CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2022
Cassazione n. 47327/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen.si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravame ed insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trieste confermava la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale di Gorizia, in data 9.7.2019, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione al reato di falso ideologico continuato, in rubrica ascrittogli. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, viene contestato di avere attestato falsamente, in una serie di memoriali di servizio (puntualmente indicati nel capo d'imputazione), in qualità di luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, preposto al comando della Stazione di Grado, la propria presenza in sede, con svolgimento di attività istituzionale, mentre in realtà si trovava altrove, in luoghi incompatibili con lo svolgimento dell'attività attestata. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, che, ad avviso del ricorrente, non può desumersi dal numero degli episodi e dalla prassi di modificare i servizi e gli orari anche nell'arco delle stesse giornate, senza tacere che la corte territoriale ha omesso di considerare l'ottimo stato di servizio del luogotenente Revelant e la circostanza che non esiste alcun rapporto tra il memoriale di servizio, di cui si assume la falsità, e l'entità della retribuzione corrisposta all'imputato. 3. Con requisitoria scritta del 3.4.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, da valere come semplice memoria, in quanto, nelle more, il ricorrente ha presentato la suddetta richiesta e si è svolta l'udienza pubblica, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiedeva che il ricorso venisse dichiarato inammissibile. 3.1. Con memoria del 12.4.2022, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, l'allora difensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alla richiesta del pubblico ministero, insisteva per l'accoglimento del ricorso. Con memoria del 5.9.2022, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, il nuovo difensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso, reiterando le doglianze in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per un duplice ordine di ragioni. 4.1. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). D'altro canto, va rilevato che, ai sensi dell'art. 581, lett. d), c.p.p., nella versione introdotta dall'art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017, n. 103, norma applicabile al caso concreto in considerazione della data di presentazione del ricorso, posteriore all'entrata in vigore della menzionata I. n. 103 del 2017, l'impugnazione si propone, a pena di inammissibilità, con atto che contiene l'enunciazione specifica dei motivi e l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (cfr., Sez. 4, n. 7982 del 11/02/2021, Rv. 280599). Inammissibilità, peraltro, ribadita anche dalla previsione di cui all'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., secondo cui l'impugnazione è inammissibile quando non sono state osservate le disposizioni prescritte, tra gli altri, dall'art. 581, c.p.p. Trattandosi di regole che per la loro portata generale sono pacificamente applicabili anche al particolare tipo di impugnazione rappresentato dal ricorso per cassazione, non appare revocabile in dubbio che il ricorso proposto nell'interesse del Revelant debba essere dichiarato inammissibile, poiché fondato su motivi, che, riproponendo acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta), devono considerarsi non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con costante orientamento, la cui fondatezza resta ferma alla luce dell'intervento riformatore che fa proprio della specificità dei motivi uno dei necessari elementi costitutivi della forma dell'impugnazione, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che rende l'impugnazione stessa inammissibile (cfr. Cass., sez. IV, 18.9.1997 - 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, rv. 236945; Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, rv. 255568; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710). 4.2. La corte territoriale, del resto, ha affrontato con motivazione del tutto congrua e immune dai denunziati vizi il tema dell'elemento soggettivo del reato, evidenziando, con logico argomentare, da un lato, come "ad escludere l'evenienza del falso "colposo", frutto di mera disattenzione e/o di dimenticanza, sono i numerosi casi in cui il Revelant ha provveduto a ripetute e plurime modifiche ex post non solo degli orari, ma anche dei servizi comandati in una stessa giornata, modifiche apportate in tempi così ravvicinati rispetto all'espletamento del sevizio, da non poter essere il frutto di una svista, tanto più che, per quanto riguarda gli orari, la divergenza non era di pochi minuti, ma nella maggior parte dei casi era di una o più ore"; dall'altro, come non sia concepibile una sorta di "compensazione", idonea ad integrare la fattispecie di "falso innocuo", il fatto che l'imputato "in altre circostanze possa aver svolto attività istituzionali partecipando a manifestazioni e cerimonie pubbliche, anche quando dal memoriale risultava in riposo settimanale o fuori servizio", in quanto ciò "si porrebbe in evidente e netto contrasto con la ratio e la funzione del memoriale di servizio che, come si è detto, è volto a garantire un ordinato e trasparente funzionamento della Stazione dei Carabinieri" (cfr. pp. 23-24). Tale conclusione appare del tutto condivisibile. Premesso, infatti, che, come ribadito anche di recente, integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la condotta del carabiniere che, in sede di compilazione del memoriale di servizio giornaliero dell'Arma dei carabinieri, attesti falsamente di avere eseguito in un determinato contesto temporale attività di servizio, poiché le annotazioni di detto memoriale hanno natura di atto pubblico, ai sensi del Regolamento generale dell'Arma, che assegna a detto documento la funzione di registrare i comandi impartiti e i servizi, interni ed esterni alla caserma, assegnati ai militari dipendenti (cfr. Sez. 5, n. 45441 del 07/10/2019, Rv. 276992; Sez. 5, n. 14902 del 29/01/2009, Rv. 243607), appare evidente come la corte territoriale abbia fatto buon governo del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prova dell'elemento soggettivo del reato può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato (cfr. Cass., sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908; nonché Cass., Sez. 6, 6.4.2011, n. 16465, Rv. 250007). Allo stesso tempo il caso in esame, in tutta evidenza, non può essere qualificato in termini di "falso innocuo", che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ricorre solo nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto. (cfr. Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, Rv. 280453). Del tutto irrilevanti, infine, sono le ragioni che possono avere spinto il Revelant a porre in essere le indicate falsificazioni, essendo sufficiente, ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo del reato de quo, il dolo generico - e cioè la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione, la cui sussistenza, come e si è detto, è stata adeguatamente motivata (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 12547 del 08/11/2018, Rv. 276505; Sez. 5, n. 35548 del 21/05/2013, Rv. 257040). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente