CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01467/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11732/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico 109, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso sentenza di Corte d'appello Roma n. 6562/2017 depositata il 16/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Si discute della successione di [OSCURATO:PERSONA], il quale è deceduto ab intestato lasciando eredi il coniuge [OSCURATO:PERSONA] e figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nel giudizio di primo grado, intrapreso dalla Marcolini nei confronti dei coeredi, questa ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 155.981,04, pari alla metà della complessiva somma di € 311.962,08, che la Marcolini deteneva in proprio su un deposito titolo a lei sola intestato e che su disposizione del 19 maggio 2004 della stessa Marcolini era stata trasferita su un deposito intestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La somma è stata poi ulteriormente trasferita su un deposito intestato alla sola Isabella. In aggiunta a tale domanda, la Marcolini ha chiesto l’accertamento che la residua metà della somma era compresa nell’asse ereditario Il Tribunale di Roma, con sentenza del Tribunale di Roma n. 20345 del 12.10.2013, ha dichiarato la nullità della disposizione del 19 maggio 2004 da parte di [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo alla natura gratuita del trasferimento e al difetto dei requisiti di forma prescritti dall'art. 782 c.c. Nondimeno il tribunale ha accolto solo la domanda di restituzione, proposta in proprio dalla Marcolini nei limiti della metà del complessivo importo oggetto del trasferimento, mentre ha negato la ricomprensione nell’asse dell’altra metà. Per questa parte il primo giudice ha riconosciuto che la Marcolini avesse eseguito il trasferimento in ossequio alla volontà manifestata in vita dal de cuius. Conseguentemente, secondo il Tribunale, in applicazione dell’art. 2034 c.c. la somma, seppure in origine compresa nell’asse ereditario, non era ripetibile dagli eredi. Quindi ha condannato la sola [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la sola effettiva beneficiaria della disposizione, al pagamento della somma di € 155.981,04, estranea all’asse ereditario. Contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, censurando la decisione nella parte in cui il Tribunale ha condannato alla restituzione del relativo importo solamente [OSCURATO:PERSONA] e non anche, in via solidale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito al gravame. La Corte d’appello ha riformato la decisione, in forza dei seguenti rilievi: «Contrariamente, infatti, a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, l'atto a titolo gratuito nullo di cui si discute ha comportato il trasferimento della predetta somma in favore di entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ciò si evince in modo inequivocabile dal tenore letterale delle disposizioni impartite dalla Marcolini alla Banca di Roma, aventi ad oggetto il trasferimento di tutti i titoli immessi sulla sua custodia da tale custodia ad altra intestata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (doc. n. 11 del fascicolo di primo grado di [OSCURATO:PERSONA]). La circostanza è stata, inoltre, confermata da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito delle indagini preliminari svolte in un procedimento penale conclusosi con l'archiviazione, avendo il Cherubini dichiarato agli Ufficiali di [OSCURATO:PERSONA] delegati dal pubblico ministero «che il trasferimento dei titoli fu fatto su esplicita volontà di mia zia [...] e nella sua piena consapevolezza, essendo quei titoli la parte noi spettante dall’'eredità paterna; titoli che poi ho ceduto a mia sorella, affinché potesse comprarsi un appartamento, ripeto, secondo la volontà espressa da mio padre in vita e ben conosciuta da mia zia [...] » (doc. n. 4 del fascicolo di parte citato). È irrilevante il fatto che alcuni mesi dopo [OSCURATO:PERSONA], ricevuta la somma, se ne sia privato trasferendola interamente alla sorella, in quanto tale nuovo atto dispositivo si è perfezionato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed è evidentemente distinto da quello compiuto dalla zia in favore dei nipoti, dichiarato nullo dal Tribunale (v. doc. n. 4 citato). Conseguentemente, essendo stato ricevuto il pagamento indebito anche da [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento del primo motivo d'appello e a parziale riforma della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] debbono essere condannati, in solido fra loro, alla restituzione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 155.981,04, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo». Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo di ricorso denuncia “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., dell'art. 1298 c.c. in riferimento all'art. 1854 c.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2729 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 cpc. Omesso esame di un fatto storico, decisivo ai fini dell'esito della controversia, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali (art. 360 n. 5 cpc)”. Con il motivo in esame si denuncia il vizio della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello, confermando la nullità del trasferimento dei titoli per difetto di forma ex art. 782 c.c., ha affermato l'obbligo di restituzione della metà non caduta in successione anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che è stato così condannato, ex art 2033 c.c., alla restituzione in via solidale con [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente evidenzia che la Corte territoriale, nell’individuare quali destinatari del trasferimento, dichiarato nullo, entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e Isabella, ha fondato il suo convincimento sul tenore letterale delle disposizioni impartite dalla Marcolini all'istituto bancario e sulla dichiarazione che [OSCURATO:PERSONA] aveva rilasciato in sede di sommarie informazioni in un procedimento penale. In questi termini, però, la Corte di merito avrebbe omesso l'esame di fatti decisivi della controversia: in particolare la mancata apprensione materiale delle somme da parte di [OSCURATO:PERSONA] e l'insussistenza di una attribuzione patrimoniale in favore di questo, il trasferimento dei titoli operato da [OSCURATO:PERSONA] sul proprio conto dell'intero valore degli stessi (pari a € 311.962,08), la reale volontà di tutte le parti, in quanto il trasferimento avvenne in modo pacifico e concorde, essendo i tre componenti della famiglia consapevoli della destinazione della somma in favore della sola Isabella, per consentirle l’acquisto di un appartamento. In altre parole, secondo il ricorrente, tutte le evidenze di causa confermavano che l’unica beneficiaria delle somme in oggetto era stata [OSCURATO:PERSONA], mentre il [OSCURATO:PERSONA] non aveva goduto di alcun vantaggio economico, con la conseguenza che l’azione in argomento (c.d. condictio indebiti), avendo natura personale e non reale, non avrebbe dovuto riguardare colui che non ha mai ricoperto la qualità di c.d. accipiens. Secondo l’impostazione del ricorrente, una volta acclarato che la sola [OSCURATO:PERSONA] era il soggetto che aveva ricevuto la prestazione non dovuta e beneficiato dell’incremento patrimoniale, era evidente che la Corte di Appello, nel condannare alla restituzione in solido entrambi i germani Cherubini, è incorsa anche nella violazione dell’art. 2033 c.c. Inoltre, la Corte di merito, nel fondare il diritto di ripetizione sul semplice fatto oggettivo della cointestazione del deposito, è incorsa anche nella violazione dell'art. 1298 c.c. con riferimento a quanto disposto dall'art. 1854 c.c. In applicazione di tali norme, la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere che il temporaneo trasferimento dei titoli nel deposito formalmente cointestato ai due fratelli era stato disposto nell'interesse esclusivo di Isabella e solo da quest’ultima ricevuto quale provvista per l'acquisto di un immobile. Il ricorso è fondato. L'azione disciplinata dall'art. 2033 c.c. è esperibile solo nei confronti del destinatario del pagamento (Cass. n. 7871/2011; n. 25170/2016); nell'ipotesi di pagamento eseguito in base ad un titolo nullo, il destinatario del pagamento è il titolare del pur invalido rapporto (Cass. n. 346/1997). La Corte d’appello, pur avendo riconosciut o che il diritto alla ripetizione rifletteva una donazione nulla per difetto di forma, ha identificato i “donatari” sulla base del dato formale della intestazione congiunta del rapporto sul quale il trasferimento dei titoli fu eseguito. Ma è chiaro che il fatto che un pagamento sia stato eseguito su un conto cointestato non vuol dire che destinatari del pagamento siano, necessariamente, entrambi gli intestatari. Sorge al limite l’onere del cointestatario di provare che il pagamento aveva quale destinatario solo l’altro intestatario, che si era di fatto avvalso di quel pagamento (Cass. n. 17705/2016). La Corte d’appello, nonostante fossero stati sottoposti alla sua attenzione fatti idonei, in linea di principio, a dimostrare che la prestazione avesse quale destinataria la sola [OSCURATO:PERSONA] ha omesso qualsiasi indagine sulla titolarità del rapporto, incorrendo così sia nella violazione della norma, sia nel vizio di omesso esame di fatti decisivi, fondatamente denunciati con il ricorso. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame attenendosi a quanto sopra e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizio