CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 ottobre 1971
Cassazione n. 12679/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/10/1971 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/10/1971 avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato la condanna delle predette imputate per il reato di furto aggravato; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità delle imputate, non sono consentiti dalla legge, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 2-6 dove si ripercorrono analiticamente tutte le emergenze istruttorie a carico delle imputate); Considerato che il terzo motivo è generico poiché si esaurisce in una mera enunciazione (mancato esame della memoria ex art. 121 cod. proc. pen.) senza argomenti a sostegno, salva l'affermazione, anch'essa apodittica e manifestamente infondata (cfr. tra le ultime Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020 , Cilio, Rv. 279578), per cui si determinerebbe la nullità assoluta della sentenza; Ritenuto che il quarto, il quinto e il sesto motivo sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 sulla aggravante 625, n. 2, cod. pen., sulla aggravante 625, n. 5, cod. pen., sulla congruità della pena); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili ì ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orosini Stef3oZa,sol- b-• DEPO!':1TATO [OSCURATO:PERSONA] , à T«. 0;rgi, __ O 5 Ap• iL