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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024

Cassazione n. 03598/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00ZMS5F) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è da un lato aspecifico e dall'altro manifestamente infondato, in quanto il Giudice ha disposto la confisca della somma in sequestro sia rilevando la sua stretta correlazione alle condotte di spaccio, essendo stato il denaro rinvenuto con materiale idoneo al confezionamento, sia segnalando la sproporzione rispetto ai redditi lecitamente dichiarati e disponibili, a fronte del fabbisogno familiare e delle note di credito destinate a ridimensionare l'incidenza delle fatture prodotte, profilo con il quale il ricorso omette di confrontarsi; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00ZMS5F) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è da un lato aspecifico e dall'altro manifestamente infondato, in quanto il Giudice ha disposto la confisca della somma in sequestro sia rilevando la sua stretta correlazione alle condotte di spaccio, essendo stato il denaro rinvenuto con materiale idoneo al confezionamento, sia segnalando la sproporzione rispetto ai redditi lecitamente dichiarati e disponibili, a fronte del fabbisogno familiare e delle note di credito destinate a ridimensionare l'incidenza delle fatture prodotte, profilo con il quale il ricorso omette di confrontarsi; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente
Sentenza Cassazione n. 03598/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris