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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46348/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma T6lnz3A a. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] delhalC=Era~ Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, decidendo ex art. 310 cod. proc. pen. sull'ordinanza della Corte d'appello con cui era stata applicata all'indagato la custodia cautelare, nell'ambito di un procedimento per detenzione uo-\ a fini di cessione di sostanza stupefacente (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), confermava la misura negandone la sostituzione con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso il domicilio del suocero.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso, nell'interesse dell'indagato, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, carenza di motivazione sull'inidoneità del nuovo domicilio proposto.

Il Tribunale di Roma non considera che l'abitazione del suocero, luogo di esecuzione della misura, si trova al di fuori di Roma, in una zona che non è luogo di spaccio, dove l'indagato non ha nessun contatto con ambienti criminali, molto controllata dalle Forze dell'ordine e a pochi metri da una Stazione dei Carabinieri. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico, non confrontandosi con la motivazione del provvedimento impugnato.

2. Infatti, i Giudici dell'appello cautelare, avvalendosi dei poteri d'integrazione motivazionale di cui agli artt. 310 e 604 cod. pen., hanno chiarito come l'inidoneità degli arresti donniciliari non riguardasse il luogo dove scontare gli arresti, ma la possibilità stessa di concederli, non essendo possibile contare sull'autodisciplina dell'indagato, dal momento che i fatti per cui si procede (detenzione di 539 dosi di cocaina e di 262 dosi di marijuana) sono stati commessi, appunto, in regime di detenzione domiciliare.

Tale argomentazione è compiuta, oltre che logica e non contraddittoria, sicché esula dal sindacato di questa Corte.

3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

4. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.e>Y) P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma T6lnz3A a. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] delhalC=Era~ Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, decidendo ex art. 310 cod. proc. pen. sull'ordinanza della Corte d'appello con cui era stata applicata all'indagato la custodia cautelare, nell'ambito di un procedimento per detenzione uo-\ a fini di cessione di sostanza stupefacente (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), confermava la misura negandone la sostituzione con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso il domicilio del suocero. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso, nell'interesse dell'indagato, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, carenza di motivazione sull'inidoneità del nuovo domicilio proposto. Il Tribunale di Roma non considera che l'abitazione del suocero, luogo di esecuzione della misura, si trova al di fuori di Roma, in una zona che non è luogo di spaccio, dove l'indagato non ha nessun contatto con ambienti criminali, molto controllata dalle Forze dell'ordine e a pochi metri da una Stazione dei Carabinieri. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico, non confrontandosi con la motivazione del provvedimento impugnato. 2. Infatti, i Giudici dell'appello cautelare, avvalendosi dei poteri d'integrazione motivazionale di cui agli artt. 310 e 604 cod. pen., hanno chiarito come l'inidoneità degli arresti donniciliari non riguardasse il luogo dove scontare gli arresti, ma la possibilità stessa di concederli, non essendo possibile contare sull'autodisciplina dell'indagato, dal momento che i fatti per cui si procede (detenzione di 539 dosi di cocaina e di 262 dosi di marijuana) sono stati commessi, appunto, in regime di detenzione domiciliare. Tale argomentazione è compiuta, oltre che logica e non contraddittoria, sicché esula dal sindacato di questa Corte. 3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. 4. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.e>Y) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende
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