CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2023
Cassazione n. 51524/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore e procuratore speciale del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] di Ronzo, che hanno chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'imputato, -a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che aveva confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado per il reato di truffa - articolando a motivo della impugnazione solo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e, in subordine, al mancato bilanciamento delle stesse con la recidiva contestata. 2. Con memoria ed allegati in data 6 novembre 2023, il difensore e procuratore speciale del ricorrente trasmetteva a mezzo p.e.c. atto di rfm(issione di querela (in data 4 novembre 2023) con relativa contestuale accettazione; 2.1. Va pertanto dichiarata l'estinzione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La ré-n4ssione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326). Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista (art. 340, comma 4 cod. proc. pen.), con la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3. Il tipo di decisione e le ragioni di diritto che la sostengono consentono la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per rfrnissione di querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2023.