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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 15931/2022

Testo disponibile della fonte

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3 o. lLJÀL5102 ORDINANZA sul ricorso 16636-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CONDOMINIO 450 [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 186/2016 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda di risarcimento dei danni proposta da [OSCURATO:PERSONA] e degli altri soggetti indicati in epigrafe nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima impresa edile, per inadempimento di tre contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di un fabbricato e di altri lavori ad esso connessi.

All'esito dei giudizi di merito la ditta appaltatrice venne riconosciuta responsabile dei danni subiti dagli attori e ravvisò o un concorso di colpa del 10% a carico dei committenti.

La CTU venne rinnovata in appello a seguito dell'eccezione di nullità proposta dal convenuto perchè il CTU avrebbe fondato la decisione su documenti non ritualmente prodotti in giudizio.

La Corte di merito ha rilevato che, nonostante il CTU avesse preso atto dei documenti prodotti irritualmente dal committente, le sue conclusioni erano state fondate sull'ispezione dei luoghi, su considerazioni di natura tecnica e sui prezziari pubblici sicchè la documentazione non aveva influito sull'esito della decisione.

Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art.360, comma 1, n.4 c.p.c. in quanto la Corte di merito, pur avendo dichiarato la nullità della CTU di primo grado, ad essa avrebbe fatto riferimento per stabilire la responsabilità dell'appaltatore in ordine al completamento della facciata e del muro di contenimento.

Il motivo è infondato.

Il vizio di motivazione di cui alla nuova disciplina dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., prevede che la sentenza possa essere impugnata, in sede di legittimità, non più per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, bensì nei ben più ristretti limiti dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cassazione civile sez. un., 06/07/2017, n.16694; Cassazione civile sez. un., 10/07/2015, n.14477).

L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo nel senso che l'esame del fatto storico avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

L'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n.8053).

Nel caso di specie, la Corte di merito, pur avendo richiamato l'esito della CTU svolta in primo grado, nel corso della quale il CTU aveva preso atto dei documenti prodotti irritualmente dalla parte, ha accertato che le conclusioni erano fondate sull'ispezione dei luoghi, su considerazioni di natura tecnica e sui prezziari pubblici sicchè la documentazione non aveva influito sull'esito della decisione.

Inoltre, in relazione alla mancata esecuzione del muro di contenimento, è stata valorizzato l'esito della prova testimoniale resa dal direttore dei lavori Arch.

Cannevale (pag.7 della sentenza).

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità della CTU svolta in grado d'appello per violazione del principio del contraddittorio , e per violazione degli artt.194, 195 e 90 disp. att. c.p.c., in relazione art.360 comma 1n.3 c.p.c. per avere il consulente tecnico nominato in appello preso in considerazione documenti non allegati agli atti di causa.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità Il ricorrente non indica i documenti presi in esame dal CTU in grado di appello, che sarebbero stati irritualmente prodotti e sui quali avrebbe la Corte di merito avrebbe fondato la decisione, in violazione del dovere di allegazione di cui all'art.366, comma 1, n.6 c.p.c.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la nullità manifesta della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art.360 comma 1 n.3 c.p.c., per non avere il CTU fornito adeguata risposta ai quesiti sottoposti dalla Corte di merito ed ai chiarimenti richiesti dalla difesa del ricorrente.

Il motivo è inammissibile.

Come già affermato esaminando il primo motivo di ricorso, l'omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ai sensi dell'art.360, comma 1, n.5 c.p.c., è il fatto storico, principale o secondario e non le allegazioni difensive, che attengono al merito della decisione ed all'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.

La decisività di una circostanza - l'omesso esame della quale sia fatto valere con ricorso per cassazione - va commisurata in relazione al riscontro che l'allegazione abbia trovato o avrebbe dovuto trovare nel giudizio di merito.

Non può conseguentemente muoversi addebito alla motivazione della sentenza impugnata per omissione della valutazione di mere proposizioni difensive contestate e non suffragate da offerte di prova.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 4100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 o. lLJÀL5102 ORDINANZA sul ricorso 16636-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CONDOMINIO 450 [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 186/2016 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda di risarcimento dei danni proposta da [OSCURATO:PERSONA] e degli altri soggetti indicati in epigrafe nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima impresa edile, per inadempimento di tre contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di un fabbricato e di altri lavori ad esso connessi. All'esito dei giudizi di merito la ditta appaltatrice venne riconosciuta responsabile dei danni subiti dagli attori e ravvisò o un concorso di colpa del 10% a carico dei committenti. La CTU venne rinnovata in appello a seguito dell'eccezione di nullità proposta dal convenuto perchè il CTU avrebbe fondato la decisione su documenti non ritualmente prodotti in giudizio. La Corte di merito ha rilevato che, nonostante il CTU avesse preso atto dei documenti prodotti irritualmente dal committente, le sue conclusioni erano state fondate sull'ispezione dei luoghi, su considerazioni di natura tecnica e sui prezziari pubblici sicchè la documentazione non aveva influito sull'esito della decisione. Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art.360, comma 1, n.4 c.p.c. in quanto la Corte di merito, pur avendo dichiarato la nullità della CTU di primo grado, ad essa avrebbe fatto riferimento per stabilire la responsabilità dell'appaltatore in ordine al completamento della facciata e del muro di contenimento. Il motivo è infondato. Il vizio di motivazione di cui alla nuova disciplina dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., prevede che la sentenza possa essere impugnata, in sede di legittimità, non più per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, bensì nei ben più ristretti limiti dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cassazione civile sez. un., 06/07/2017, n.16694; Cassazione civile sez. un., 10/07/2015, n.14477). L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo nel senso che l'esame del fatto storico avrebbe determinato un esito diverso della controversia. L'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n.8053). Nel caso di specie, la Corte di merito, pur avendo richiamato l'esito della CTU svolta in primo grado, nel corso della quale il CTU aveva preso atto dei documenti prodotti irritualmente dalla parte, ha accertato che le conclusioni erano fondate sull'ispezione dei luoghi, su considerazioni di natura tecnica e sui prezziari pubblici sicchè la documentazione non aveva influito sull'esito della decisione. Inoltre, in relazione alla mancata esecuzione del muro di contenimento, è stata valorizzato l'esito della prova testimoniale resa dal direttore dei lavori Arch. Cannevale (pag.7 della sentenza). Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità della CTU svolta in grado d'appello per violazione del principio del contraddittorio , e per violazione degli artt.194, 195 e 90 disp. att. c.p.c., in relazione art.360 comma 1n.3 c.p.c. per avere il consulente tecnico nominato in appello preso in considerazione documenti non allegati agli atti di causa. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità Il ricorrente non indica i documenti presi in esame dal CTU in grado di appello, che sarebbero stati irritualmente prodotti e sui quali avrebbe la Corte di merito avrebbe fondato la decisione, in violazione del dovere di allegazione di cui all'art.366, comma 1, n.6 c.p.c. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la nullità manifesta della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art.360 comma 1 n.3 c.p.c., per non avere il CTU fornito adeguata risposta ai quesiti sottoposti dalla Corte di merito ed ai chiarimenti richiesti dalla difesa del ricorrente. Il motivo è inammissibile. Come già affermato esaminando il primo motivo di ricorso, l'omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ai sensi dell'art.360, comma 1, n.5 c.p.c., è il fatto storico, principale o secondario e non le allegazioni difensive, che attengono al merito della decisione ed all'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito. La decisività di una circostanza - l'omesso esame della quale sia fatto valere con ricorso per cassazione - va commisurata in relazione al riscontro che l'allegazione abbia trovato o avrebbe dovuto trovare nel giudizio di merito. Non può conseguentemente muoversi addebito alla motivazione della sentenza impugnata per omissione della valutazione di mere proposizioni difensive contestate e non suffragate da offerte di prova. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 4100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera d
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