CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13588/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto personalmente da: [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della Corte di appello di Torino, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Torino con la sentenza impugnata in questa sede confermava la pronuncia emessa in data 24/05/2023 dal Tribunale di Torino che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso in cassazione personalmente l’imputato. 2.1. Con un primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., l’erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 cod. pen. 2.2. Con un secondo motivo si prospetta questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 111, comma 7 e 117, comma 1, Cost dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui dispone che il ricorso per cassazione, le memorie ed i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’impugnazione, presentata personalmente dall’imputato è inammissibile in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale ilricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla partepersonalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo anche irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'eventuale autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione delricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01; successivamente, ex multis,Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv. 273765-01; Sez.6, n. 54681 del 03/12/2018 , Zahir, Rv. 274636-01; Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177-01; Sez. 6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01; Sez.5, n. 18315 del 25/03/2019 , Manfreda, Rv. 276039-01; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01). Con la citata pronuncia a Sezioni Unite Aiello, questa Corte ha anche ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (in motivazione, si è precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato). 2. Alla pronuncia di inammissibilità, consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata con riferimento ai profili di colpa evidenziabili nel ricorso, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d