CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 dicembre 2025
Cassazione n. 16446/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Shpk avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa 1'11 dicembre 2025, ha respinto l'opposizione avanzata dalla società [OSCURATO:PERSONA] SHPK avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione di beni di sua proprietà. 2. Avverso la predetta ordinanza, la società [OSCURATO:PERSONA] SHPK, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, si propone questione di illegittimità costituzionale degli artt. 34 comma 1, 263 comma 6, e 664 cod. proc. pen. perché in contrasto con l'artt. 111 comma 2 Cost. nella parte in cui non prevedono che il giudice (persona fisica) dell'esecuzione, investito della richiesta formulata dal terzo proprietario di restituzione delle cose sequestrate, debba essere diverso da quello che si è pronunciato nel giudizio di cognizione. Si sottolinea che la medesima persona fisica è stata chiamata a decidere se il proprio precedente provvedimento, la sentenza resa ex art. 168 ter cod. pen. e 464 septies cod. proc. pen., sia errata nella parte in cui qualifica come rifiuto tutto ciò che era presente nei veicoli ovsequestrati. Secondo la difesa l'apprezzamento demandato al giudice dell'esecuzione assume la natura di "giudizio" che, in quanto tale, integra una incompatibilità scaturente dall'avvenuta adozione di una precedente decisione sulla medesima res iudicanda. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 183 d. Igs. 152/2006 per la ritenuta qualità di rifiuto dei beni rinvenuti. La difesa osserva che la società terza, proprietaria e interessata alla restituzione, ha dimostrato documentalmente di essere l'unica proprietaria dei beni in sequestro, che erroneamente e illegittimamente sono stati qualificati come rifiuti. Si sottolinea che la motivazione del provvedimento impugnato è solo apparente in quanto il giudice dell'esecuzione si è limitato ad affermare che "la parte opponente non ha fornito elementi dai quali desumere in maniera incontestabile che i beni in sequestro non siano qualificabili come rifiuti". 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria ritualmente trasmessa, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, in quanto la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 18522 del 07/03/2017, Rv. 269897) ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 665 cod. proc. pen.. Si sottolinea che anche il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto si contesta il merito della valutazione compiuta dal giudice territoriale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per essere stato sottoscritto da difensore privo della necessaria procura speciale. 2. Invero, la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato, pur non richiedendo l'adozione di formule sacramentali, deve contenere, a pena di inammissibilità, chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Ruffo, Rv. 282668 — 01; Sez. 3, n. 34684 del 14/09/2021, Gobbi, Rv. 282086 — 01). La giurisprudenza di questa Corte ha, al riguardo, infatti chiarito che, per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso dei terzi interessati alla restituzione di un bene sottoposto a sequestro o confisca, vale la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen., secondo cui «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale» analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. (Sez. 2, n. 12764 del 25/2/2026; Sez. Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 271722 — 01; Sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Bonura, Rv. 249873 - 01; Sez. 2 n. b-LJ 227037 del 27/3/2012, Bini, Rv. 253404 - 01; Sez. 5, n. 10972 del 11/1/2013, Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, Rv. 255186 - 01). La posizione processuale del terzo interessato, infatti, è nettamente distinta, sotto il profilo difensivo, da quella dell'indagato e dell'imputato, i quali, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenti ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. "personalissimi". Non così per il terzo interessato, giacché questi, al pari dei soggetti espressamente indicati dall'articolo 100 cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, per cui anche per esso vale la regola prevista da detto art. 100 cod. proc. pen. secondo cui i soggetti portatori di tali interessi «stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale», analogamente a quanto è previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ.. 3. Nel caso di specie, in data 12/5/2025, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 aprile 1980, nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] SHPK, ha conferito procura speciale all'avv. [OSCURATO:PERSONA] affinchè «rappresenti la società da me amministrata nell'instaurando procedimento di esecuzione per la restituzione dei beni sequestrati nell'ambito del proc. pen. n. 8253/2022 RGNR Procura Bari... Conferisco al predetto Avvocato ogni più ampia facoltà e potere e lo autorizzo espressamente ad avviare il procedimento, consentendo sin d'ora allo stesso difensore di svolgere il mandato anche avvalendosi di sostituti...». Al riguardo, va osservato che la formulazione così esposta nel conferimento difensivo non contiene i requisiti propri della procura speciale richiesta per presentare ricorso per cassazione nell'interesse di un terzo estraneo al procedimento penale. L'art. 122, comma 1, cod. proc. pen., infatti, prevede che la procura speciale debba contenere «la determinazione dell'oggetto per cui è conferita», a pena di inammissibilità (e il successivo comma 3 esclude la possibilità di ratifica degli atti compiuti in difetto di rituale procura speciale). Nella formula sopra esposta manca l'indicazione del ricorso per cassazione ovvero dell'impugnazione al provvedimento sollecitato al giudice dell'esecuzione, così difettando, nel suddetto mandato difensivo, qualsiasi specifico riferimento ad una eventuale successiva impugnazione. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto da difensore privo di procura speciale. 3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, il 3ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M