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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 28266/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13588-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 38 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA DELLA CORTE [OSCURATO:PERSONA] SSN Omessa graduazione delle funzioni Rinuncia al ricorso R.G.N.13588/2022 Cron.

Rep.

Ud.26/09/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1152/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/11/2021 R.G.N. 20/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 16 novembre 2021, la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Agrigento e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, alle cui dipendenze il Piscopo prestava servizio quale medico veterinario titolare di incarico professionale di alta specializzazione, avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligo contrattuale consistente nella graduazione delle funzioni dirigenziali e nella connessa pesatura degli incarichi, necessarie al fine di quantificare e corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione aziendale, danno commisurato,per il periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2012, all’importo mensiledi € 150,00; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto sussistere, in relazione all’assenza delle necessarie procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, l’inadempimento colpevole dell’Azienda sanitaria per non avere posto in essere tali procedure, derivandone la risarcibilità del danno conseguente; - che per la cassazion e di tale decisione ricorre l ’ASP Agrigento, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Piscopo; - che, in prossimità della disposta adunanza camerale , la ASP di Agrigento ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso cui faceva seguito l’accettazione del controricorrente;- che l a rinuncia è rituale, perché redatta nelle forme prescritte dall’art.390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione; - che p oiché la rinuncia è stata accettata dalla parte personalmente non occorre statuire sulle spese ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ.; - che non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 - quater d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile nei soli casi di rigetto, improponibilità o di originaria inammissibilità del ricorso (Cass. n. 19560/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13588-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 38 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA DELLA CORTE [OSCURATO:PERSONA] SSN Omessa graduazione delle funzioni Rinuncia al ricorso R.G.N.13588/2022 Cron. Rep. Ud.26/09/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1152/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/11/2021 R.G.N. 20/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 16 novembre 2021, la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Agrigento e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, alle cui dipendenze il Piscopo prestava servizio quale medico veterinario titolare di incarico professionale di alta specializzazione, avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligo contrattuale consistente nella graduazione delle funzioni dirigenziali e nella connessa pesatura degli incarichi, necessarie al fine di quantificare e corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione aziendale, danno commisurato,per il periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2012, all’importo mensiledi € 150,00; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto sussistere, in relazione all’assenza delle necessarie procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, l’inadempimento colpevole dell’Azienda sanitaria per non avere posto in essere tali procedure, derivandone la risarcibilità del danno conseguente; - che per la cassazion e di tale decisione ricorre l ’ASP Agrigento, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Piscopo; - che, in prossimità della disposta adunanza camerale , la ASP di Agrigento ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso cui faceva seguito l’accettazione del controricorrente;- che l a rinuncia è rituale, perché redatta nelle forme prescritte dall’art.390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione; - che p oiché la rinuncia è stata accettata dalla parte personalmente non occorre statuire sulle spese ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ.; - che non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 - quater d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile nei soli casi di rigetto, improponibilità o di originaria inammissibilità del ricorso (Cass. n. 19560/2015). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità Co
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