CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 44419/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 25/1/2021 della Corte di appello di Firenze, che ha ridotto la pena irrogata al ricorrente dal Tribunale di Pistoia con sentenza del 14/4/2017 per il reato di cui all'ad 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sulla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, risulta manifestamente infondato e comunque volto a suggerire un'alternativa lettura del compendio probatorio, a fronte di quanto osservato dalla Corte che ha dato non illogicamente rilievo al dato ponderale, correlato al numero di dosi ricavabili e alla somma di cui il ricorrente disponeva, elementi idonei a giustificare l'esclusione dell'ipotesi della lieve entità, costituendo una deduzione di merito quella fondata sulla possibilità della destinazione di una parte, non meglio precisata, della droga all'uso personale. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] isolo [[OSCURATO:PERSONA] CANCE1.1ERIA -1)1,