CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 26811/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che con riferimento alle censure di cui al primo motivo diricorso, con i quali si contesta la responsabilità della ricorrente per il delitto di cuiall’art. 493-ter cod. pen., se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, inquanto con esse la ricorrente propone una mera rivalutazione del compendioprobatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice dilegittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali aquella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, sidemanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea algiudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di provavalutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Sez.6 del22/01/2014, n. 10289).considerato che, quanto al secondo motivo di ricorso, con il quale si chiedel’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. lo stesso è reiterativo di censure allequali la Corte di appello ha già risposto con la motivazione contenuta a pag. 2della sentenza impugnata;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]