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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30601/2023

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e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del 09/12/2021 del G.u.p. del Tribunale di Brescia, emessa in esito a giudizio abbreviato e che era stata appellata sia dal pubblico ministero sia dall'imputato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di tentata rapina impropria aggravata (ex art. 61, n. 5, cod. pen.) - fatto che era stato riqualificato dal G.u.p. del Tribunale di Brescia come tentato furto aggravato - e di resistenza a un pubblico ufficiale e, ritenuta la contestata recidiva, condannava lo stesso Tolea alla pena, già ridotta per il rito, di tre anni, un mese e dieci giorni di reclusione ed € 600,00 di multa.

Secondo il capo d'imputazione, i predetti reati erano stati contestati al Tolea - unitamente a quello di lesione personale per il quale lo stesso Tolea era stato assolto in primo grado con decisione confermata dalla Corte d'appello di Brescia - «perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso e unione con altra persona allo stato ignota, per procurarsi un ingiusto profitto, si introduceva in un cantiere ferroviario della "[OSCURATO:SOCIETA]." e, previa effrazione di un container e di tre box, prelevava dall'interno, raggruppandoli, un generatore di corrente, una bobina di cavi di rame e vari attrezzi da lavoro, compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di quanto indicato, non riuscendo nell'intento per fatti indipendenti dalla sua volontà (intervento delle Forze dell'Ordine); immediatamente dopo, per opporsi al controllo da parte della pattuglia della [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Brescia, si dava alla fuga e, raggiunto e bloccato, per assicurarsi l'impunità, adoperava violenza nei confronti dell'Ass.

Ca. [OSCURATO:PERSONA], dimenandosi violentemente [...].

Con l'aggravante di avere profittato di circostanze di tempo (orario notturno) tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

Con aggravio di recidiva reiterata, specifica, dopo esecuzione pena ed obbligatoria (art. 99 co. 5 c.p.). [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]».

2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Brescia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo alla riqualificazione del primo fatto a lui contestato da tentato furto aggravato - come era stato ritenuto dal G.u.p. del Tribunale di Brescia - a tentata rapina impropria aggravata.

Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Brescia non avrebbe «in alcun modo motivato la ravvisata sussistenza del delitto di tentata rapina aggravata», non potendosi ritenere adeguata motivazione il mero riferimento alla massima, citata dalla stessa Corte, di Sez.

U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153-01.

Sotto un secondo profilo, il ricorrente sostiene che, proprio alla luce di tale massima, risulterebbe evidente come la propria condotta esulasse dalla fattispecie di tentata rapina impropria, atteso che, come risultava dagli atti del giudizio, «quando gli operanti intervenivano nel cantiere, a seguito di segnalazione del custode, vedevano due uomini accanto a del materiale edile che, avvedutisi della presenza della Polizia, si davano alla fuga; uno dei due, l'odierno appellante, veniva bloccato dall'assistente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], dunque, si era già dato alla fuga: la netta cesura temporale con il tentativo di impossessarsi del materiale edile impedisce di ascrivere la condotta nella fattispecie di cui all'art. 56-628 c.p.».Il ricorrente deduce ancora che «in ordine al tentativo di impossessarsi giova precisare che agli atti non vi è prova alcuna che il materiale fosse stato accatastato dall'imputato: dunque il mero rinvenimento dei due uomini nel cantiere e la conseguente fuga al sopraggiungere delle forze dell'ordine non è idoneo a provare che l'imputato sia stato sorpreso in flagranza di sottrarre o impossessarsi della cosa altrui».

2.2. Con il secondo motivo - relativo al trattamento sanzionatorio - il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 99 e 62-bis cod. pen. e la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo all'applicazione della recidiva e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Con riguardo all'applicazione della recidiva, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Brescia: da un lato, col valorizzare il fatto che, ancorché i propri precedenti fossero risalenti nel tempo, i reati sub iudice risultavano essere stati commessi «in epoca non di molto successiva a quella di scarcerazione per espiazione della pur lunga pena», avrebbe addotto una motivazione carente e illogica; dall'altro lato, avrebbe «applica[to] la recidiva in modo automatico in ragione della mera sussistenza di precedenti penali», omettendo «la valutazione in ordine all'aumento di pericolosità, [...] che nel caso di specie non può in alcun modo ravvisarsi».

Con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Brescia avrebbe motivato in modo illogico, avendo «utilizza[to] i precedenti penali tanto per applicare la recidiva, quanto per negare le circostanze attenuanti generiche, dunque con un duplice pregiudizio per l'imputato» e avendo negato la concessione delle predette circostanze attenuanti senza considerare sia che l'esistenza di precedenti penali «non consente di negarle automaticamente» sia che il fatto era di modesta entità, attesa «l'assenza di danno». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

1.1. Le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo avere compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (Sez.

U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153-01; successivamente, nello stesso senso: Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic, Rv. 283847-01).La Corte di cassazione aveva altresì già affermato che sussiste il reato di tentata rapina impropria, e non quello di tentato furto in concorso con il reato di resistenza a pubblico ufficiale, nel caso in cui il soggetto, sorpreso in flagranza a sottrarre o impossessarsi della cosa altrui da agenti di polizia giudiziaria, li aggredisca e usi violenza per assicurarsi l'impunità (Sez. 2, n. 34845 del 09/07/2008, Snitikov, Rv. 243273-01).

Inoltre, in tema di rapina impropria, il requisito dell'immediatezza della violenza o della minaccia va riferito esclusivamente agli aspetti temporali della "flagranza" o "quasi flagranza" e non va interpretato letteralmente nel senso che violenza o minaccia debbano seguire la sottrazione senza alcun intervallo di tempo (Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012, Zappalà, Rv. 254171-01; Sez. 6, n. 39924 del 16/10/2008, Aasoul, Rv. 242412-01; Sez. 2, n. 43337 del 09/11/2007, Guadagno, Rv. 238835-01).

1.2. La Corte d'appello di Brescia, nel ritenere la configurabilità, nel caso di specie, del reato di tentata rapina impropria ha pienamente rispettato tali principi.

La stessa Corte ha infatti adeguatamente evidenziato, con una motivazione del tutto esente da contraddizioni o illogicità, tanto meno manifeste, come il Tolea, che era stato sorpreso, insieme a un'altra persona rimasta ignota, a sottrarre o impossessarsi del materiale di cantiere (circostanza che era comprovata dal fatto che, come era stato annotato dagli agenti della polizia giudiziaria che erano intervenuti sul posto, il predetto materiale era «integro e asciutto», nonostante «il cantiere fosse completamente bagnato dalla pioggia»), si era dato alla fuga e, subito inseguito dalla polizia giudiziaria - così che sussisteva, pertanto, quanto meno uno stato di cosiddetta "quasi flagranza" - aveva ingaggiato con un agente «una vera e propria colluttazione», finalizzata, evidentemente, a procurarsi l'impunità, proseguendo la propria fuga.

Si tratta, come si è anticipato, di una motivazione del tutto coerente e logica, oltre che corretta in diritto, la quale, pertanto, si sottrae alle censure del ricorrente.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

2.1. Quanto al profilo del motivo che riguarda la ritenuta recidiva, si deve rammentare che la Corte di cassazione ha affermato il principio che è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01).

In motivazione, la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.

In senso sostanzialmente analogo, è stato affermato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464-01).

Più diffusamente, la stessa Corte di cassazione ha precisato che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01).

Nel caso di specie, la Corte d'appello di Brescia ha applicato la recidiva ritenendo che il reato di tentata rapina impropria sub iudice, posto in relazione con le precedenti condanne riportate dal Tolea - in particolare, quella per rapina aggravata e lesioni personali e quella per rapina, lesioni personali e omicidio preterintenzionale -, ancorché questi precedenti fossero risalenti nel tempo, tenuto anche conto del fatto che il nuovo reato era stato commesso in epoca non di molto successiva alla scarcerazione dopo una lunga detenzione e aveva rappresentato una reiterazione delle passate condotte violente, fosse dimostrativo di «una pericolosità e una colpevolezza certamente accresciute».

Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente, oltre che esente da incoerenze o illogicità, e, in quanto espressiva di un discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.

2.2. Quanto al profilo del motivo che riguarda la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, si deve rammentare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01).

Nel caso di specie, la Corte d'appello di Brescia ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivi e prevalenti, a tale fine, gli elementi che il già menzionato lungo periodo di carcerazione sofferto dal Tolea non aveva avuto effetto sulla sua capacità a delinquere e sulla sua pericolosità sociale e che lo stesso Tolea, oltre a quelli già ricordati, era gravato da altri precedenti penali.

Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.

Infine, si deve ribadire che il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell'imputato, in quanto il principio del ne bis in idem sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative a istituti giuridici diversi (Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783-01; Sez. 6, n. 47537 del 14/11/2013, Quagliara, Rv. 257281-01; Sez. 1, n. 8857 del 07/02/1977, Lippolis, Rv. 136409-01; Sez. 2, n. 3272 del 06/11/1973, dep. 1974, Stuppia, Rv. 126799-01).

3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del 09/12/2021 del G.u.p. del Tribunale di Brescia, emessa in esito a giudizio abbreviato e che era stata appellata sia dal pubblico ministero sia dall'imputato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di tentata rapina impropria aggravata (ex art. 61, n. 5, cod. pen.) - fatto che era stato riqualificato dal G.u.p. del Tribunale di Brescia come tentato furto aggravato - e di resistenza a un pubblico ufficiale e, ritenuta la contestata recidiva, condannava lo stesso Tolea alla pena, già ridotta per il rito, di tre anni, un mese e dieci giorni di reclusione ed € 600,00 di multa. Secondo il capo d'imputazione, i predetti reati erano stati contestati al Tolea - unitamente a quello di lesione personale per il quale lo stesso Tolea era stato assolto in primo grado con decisione confermata dalla Corte d'appello di Brescia - «perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso e unione con altra persona allo stato ignota, per procurarsi un ingiusto profitto, si introduceva in un cantiere ferroviario della "[OSCURATO:SOCIETA]." e, previa effrazione di un container e di tre box, prelevava dall'interno, raggruppandoli, un generatore di corrente, una bobina di cavi di rame e vari attrezzi da lavoro, compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di quanto indicato, non riuscendo nell'intento per fatti indipendenti dalla sua volontà (intervento delle Forze dell'Ordine); immediatamente dopo, per opporsi al controllo da parte della pattuglia della [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Brescia, si dava alla fuga e, raggiunto e bloccato, per assicurarsi l'impunità, adoperava violenza nei confronti dell'Ass. Ca. [OSCURATO:PERSONA], dimenandosi violentemente [...]. Con l'aggravante di avere profittato di circostanze di tempo (orario notturno) tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Con aggravio di recidiva reiterata, specifica, dopo esecuzione pena ed obbligatoria (art. 99 co. 5 c.p.). [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]». 2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Brescia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo alla riqualificazione del primo fatto a lui contestato da tentato furto aggravato - come era stato ritenuto dal G.u.p. del Tribunale di Brescia - a tentata rapina impropria aggravata. Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Brescia non avrebbe «in alcun modo motivato la ravvisata sussistenza del delitto di tentata rapina aggravata», non potendosi ritenere adeguata motivazione il mero riferimento alla massima, citata dalla stessa Corte, di Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153-01. Sotto un secondo profilo, il ricorrente sostiene che, proprio alla luce di tale massima, risulterebbe evidente come la propria condotta esulasse dalla fattispecie di tentata rapina impropria, atteso che, come risultava dagli atti del giudizio, «quando gli operanti intervenivano nel cantiere, a seguito di segnalazione del custode, vedevano due uomini accanto a del materiale edile che, avvedutisi della presenza della Polizia, si davano alla fuga; uno dei due, l'odierno appellante, veniva bloccato dall'assistente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], dunque, si era già dato alla fuga: la netta cesura temporale con il tentativo di impossessarsi del materiale edile impedisce di ascrivere la condotta nella fattispecie di cui all'art. 56-628 c.p.».Il ricorrente deduce ancora che «in ordine al tentativo di impossessarsi giova precisare che agli atti non vi è prova alcuna che il materiale fosse stato accatastato dall'imputato: dunque il mero rinvenimento dei due uomini nel cantiere e la conseguente fuga al sopraggiungere delle forze dell'ordine non è idoneo a provare che l'imputato sia stato sorpreso in flagranza di sottrarre o impossessarsi della cosa altrui». 2.2. Con il secondo motivo - relativo al trattamento sanzionatorio - il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 99 e 62-bis cod. pen. e la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo all'applicazione della recidiva e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con riguardo all'applicazione della recidiva, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Brescia: da un lato, col valorizzare il fatto che, ancorché i propri precedenti fossero risalenti nel tempo, i reati sub iudice risultavano essere stati commessi «in epoca non di molto successiva a quella di scarcerazione per espiazione della pur lunga pena», avrebbe addotto una motivazione carente e illogica; dall'altro lato, avrebbe «applica[to] la recidiva in modo automatico in ragione della mera sussistenza di precedenti penali», omettendo «la valutazione in ordine all'aumento di pericolosità, [...] che nel caso di specie non può in alcun modo ravvisarsi». Con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Brescia avrebbe motivato in modo illogico, avendo «utilizza[to] i precedenti penali tanto per applicare la recidiva, quanto per negare le circostanze attenuanti generiche, dunque con un duplice pregiudizio per l'imputato» e avendo negato la concessione delle predette circostanze attenuanti senza considerare sia che l'esistenza di precedenti penali «non consente di negarle automaticamente» sia che il fatto era di modesta entità, attesa «l'assenza di danno». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. Le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo avere compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153-01; successivamente, nello stesso senso: Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic, Rv. 283847-01).La Corte di cassazione aveva altresì già affermato che sussiste il reato di tentata rapina impropria, e non quello di tentato furto in concorso con il reato di resistenza a pubblico ufficiale, nel caso in cui il soggetto, sorpreso in flagranza a sottrarre o impossessarsi della cosa altrui da agenti di polizia giudiziaria, li aggredisca e usi violenza per assicurarsi l'impunità (Sez. 2, n. 34845 del 09/07/2008, Snitikov, Rv. 243273-01). Inoltre, in tema di rapina impropria, il requisito dell'immediatezza della violenza o della minaccia va riferito esclusivamente agli aspetti temporali della "flagranza" o "quasi flagranza" e non va interpretato letteralmente nel senso che violenza o minaccia debbano seguire la sottrazione senza alcun intervallo di tempo (Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012, Zappalà, Rv. 254171-01; Sez. 6, n. 39924 del 16/10/2008, Aasoul, Rv. 242412-01; Sez. 2, n. 43337 del 09/11/2007, Guadagno, Rv. 238835-01). 1.2. La Corte d'appello di Brescia, nel ritenere la configurabilità, nel caso di specie, del reato di tentata rapina impropria ha pienamente rispettato tali principi. La stessa Corte ha infatti adeguatamente evidenziato, con una motivazione del tutto esente da contraddizioni o illogicità, tanto meno manifeste, come il Tolea, che era stato sorpreso, insieme a un'altra persona rimasta ignota, a sottrarre o impossessarsi del materiale di cantiere (circostanza che era comprovata dal fatto che, come era stato annotato dagli agenti della polizia giudiziaria che erano intervenuti sul posto, il predetto materiale era «integro e asciutto», nonostante «il cantiere fosse completamente bagnato dalla pioggia»), si era dato alla fuga e, subito inseguito dalla polizia giudiziaria - così che sussisteva, pertanto, quanto meno uno stato di cosiddetta "quasi flagranza" - aveva ingaggiato con un agente «una vera e propria colluttazione», finalizzata, evidentemente, a procurarsi l'impunità, proseguendo la propria fuga. Si tratta, come si è anticipato, di una motivazione del tutto coerente e logica, oltre che corretta in diritto, la quale, pertanto, si sottrae alle censure del ricorrente. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Quanto al profilo del motivo che riguarda la ritenuta recidiva, si deve rammentare che la Corte di cassazione ha affermato il principio che è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01). In motivazione, la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. In senso sostanzialmente analogo, è stato affermato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464-01). Più diffusamente, la stessa Corte di cassazione ha precisato che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Brescia ha applicato la recidiva ritenendo che il reato di tentata rapina impropria sub iudice, posto in relazione con le precedenti condanne riportate dal Tolea - in particolare, quella per rapina aggravata e lesioni personali e quella per rapina, lesioni personali e omicidio preterintenzionale -, ancorché questi precedenti fossero risalenti nel tempo, tenuto anche conto del fatto che il nuovo reato era stato commesso in epoca non di molto successiva alla scarcerazione dopo una lunga detenzione e aveva rappresentato una reiterazione delle passate condotte violente, fosse dimostrativo di «una pericolosità e una colpevolezza certamente accresciute». Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente, oltre che esente da incoerenze o illogicità, e, in quanto espressiva di un discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. 2.2. Quanto al profilo del motivo che riguarda la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, si deve rammentare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Brescia ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivi e prevalenti, a tale fine, gli elementi che il già menzionato lungo periodo di carcerazione sofferto dal Tolea non aveva avuto effetto sulla sua capacità a delinquere e sulla sua pericolosità sociale e che lo stesso Tolea, oltre a quelli già ricordati, era gravato da altri precedenti penali. Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. Infine, si deve ribadire che il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell'imputato, in quanto il principio del ne bis in idem sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative a istituti giuridici diversi (Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783-01; Sez. 6, n. 47537 del 14/11/2013, Quagliara, Rv. 257281-01; Sez. 1, n. 8857 del 07/02/1977, Lippolis, Rv. 136409-01; Sez. 2, n. 3272 del 06/11/1973, dep. 1974, Stuppia, Rv. 126799-01). 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile
Sentenza Cassazione n. 30601/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris