CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 luglio 2024
Cassazione n. 24478/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 35322-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 391/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 24/05/2019 R.G.N. 724/2017; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.35322/2019 Cron. Rep. Ud.04/07/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - c he , c on sentenza del 24 maggio 2019 , la Corte d’ A ppello di Salerno, in riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva l’opposizione proposta, con distinti ricorsi poi riuniti, dalla ASL di Salerno avverso i decreti ingiuntivi ottenuti da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, con i quali questi, tutti dipendenti della ASL in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] “Umberto I” di [OSCURATO:PERSONA], richiedevano alla ASL il pagamento del compenso dovuto per la prestazione svolta in regime di “libera professione intra moenia”; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto che i lavoratori non avevano provato la ricorrenza dei presupposti legittimanti l’erogazione del preteso compenso, avendo prodotto documentazione inidonea ad attestare chele attività libero professionali intra moenia fossero state effettivamente svolte fuori del normale orario di servizio, una volta esaurito il debito orario, e che si trattasse di ore aggiuntive per le quali non erano stati già percepiti o non potevano essere percepiti lo straordinario o altri istituti contrattuali compensativi della prestazione; - che p er la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari opposti, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la ASL di Salerno; - che i ricorrenti hanno poi presentato memoria . CONSIDERATO - c he , con l’unico motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del Regolamento aziendale di cui alla delibera n. 199/2004 della ASL Salerno, lettera A, commi 3 e 8 e lettera B, commi 2, 4 e 10, del Regolamento aziendale di cui alla delibera n. 1863/2002 della stessa ASL, art. 2, lettera A.2.1 dell’art. 55, commi 1 e 2 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 2697 c.c., lamentano a carico della Corte territoriale il travisamento della disciplina regolamentare, per avere ritenuto la pretesa subordinata alla ricorrenza di requisiti in realtà non previsti e l’incongruità dell’accertamento a riguardo compiuto ricorrendo nei fatti i requisiti individuati; - che il motivo si rivela inammissibile in quanto , da un lato, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge in relazione ad atti ( le delibere ed i regolamenti aziendali) che non possono essere qualificati tali, così da risultare sottratti alla conoscenza diretta di questa Corte ove, come nella specie, non trascritti ed allegati al ricorso; dall’altro si limitano a confutare l’apprezzamento del materiale istruttorio operato dalla Corte territoriale, opponendovi una propria valutazione e finendo così per sollecitare, inammissibilmente appunto, un nuovo giudizio di merito; - che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13