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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 34792/2023

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lli [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Palermo, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Palermo resa in data 28/2/2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 bis c.p. a lui ascritto.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, personalmente, l'imputato deducendo la nullità e manifesta illogicità della sentenza.

Il ricorso è inammissibile.

A seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie, in quanto il ricorso è stato proposto 7 ottobre 2022, dopo l'entrata in vigore della indicata novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (2 agosto 2017), ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione.(,( A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, proposto personalmente dall'imputato o dall'indagato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio ( Sez. 5, Sentenza n. 53203 del 07/11/2017 , Rv. 271780).

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende .

Così deciso il 20 giugno 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lli [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Palermo, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Palermo resa in data 28/2/2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 bis c.p. a lui ascritto. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, personalmente, l'imputato deducendo la nullità e manifesta illogicità della sentenza. Il ricorso è inammissibile. A seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie, in quanto il ricorso è stato proposto 7 ottobre 2022, dopo l'entrata in vigore della indicata novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (2 agosto 2017), ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione.(,( A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, proposto personalmente dall'imputato o dall'indagato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio ( Sez. 5, Sentenza n. 53203 del 07/11/2017 , Rv. 271780). Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Così deciso il 20 giugno 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34792/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris