CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 1959
Cassazione n. 32433/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile, perché i motivi, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. e il trattamento sanzionatorio, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagina due della sentenza impugnata); considerato, in particolare, quanto all'affermazione della responsabilità, che la Corte di appello ha dato atto sia del fatto che gli agenti di Pubblica sicurezza avevano riscontrato l'assenza dell'imputato presso la sua abitazione (circostanza confermata, peraltro, dal di lui fratello) sia della sussistenza del dolo, richiesto dall'art. 385 cod. pen.; considerato, altresì, quanto alla recidiva, che il Collegio di appello ha correttamente valorizzato i plurimi precedenti a carico del ricorrente, non sottraendosi all'onere di evidenziare la maggiore pericolosità sociale del medesimo ricorrente proprio alla luce della relazione tra il reato commesso e la sua pregressa storia criminale; rilevato, con riferimento alle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, che la Corte territoriale ha dato conto sia del difetto di elementi positivamente valorizzabili al fine della concessione delle menzionate circostanze sia della congruità della pena; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero — della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C