CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03434/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sui ricorsi proposti con unico atto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], n. a Cuneo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di [OSCURATO:PERSONA], n. a Savigliano il [OSCURATO:DATA_NASCITA], entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, seconda sezione penale, n. 840/2019, in data 30/01/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione delta causa fatta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 2020 con la quale il Sostituto procuratore generaíe [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; preso atto che le difese non hanno chiesto la discussione orale né hanno presentato repliche alla requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino, 1in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Cuneo in data 17/04/2018 appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento dell'appello proposto da questi ultimi, ordinava la confisca del documento definito "conferma di incarico professionale" rilasciato dagli stessi in favore di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; confermava nel resto la pronuncia di primo grado che aveva condannato gli imputati alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 81 comma 2, 61 n. 11, 640 cod. pen. oltre al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., per chiedere l'annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale statuizione: -per l'intervenuta estinzione del reato conseguente a remissione di querela, debitamente accettata (primo motivo); -per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 124 cod. pen., essendo state le querele tardivamente proposte (secondo motivo); -per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale ricostruito il fatto storico in maniera totalmente diversa rispetto alla prospettazione del primo giudice e, prima ancora, rispetto alla descrizione contenuta nella vocatio in ius (terzo motivo); - per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, avendo la sentenza impugnata erroneamente ignorato la prova documentale costituita dalla conoscenza da parte delle persone offese di essere state informate che le somme che le stesse si obbligavano a corrispondere erano "in aggiunta" alle spese legali che la compagnia avrebbe liquidato, sia in caso di conclusione stragiudiziale sia in caso di giudizio (quarto motivo). [OSCURATO:PERSONA] P 21. I ricorsi sono fondati: l'accoglimento del primo assorbente motivo impone l'emissione di pronuncia dì annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per le ragioni indicate in dispositivo. 2. Osserva il Collegio che a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 36 del 10/04/2018, anche la truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod. pen. è divenuta fattispecie procedibile soltanto a querela di parte. Invero, l'art. 8 del D.Lgs. n. 36/2018 ha limitato la procedibilità d'ufficio alle sole ipotesi, qui non ricorrenti, della presenza delle aggravanti (ad effetto speciale) previste ai nn. 1, 2 e 2 bis dell'art. 640 cod. pen. ovvero dell'aggravante dì cui all'art. 61, comma 1 n. 7 cod. pen.: fuori da queste ipotesi, la truffa.:perseguibile a querela di parte. 3. Ne discende che di tale modifica normativa favorevole per l'imputato deve tenersi conto nei procedimenti ancora pendenti occorrendo dare seguito all'orientamento secondo cui a seguito della modifica del regime di procedibilità per i delitti dì cui agli artt. 640 e 646 cod. pen., introdotta dal D.Lgs. n. 36/2018, nei procedimenti in corso per il delitto di truffa aggravata ex art. 61 n. 11 cod. pen., l'intervenuta remissione della querela comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale (cfr., Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, dep. 2019, Razzaq, Rv. 274734, nella quale la Suprema Corte ha richiamato la natura mista, sostanziale e processuale, della procedibilità a querela, dalla quale discende la necessità di applicare la sopravvenuta disciplina più favorevole nei procedimenti pendenti). Vale a tal proposito il principio secondo cui il problema dell'applicabilità dell'art. 2 cod. pen., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità. Infatti, il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma dì diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente 3legata al fatto come qualificato dal diritto (Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188). 3.1. Più recentemente, la Suprema Corte (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552) ha avuto modo di precisare, in linea con tale orientamento, come "la giurisprudenza, piuttosto, non dissimilmente, in questo, dalla dottrina, ha accreditato la querela come istituto da assimilare a quelli che entrano a comporre il quadro per la determinazione dell'an e del quomodo di applicazione del precetto, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen. (v., in tema di procedibilità d'ufficio per i reati di violenza sessuale, Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999 e Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188, cit.; in tema di procedibilità a querela introdotta per il reato di cui all'art. 642 cod. pen., Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Calabrò, Rv. 241862), giungendo per via interpretativa, quando non vi ha provveduto il legislatore con una specifica norma transitoria, alla conclusione della applicazione retroattiva dei soli mutamenti favorevoli (sostituzione del regime della procedibilità di ufficio con quello della procedibilità a querela), senza che possa valere la regola della cedevolezza del giudicato". Ne deriva affermare che, a seguito della modificazione introdotta con il D.Lgs. n. 36/2018, nei procedimenti in corso per il delitto di truffa aggravata ex art. 61, n. 11 cod. pen., così come per il delitto di appropriazione indebita con medesima aggravante, la remissione della querela comporta l'obbligo di declaratoria di non procedibilità ex art. 129 cod. proc. pen., ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale. 3.2. Nel caso di specie, risulta che, nelle more del procedimento, le persone offese abbiano rimesse le rispettive querele, revocando di fatto le costituzioni di parte civile, e che gli imputati, da parte loro, abbiano accettato tali remissioni intervenute in data 24/06/2020, successivamente alla pronuncia della Corte territoriale. Ciò considerato, deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, non nnassimata sul punto). 44. Alla luce delle predette considerazioni l'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Le spese vanno poste a carico dei querelati in mancanza di un diverso accordo tra le parti P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteANDREA [OSCURATO:PERSONA] r DEP(..)!TATO U‘. CANCELLERIA 27 6EN, 2021 IL 5CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE H Sezione Penale SftVVÌE,t. 7D'P e 65 C") e é:a o 77-6Air-i2E, A i '3E0-,5 , o E( z- // 7-i EL A E C-cC #-CE ( (-) E ) rerq E- P (I cA ule,(2-.:, iiP rs' 1,t6:rtio‘-/SC( C--eL9 ?1-6- /?A P A n_rg nE I i-[OSCURATO:PERSONA]/17-, v 4 C e •co ; .7-7-6 A p p a_n (Le 7à AA 21 a_-I ST- ni 001-4.1 Ai (4 TI If O R ik,A