CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 febbraio 2022
Cassazione n. 12792/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità della richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con richiesta di rinnessione - di seguito esposta nei limid di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - proposta da [OSCURATO:PERSONA], imputato nel procedimento n. 2801/17 R.G.N.R. - 1479/20 R.G. Trib., si chiede il trasferimento di detto processo dalla sede di Alessandria a quella competente ex art. 11 cod. proc. pen. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] è imputato del reato di cui agli artt. 582, 583 comma 1 n. 1 cod. pen. perché colpendo con un forte pugno al volto cagionava a [OSCURATO:PERSONA] lesioni personali gravi giudicate guaribili in giorni 76, nonché per il reato di atti persecutori in danno di [OSCURATO:PERSONA].1.2. Deduce il richiedente, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., che nella sede giudiziaria di Alessandria si è creata una situazione, tale da turbare lo svolgimento del processo, che pregiudica la libera determinazione delle persone partecipanti allo stesso. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che: - il processo si sta celebrando davanti al Tribunale in composizione monocratica di Alessandria nella persona del giudice [OSCURATO:PERSONA]; si tratta di un processo indiziario in quanto non vi è alcuna persona che abbia assistito all'aggressione e la prova si fonda sulle dichiarazioni della presunta parte offesa; -in data 7 giugno 2022 sono stati ascoltati alcuni testimoni. In particolare, la teste [OSCURATO:PERSONA], nel corso della escussione da parte del difensore dello Zagami, avv. [OSCURATO:PERSONA], è stata interrotta dal giudice (p.5 verbale stenotipico) che l'ha informata che non poteva porre domande al difensore che la esaminava anche se tale domanda era volta a comprendere la domanda del difensore. -Terminata la escussione dei testi Muratore e Armano, è stato introdotto quale teste l'ispettore superiore [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Alessandria. L'ispettore ha precisato di essere la responsabile della Sezione e di avere ratificato la denuncia querela presentata dalla presunta parte offesa. Sul punto evidenzia il richiedente l'anomalia consistita nella ricezione della denunzia querela da parte del dirigente e non dall'agente in servizio al front- office, indice questo di un privilegio di cui gode lo Stamigna. -Nel corso della deposizione testimoniale della [OSCURATO:PERSONA] (p.37 del verb. sten.) la difesa dello Zagami ha chiesto al teste se avesse controllato la genuinità del filmato e il teste a sua volta avrebbe chiesto al difensore che cosa intendesse con il termine "genuinità". Il richiedente sottolinea come ai testi della difesa non è stato consentito rivolgere domande al difensore che le esaminava a differenza della teste [OSCURATO:PERSONA] la quale, più volte nel corso della sua escussione, ha rivolto domande al suo esaminatore senza che il Giudice sia intervenuto in qualche modo. -Nel prosieguo (p.38 del verb. sten.) la teste [OSCURATO:PERSONA] ha operato un riferimento ad un accesso sui luoghi da parte della polizia scientifica, ma negli atti processuali non risulta alcuna annotazione o rapporto di polizia scientifica. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che vi sono atti di indagine svolti dalla polizia giudiziaria non confluiti nel fascicolo del Pubblico ministero ed occultati alla difesa e, a fronte di una situazione così grave il giudice, invece di chiedere la esibizione della annotazione, è rimasto in silenzio. - Il giudice non è intervenuto in numerose altre anomale circostanze quali la mancata risposta del teste [OSCURATO:PERSONA] sull'ampiezza di una cella telefonica rinviando la risposta ad un suo collega [OSCURATO:PERSONA] il quale, a sua volta, non ha voluto indicare siffatta circostanza, circostanza che lo stesso Ufficio di Procura omette di determinare nonostante la sua rilevanza, in quanto ciò consentirebbe di collocare l'imputato sul luogo del delitto o a circa 30 KM dallo stesso; inoltre in un altro procedimento penale i Carabinieri hanno riferito che la zona ove risiede lo Zagami è priva di copertura e pertanto non è possibile agganciare la cella telefonica, al punto da non potere installare un dispositivo elettronico di controllo come il braccialetto elettronico. Queste circostanze, a parere del richiedente, conducono al legittimo sospetto che il giudice sia condizionato nel suo giudicare. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] indica elementi di sospetto anche a carico della Procura presso il Tribunale di Alessandria. A tal proposito evidenzia che: -Nel corso del giudizio aveva prodotto una comunicazione del 6 dicembre 2013 risalente, dunque, a quattro anni prima dei fatti oggetto di processo che egli aveva inviato alla Procura e all'ufficio tecnico del Comune, con la quale chiedeva se vi fosse agli atti dell'ufficio tecnico una falsa dichiarazione di completamento dei lavori proveniente da [OSCURATO:PERSONA] corredata da una perizia che confermava la falsità. A fronte di siffatta produzione documentale, che sottolinea il richiedente dimostrava come la Procura avesse già favorito nel passato lo Stamigna, il giudice non si pronunziava. - All'udienza del 7 febbraio 2022 lo Zaganni, attraverso il suo difensore ha prodotto una nota informativa redatta dalla teste [OSCURATO:PERSONA] nella quale lo Stamigna è indicato quale informatore della polizia. Anche a fronte di siffatta produzione documentale il giudice è rimasto in silenzio. Le indagini difensive hanno altresì rivelato la esistenza di una chat di gruppo tra le parti offese Serioreti e Stamigna e i testimoni Cristina e [OSCURATO:PERSONA], e Balachia volta a condizionare le testimonianze in quanto ciascuno di loro interessato ad una specifica versione dei fatti e giustificata dalle parti offese dalla circostanza che dovevano mantenere i contatti in caso di aggressione. Le circostanze esposte a parere del richiedente evidenziano un condizionamento dell'Ufficio di Procura e dell'organo giudicante. 2. A seguito della ricezione della istanza il giudice procedente ha, in data 19 luglio 2022, depositato un'ordinanza con la quale ha disposto la sospensione del processo ai sensi dell'art.47 cod. proc. pen. (con sospensione dei termini di prescrizione sino alla pronunzia di questa Corte).2.1. Ha poi osservato, ai sensi dell'art. 46 cod. proc. pen. che i testi escussi all'udienza del 7 giugno 2022 erano testi della difesa e, a seguito dell'istanza di accesso agli atti da parte dell'imputato per prendere visione della annotazione della Polizia scientifica, il giudice ha immediatamente trasmesso la richiesta alla Procura che ha riscontrato la istanza indicando la collocazione della stessa all'interno del fascicolo del PM. Ha infine rappresentato che in relazione alla fase dibattimentale, non si è ancora chiusa l'istruttoria e non è ancora possibile esercitare i poteri di cui all'art.507 cod. proc. pen. per l'acquisizione di ulteriori prove anche di natura documentale. Ha quindi disposto la trasmissione della richiesta unitamente agli atti a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. La richiesta deve essere dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha compiutamente - e con indirizzo del tutto consolidato - delineato i caratteri della rimessione: l'istituto può trovare applicazione solo in presenza di una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali, che deve quindi consistere in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull'organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, in quanto le cause che possono incidere sull'imparzialità di uno dei suoi componenti possono eventualmente rilevare ai fini dell'applicazione delle norme sull'astensione e sulla ricusazione, ma non determinano l'applicazione dell'istituto della rimessione (Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014, (2015), Querci, Rv. 264269; ex plurimis, Sez. 1, n. 1125 del 23/02/1998, Berlusconi, Rv. 210010): infatti, con la disciplina della rimessione del processo, istituto di carattere assolutamente eccezionale, il legislatore ha inteso apprestare un rimedio allorché siano messe in pericolo la sicurezza o la pubblica incolumità ovvero sia gravemente compromessa la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, ponendo l'ulteriore limite che tali situazioni siano "non altrimenti eliminabili", vale a dire non possano essere superate mediante l'adozione di speciali accorgimenti e cautele idonee a impedire l'insorgere di tumulti o la perpetrazione di azioni violente e lesive in danno di un numero indeterminato di persone o di uno o più dei soggetti che partecipano al processo ovvero con il ricorso agli strumenti predisposti dall'ordinamento per i casi di possibile alterazione del corso normale della giustizia, quali, in particolare, l'astensione e la ricusazione del giudice (Sez. 1, n. 740 del 07/02/1995 Sgarbi, Rv. 200762; ex plurimis, Sez. 1, n. 3665 del 19/06/1995, Gatta, Rv. 203414; Sez. 1, n. 634 del 30/01/1996, Tetamo, Rv. 204502); di conseguenza non hanno rilevanza ai fini dell'applicazione dell'istituto vicende riguardanti singoli magistrati che hanno svolto funzioni giurisdizionali nel procedimento, non coinvolgenti l'organo giudiziario nel suo complesso (Sez. 1, n. 1952 del 10/03/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 208880). 1.1.Come hanno puntualizzato le Sezioni unite, i motivi di legittimo sospetto sono configurabili «quando si è in presenza di una grave ed oggettiva situazione locale, idonea a giustificare la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialità del giudice, inteso, questo, come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito» (Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi). Nel solco dell'insegnamento delle Sezioni Unite, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che per "grave situazione locale" deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i "motivi di legittimo sospetto" possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Bacci, Rv. 263952; ex plurimis, Sez. 2, n. 3055 del 03/12/2004, (2005), Gibilisco; Sez. 2, n. 17519 del 25/03/2004, Mingari): a venire in rilievo ai fini dell'integrazione del presupposto della rinnessione, dunque, è, in particolare, il pericolo concreto per la non imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito (Sez. 2, n. 55328 del 23/12/2016, Mancuso, Rv. 268531). Il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità delinea univocamente un profilo essenziale dell'istituto della rimessione: la "non eliminabilità altrimenti" della situazione da valutare in termini di presupposto ex art. 45 cod. proc. pen., la conseguenziale alternatività - pur nella comune preordinazione alla salvaguardia dell'imparzialità del giudice tra astensione/ricusazione, da un lato, e, dall'altro, rimessione; la configurazione del presupposto di quest'ultima in termini di pericolo concreto per la non imparzialità - non già di singoli giudici, ma - dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito. 2.La fattispecie concreta prospettata dalla richiesta in esame è del tutto estranea alla delineata configurazione del presupposto della rirnessione.2.1.1 rilievi del richiedente, infatti, si concentrano: - sul giudicante che ha chiarito, anche con i rilievi che accompagnano la richiesta, i motivi delle scelte processuali e rispetto ai quali le doglianze rappresentate trovano il rimedio attraverso l'istituto dell'astensione o della ricusazione; - sull'ufficio di Procura che avrebbe nascosto un'annotazione della polizia scientifica relativa al processo non inserendola negli atti del fascicolo del Pubblico ministero. Siffatta doglianza è stata oggetto di specifico chiarimento del giudicante che nell'ordinanza di trasmissione a questa Corte ha chiarito, che, a seguito dell'istanza di accesso agli atti dell'imputato per prendere visione dei documenti cui aveva fatto riferimento il teste Cavallari in udienza, ha immediatamente trasmesso la richiesta alla Procura della Repubblica che ha immediatamente riscontrato l'istanza con indicazione della collocazione dei documenti nel fascicolo del Pubblico Ministero. La ulteriore circostanza che il richiedente indica quale prova del condizionamento dell'Ufficio di Procura è una comunicazione inviata a siffatto ufficio nel dicembre 2013 circa una dichiarazione falsa di completamento dei lavori dello Stamigna in relazione alla quale non vi sarebbe stata risposta. Si tratta di una nota inviata per conoscenza all'Ufficio di Procura dalla quale non emerge la volontà di una denuncia per fatti penalmente rilevanti e in relazione alla quale non è offerta prova circa la omissione dell'Ufficio di Procura per favorire la persona offesa. 2.2. Le ulteriori circostanze indicate appaiono irrilevanti e inconferenti quanto alla configurabilità dei presupposti richiesti dalla norma e dalla giurisprudenza richiamata per configurare una ipotesi di rimessione del processo. 3. La richiesta di rimessione deve essere dichiarata inammissibile e il richiedente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché, versando in colpa (cfr. Sez. 2, n. 2286 del 13/10/2015. Dep. 2016, Casamonca, Rv. 265774), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma, ritenuta equa, di euro 3.000,00. Nell'ipotesi di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rimessione presentata dall'imputato, consegue obbligatoriamente la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento, oltre a quella facoltativa, prevista dall'art. 48, comma 6, cod. proc. pen., al pagamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende; in tema di procedimenti incidentali, infatti, deve trovare applicazione il principio generale, fissato per tutti i giudizi da celebrarsi davanti alla Corte di Cassazione (ivi compresi quelli riservati alla sua competenza funzionale) dall'art. 616, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 4633 del 15/07/1996, Argenti, Rv. 205587) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell