adempimento conforme alle prescrizioni di legge assurgeanche a presupposto per il successivo esercizio del diritto disurroga che compete al Fondo nel privilegio spettante sulpatrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali coobbligati insolido (art. 2, settimo comma, secondo periodo, della leggen. 297 del 1982).5.2 - Nel contesto di tali prescrizioni, rivestono rilievoessenziale la previa formazione di un titolo esecutivo esegnatamente, ove si tratti di un titolo giudiziale, il previoaccertamento del credito, conseguito nei confronti dellegittimo contraddittore e non, incidenter tantum, neiconfronti dell’Istituto, carente di ogni legittimazione acontestare le pretese inerenti al rapporto di lavoro.5.3 - La scansione delineata dalla legge, lungi dall’imporreaggravi irragionevoli, «non solo si raccorda alla fattispeciecostitutiva del diritto, nella complessità degli elementi che lacompongono e che hanno nella domanda uno snodo saliente,ma si prefigge, altresì, di rendere più spedita l’attivitàdell’Istituto, chiamato alla doverosa verifica dei presuppostidi legge e alla sollecita erogazione del trattamento insoluto,“ove non sussista contestazione in materia” (art. 2, quintocomma, della legge n. 297 del 1982)» (sentenza n. 1934 del2025, cit., sempre al punto 9 delle Ragioni della decisione).6. Si aggiunga che non appare pertinente il richiamo,valorizzato dalla ricorrente alle enunciazioni di principio diquesta Corte sul canone di ordinaria diligenza che permeal’onere del creditore di agire in executivis, senza imporgliiniziative aleatorie e dispendiose. Proprio sul tema inquestione si è soffermata la pronuncia di questa Corte, conord. n. 14020 del 7/7/2020, nella quale è stato sostenuto chel'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'INPNSu mpereo rre gistro generale 25080/2023Numero sezionale 5187/2025la realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del Nduamteoro rdei r accolta generale 8569/2026di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alDleat a pubblicazione 06/04/2026procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l.n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del1992 - rispondendo ad “un'esigenza di socializzazione delrischio da inadempimento e da insolvenza” che pone a caricodell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischiconnessi alla procedura di recupero del credito, è subordinatoall'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire"in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo uncriterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, allamisura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azioneesecutiva individuale; ne consegue che il lavoratore non ètenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma soloal rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, epuò limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme diesecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quellaprescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni soloallorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione“fruttuosa e ragionevole”. Tale ultima ipotesi, escluso unonere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica,dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultanodagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolaredispendio economico e temporale, e dal punto di vistasoggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente eillimitatamente responsabili oppure, in caso di socilimitatamente responsabili di una società di capitalicancellata ed estinta, allorché risulti positivamentedimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base albilancio finale di liquidazione.6.1 - Gli argomenti che fanno leva sull’ordinaria diligenza,ripresi anche dall’ufficio della Procura generale nel corso delladiscussione, non contraddicono la necessità che il lavoratoresi munisca di un titolo esecutivo nei confronti del prNoumperroio re gistro generale 25080/2023Numero sezionale 5187/2025datore di lavoro (sent. n. 1886/2020, cit., in motivaNzumioerno edi, r accolta generale 8569/2026pagina 6). Data pubblicazione 06/04/20266.2 - Il profilo della conclamata infruttuosità delle azioniesecutive «riguarda un posterius, laddove il requisitopregiudiziale è pur sempre la sussistenza di un titolo che aquelle azioni consenta di dare impulso o che ne dimostri pertabulas l’impraticabilità, pur contenendo l’indispensabileaccertamento della sussistenza e della misura del credito»(da ultimo, sentenza n. 1934 del 2025, cit., punto 6 delleRagioni della decisione).Il richiamo del legislatore al previo esperimentodell’esecuzione forzata, pur modulato secondo i menzionaticanoni di ragionevolezza e proporzionalità, implical’ineludibile preesistenza di un titolo: «L’esecuzione forzata intanto può essere esperita, in quanto sussista un titolo idoneoa fondarla (nulla executio sine titulo)» (sentenza n. 1934 del2025, cit., punto 5 delle Ragioni della decisione).Le considerazioni esposte convergono, dunque, nel senso diconfigurare, come condizione imprescindibile, la previaformazione di un titolo.7. A tali princìpi si è uniformata la Corte di merito,nell’escludere che la ricorrente si sia in alcun modo attivataper conseguire un titolo esecutivo nei confronti della societàincorporante, non estinta, al fine di tentare l’esecuzioneforzata.8. Gli antecedenti di fatto, analiticamente ricostruiti nelricorso, non sono controversi tra le parti e giustificanol’approdo giudiziale in esame. E valga quanto segue.- La ricorrente è stata assunta da [OSCURATO:SOCIETA]. il 9 agosto 2016,con inquadramento contrattuale nel 6° livello del CCNLTurismo e il rapporto di lavoro è cessato il 19 dicembre 2018,Numero registro generale 25080/2023senza che sia stato corrisposto il TFR, per il complessivoN umero sezionale 5187/2025Numero di raccolta generale 8569/2026importo di Euro 2.564,31; ha presentato istanza di fallimentDoat a pubblicazione 06/04/2026del datore di lavoro, respinta dal Tribunale di Roma condecreto dell’11 marzo 2020: la società [OSCURATO:SOCIETA] è statacancellata dal registro delle imprese il 18/3/2019, in quantoincorporata in [OSCURATO:SOCIETA]., società a sua volta cancellata il9/4/2019, ed entrambe confluite in operazione di fusione perincorporazione (rispettivamente in data 28/1/2019 e15/2/2019) in [OSCURATO:PERSONA], società con sede nel Delawaree dunque sottratta alla giurisdizione italiana.- Nell’aprile 2020, la lavoratrice ha proposto domandamonitoria contro [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento del TFR e, inforza del decreto ingiuntivo ha notificato a CE.AM. atto diprecetto, avviando poi invano l’azione esecutiva con unpignoramento mobiliare presso la sede della società(pignoramento negativo del 7/10/2020, verbale negativo del28/10/2020 e successiva visura immobiliare incapiente del3/12/2020).- Medio tempore, con decreto del 23/11/2020, il Tribunale diRoma ha respinto la nuova istanza di fallimento, in ragionedella scadenza del termine annuale sancito dall’art. 10 delr.d. n. 267/1942, decorrente dalla cancellazione della società.- Il 19/12/2020 la ricorrente ha richiesto al Fondo di garanziagestito dall’INPS il pagamento del TFR, respinto per lemotivazioni di cui innanzi.9. Nel caso di specie, non si riscontra alcun titolo che consacriil credito del lavoratore, nei termini prima chiariti.È ininfluente che sia stato richiesto e ottenuto un decretoingiuntivo, allorché la società datrice di lavoro era stata giàcancellata dal registro delle imprese ed era dunque estinta.Il provvedimento monitorio, in quanto emesso nei confrontidi una società che aveva cessato di essere la giusta parte, ètamquam non esset, ed è destinato a non avere effetti neiNumero registro generale 25080/2023confronti del soggetto persona giuridica, ferma restandoN umero sezionale 5187/2025Numero di raccolta generale 8569/2026l’estensione ai soci ex art. 2495 c.c. (di cui tuttavia non si fDaat a pubblicazione 06/04/2026menzione nella vicenda in esame). Ma, nel caso in esame, laCe.Am. neppure era più destinataria di pretese creditoriepoiché ad essa era subentrata la società incorporante in virtùdel fenomeno estintivo-successorio che caratterizza lafusione per incorporazione (cfr. Cass. ord. 13685/2023) e nonmeramente modificativo-evolutiva, con la conseguenza che irequisiti di cui all’art. 2 L.297/82 andavano verificati in capoa quest’ultima.Né rileva che il giudice fallimentare, nel reputare ammissibilel’istanza dei lavoratori, ne abbia delibato, ai soli fini dellalegittimazione, il credito. In conseguenza di tale delibazioneincidentale, nessun titolo esecutivo può dirsi formato primadella domanda al Fondo di garanzia; e tale accertamentoincidentale non ha condotto, comunque, alla apertura dellaprocedura concorsuale per mancanza di requisiti soggettivied oggettivi di fallibilità del debitore, anzi dei debitori.10. Invero, ulteriore e non secondario aspetto è quello dellasuccessione nei rapporti obbligatori delle società incorporatenella incorporante risultante dalla fusione. Ai sensi dell’art.2504-bis cod.civ. “la società che risulta dalla fusione o quellaincorporante assumono i diritti e gli obblighi delle societàpartecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti,anche processuali, anteriori alla fusione”. Nel caso di specie,non soltanto non risulta (in sentenza non se ne dà atto e laricorrente non lo allega né lo rappresenta) che la partericorrente, il cui credito da TFR si era maturato alla data dicessazione del rapporto di lavoro del 19/12/2018, si siaopposta alla fusione nel termine di cui all’art. 2503 c.c. atutela preventiva delle proprie ragioni di credito avversoun’operazione che ha visto susseguirsi, nel breve volgere dipoco meno di due mesi, due fusioni di due società italiane(del 28/1/2019 e del 15/2/2019) per incorporazione in unaNumero registro generale 25080/2023società straniera (costituita in Svizzera ed avente sede legaleN umero sezionale 5187/2025Numero di raccolta generale 8569/2026in USA), ma risulta anche, in tutta evidenza, che la ricorrentDeat a pubblicazione 06/04/2026nel proporre istanza prefallimentare abbia allegato lecircostanze già note della dinamica successoria delle società,tant’è che nel primo decreto del tribunale di Roma siescludeva sia la fallibilità della Ce.Am. e della Lisit, perché“estinte”, sia della Zafinvest, per difetto di giurisdizionenazionale (decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).10.1 - La successione nei rapporti obbligatori apre il varcodella trasmissione della responsabilità e non v’è violazionedell’art. 2504-bis c.c. ma ulteriore inerzia creditoria nel nonaver proposto iniziative di formazione di titolo esecutivoverso la terza società, di cui non si obietta, né risultanegativamente accertata, l’esistenza in bonis e, a monte, laconoscenza e l’imputabilità dei rapporti obbligatorisusseguenti alla fase patologica del rapporto di lavoro deidipendenti della originaria incorporata.10.2 - Nessun titolo esecutivo può dirsi formato, prima delladomanda, né a carico delle società italiane né della societàstraniera risultante dalla fusione per incorporazione, vicendache «realizza una successione a titolo universalecorrispondente alla successione mortis causa e produce glieffetti, tra loro interdipendenti, dell’estinzione della societàincorporata e della contestuale sostituzione a questa, nellatitolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, ancheprocessuali, della società incorporante, che rappresenta ilnuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapportigiuridici già riguardanti i soggetti incorporati» (Cass., S.U.,30/7/2021, n. 21970, in motivazione, pagina 35).10.3 - Piuttosto che addurre il defatigante superamento dellimite di ordinaria diligenza nel predisporre iniziativeesecutive verso l’obbligata in successione, la vicenda siconnota per l’insoddisfatta ordinaria diligenza nelcompimento di iniziative tempestive, utili e necessarNiuem earod re gistro generale 25080/2023Numero sezionale 5187/2025integrare i presupposti per l’attivazione del fondo di gaNruamnerzo idai r accolta generale 8569/2026ex lege 297/1982. E anche sotto tale profilo il motivo dDait a pubblicazione 06/04/2026ricorso va respinto.11. Da tutto quanto innanzi discende la conferma dellaimpugnata pronuncia, con rigetto del ricorso ecompensazione delle spese processuali della presente fase digiudizio, in ragione della non irrilevante complessità,peculiarità e novità delle questioni applicative trattate.Seguono le disposizioni sul contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Compensa le spese fra le parti.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’udienza del 11 dicembre2025.Il consigliere estensore La PresidenteAttilio [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08569/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris