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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 14874/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590- bis cod. pen., articolando diversi motivi di doglianza in cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione.

Il ricorso è inammissibile.

I motivi proposti, nei quali si censura l'affermazione di responsabilità dell'imputato, si deduce la violazione dell'art. 41 cod. pen. e dell'art. 131-bis cod. pen., risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni dalla Corte di merito.

In relazione al primo, secondo e terzo motivo di ricorso si osserva: la difesa lamenta che nessuna responsabilità nella causazione delle lesioni può essere ravvisata a carico del ricorrente, non ravvisandosi in atti tracce di frenata sul luogo del sinistro e non essendo state elevate a suo carico contestazioni in ordine alla velocità del mezzo.

Inoltre, a riprova della ricorrenza di un concorso di colpa, il risarcimento proveniente dall'Assicurazione sarebbe stato solo parziale; si deduce ancora violazione dell'art. 360 cod. proc. civ., dell'art. 12 delle preleggi, degli artt. 1362, 1363, 1364, 2054, 2697 e 2700 cod. civ.; 112, 113 e 343 cod. proc. civ.

L'affermazione di responsabilità dell'imputato è sorretta da conferente apparato argomentativo.

I giudici di merito, nelle due sentenza conformi, dopo attenta ricostruzione del fatto, hanno ritenuto dimostrato il reato di lesioni stradali e la violazione della norma del codice della strada contestata nella imputazione.

La difesa non si confronta con le argomentazioni illustrate in sentenza, richiamando principi civilistici sulla responsabilità non applicabili in questa sede.

Del pari manifestamente infondati sono i rilievi di cui all'ultimo motivo di ricorso, in cui la difesa si duole della mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., dell'eccessività della pena e della durata della sanzione amministrativa accessoria. la Corte distrettuale ha negato l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., offrendo congrua motivazione, rimarcando la gravità delle lesioni riportate dalla persona offesa e l'elevato grado della colpa dell'imputato.

La norma che si assume violata prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art.133, primo comma, cod.pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista anche quello della non abitualità del comportamento.

Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (Sez.

U, n.13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, in motiv.; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.26544901).

Sulla base delle considerazioni svolte in sentenza, è evidente come il giudice del merito abbia indicato specifici dati fattuali, inerenti alle modalità della condotta ed alla gravità delle conseguenze, dimostrativi della insussistenza del necessario requisito della tenuità dell'offesa della condotta.

Le scelte riguardanti la dosimetria della pena sono rimesse al prudente apprezzamento del giudice: la difesa del tutto genericamente si duole della eccessività della pena.

La dosimetria della pena è questione rimessa al prudente apprezzamento del Giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod.pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice, che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta.

Trattandosi di una potestà interamente affidata alla discrezionalità del giudice, il controllo sulla corretta applicazione della legge può essere esercitato soltanto sulla motivazione che sorregge la decisione, la quale deve risultare immune da vizi logici.

Ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio dì cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

L'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è prevista ex lege; la sua misura, si legge in motivazione, è stata ritenuta del tutto congrua e proporzionata al fatto.

Si tratta di adeguata motivazione, non censurabile in questa sede.

Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma dì euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Pres9ente [OSCURATO:PERSONA] EmaTmi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590- bis cod. pen., articolando diversi motivi di doglianza in cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti, nei quali si censura l'affermazione di responsabilità dell'imputato, si deduce la violazione dell'art. 41 cod. pen. e dell'art. 131-bis cod. pen., risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni dalla Corte di merito. In relazione al primo, secondo e terzo motivo di ricorso si osserva: la difesa lamenta che nessuna responsabilità nella causazione delle lesioni può essere ravvisata a carico del ricorrente, non ravvisandosi in atti tracce di frenata sul luogo del sinistro e non essendo state elevate a suo carico contestazioni in ordine alla velocità del mezzo. Inoltre, a riprova della ricorrenza di un concorso di colpa, il risarcimento proveniente dall'Assicurazione sarebbe stato solo parziale; si deduce ancora violazione dell'art. 360 cod. proc. civ., dell'art. 12 delle preleggi, degli artt. 1362, 1363, 1364, 2054, 2697 e 2700 cod. civ.; 112, 113 e 343 cod. proc. civ. L'affermazione di responsabilità dell'imputato è sorretta da conferente apparato argomentativo. I giudici di merito, nelle due sentenza conformi, dopo attenta ricostruzione del fatto, hanno ritenuto dimostrato il reato di lesioni stradali e la violazione della norma del codice della strada contestata nella imputazione. La difesa non si confronta con le argomentazioni illustrate in sentenza, richiamando principi civilistici sulla responsabilità non applicabili in questa sede. Del pari manifestamente infondati sono i rilievi di cui all'ultimo motivo di ricorso, in cui la difesa si duole della mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., dell'eccessività della pena e della durata della sanzione amministrativa accessoria. la Corte distrettuale ha negato l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., offrendo congrua motivazione, rimarcando la gravità delle lesioni riportate dalla persona offesa e l'elevato grado della colpa dell'imputato. La norma che si assume violata prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art.133, primo comma, cod.pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista anche quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (Sez. U, n.13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, in motiv.; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.26544901). Sulla base delle considerazioni svolte in sentenza, è evidente come il giudice del merito abbia indicato specifici dati fattuali, inerenti alle modalità della condotta ed alla gravità delle conseguenze, dimostrativi della insussistenza del necessario requisito della tenuità dell'offesa della condotta. Le scelte riguardanti la dosimetria della pena sono rimesse al prudente apprezzamento del giudice: la difesa del tutto genericamente si duole della eccessività della pena. La dosimetria della pena è questione rimessa al prudente apprezzamento del Giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod.pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice, che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta. Trattandosi di una potestà interamente affidata alla discrezionalità del giudice, il controllo sulla corretta applicazione della legge può essere esercitato soltanto sulla motivazione che sorregge la decisione, la quale deve risultare immune da vizi logici. Ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio dì cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). L'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è prevista ex lege; la sua misura, si legge in motivazione, è stata ritenuta del tutto congrua e proporzionata al fatto. Si tratta di adeguata motivazione, non censurabile in questa sede. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma dì euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Pres9ente [OSCURATO:PERSONA] EmaTmi
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