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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 giugno 1987

Cassazione n. 22220/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MACEDONIA) il 30/06/1987 avverso l'ordinanza del 05/05/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG ( Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa M. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e le statuizioni consequenziali. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 24 marzo 2021, il Magistrato di sorveglianza di Macerata disponeva, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, l'espulsione del cittadino straniero [OSCURATO:PERSONA], condannato a pena detentiva in esecuzione la cui fine era prevista per il 12 agosto 2021.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione che veniva rigettata dal Tribunale di sorveglianza di Ancona con provvedimento del 5 maggio 2021.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni di legge e vizi di motivazione, sostenendo che il Tribunale di sorveglianza aveva omesso di considerare sia i legami familiari del condannato, sia il giudicato derivante dal decreto n. 110 del 2019, emesso dal Giudice di pace di Fermo e recante l'annullamento di un decreto di espulsione precedentemente adottato nei confronti dello stesso soggetto dall'Autorità amministrativa.

4. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, in quanto dagli atti emerge che, successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, e in mancanza di esecuzione dell'espulsione, [OSCURATO:PERSONA] ha espiato interamente la pena detentiva precedentemente inflittagli.

In applicazione del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibile, alla sopravvenuta inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc., pen., ma conseguente al venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunta alla sua proposizione, non conseguono la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, 21 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 04- 1 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MACEDONIA) il 30/06/1987 avverso l'ordinanza del 05/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG ( Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa M. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e le statuizioni consequenziali. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 24 marzo 2021, il Magistrato di sorveglianza di Macerata disponeva, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, l'espulsione del cittadino straniero [OSCURATO:PERSONA], condannato a pena detentiva in esecuzione la cui fine era prevista per il 12 agosto 2021. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione che veniva rigettata dal Tribunale di sorveglianza di Ancona con provvedimento del 5 maggio 2021. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni di legge e vizi di motivazione, sostenendo che il Tribunale di sorveglianza aveva omesso di considerare sia i legami familiari del condannato, sia il giudicato derivante dal decreto n. 110 del 2019, emesso dal Giudice di pace di Fermo e recante l'annullamento di un decreto di espulsione precedentemente adottato nei confronti dello stesso soggetto dall'Autorità amministrativa. 4. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, in quanto dagli atti emerge che, successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, e in mancanza di esecuzione dell'espulsione, [OSCURATO:PERSONA] ha espiato interamente la pena detentiva precedentemente inflittagli. In applicazione del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibile, alla sopravvenuta inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc., pen., ma conseguente al venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunta alla sua proposizione, non conseguono la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 04- 1 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 22220/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris