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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 3 gennaio 2023

Cassazione n. 07413/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICIVITAVECCHIA nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia in data 7 febbraio 2022, che, riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui agli artt. 582, 583, connma 1, n. 1 e 99, comma 4, cod. pen., gli ha irrogato la pena di anni tre di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.

2. L'impugnativa è affidata ad un solo motivo, che denuncia violazione di legge per non avere il Tribunale posto in bilanciamento con le attenuanti generiche anche l'aggravante ad effetto di speciale di cui all'art. 583, comma 1, n. 1 cod. pen., così applicando una pena non rispettosa della forbice edittale (tra un minimo di tre mesi ed un massimo di tre anni di reclusione).

3. Con requisitoria in data 3 gennaio 2023, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. E' jus receptum che il giudizio di comparazione tra circostanze, previsto dall'art. 69 cod. pen., ha carattere unitario e non è pertanto consentito operare il bilanciannento tra le attenuanti ed una sola delle aggravanti, dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice (Sez. 1, n. 28109 del 11/06/2021, Rv. 281671; Sez. 5, n. 12988 del 22/02/2012, Rv. 252313).

E' stato, al riguardo, chiarito che il giudizio di bilanciamento riguarda tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, sia quelle comuni che quelle ad effetto speciale, in quanto la disciplina differenziata per queste ultime riguarda solo l'applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena e non il concorso di circostanze attenuanti ed aggravanti (Sez. 3, n. 28258 del 09/05/2008, Rv. 240820).

2. Versandosi in ipotesi di ricorso immediato per cassazione (ovvero "per saltum"), con conseguente operatività, in caso di accoglimento dell'impugnazione, del meccanismo di rinvio al giudice competente in grado di appello ex art. 569, comma 4, cod. proc. pen., va disposto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di appello di Roma affinché vi si proceda in ossequio al principio di diritto enunciato.

PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICIVITAVECCHIA nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia in data 7 febbraio 2022, che, riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui agli artt. 582, 583, connma 1, n. 1 e 99, comma 4, cod. pen., gli ha irrogato la pena di anni tre di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva. 2. L'impugnativa è affidata ad un solo motivo, che denuncia violazione di legge per non avere il Tribunale posto in bilanciamento con le attenuanti generiche anche l'aggravante ad effetto di speciale di cui all'art. 583, comma 1, n. 1 cod. pen., così applicando una pena non rispettosa della forbice edittale (tra un minimo di tre mesi ed un massimo di tre anni di reclusione). 3. Con requisitoria in data 3 gennaio 2023, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. E' jus receptum che il giudizio di comparazione tra circostanze, previsto dall'art. 69 cod. pen., ha carattere unitario e non è pertanto consentito operare il bilanciannento tra le attenuanti ed una sola delle aggravanti, dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice (Sez. 1, n. 28109 del 11/06/2021, Rv. 281671; Sez. 5, n. 12988 del 22/02/2012, Rv. 252313). E' stato, al riguardo, chiarito che il giudizio di bilanciamento riguarda tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, sia quelle comuni che quelle ad effetto speciale, in quanto la disciplina differenziata per queste ultime riguarda solo l'applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena e non il concorso di circostanze attenuanti ed aggravanti (Sez. 3, n. 28258 del 09/05/2008, Rv. 240820). 2. Versandosi in ipotesi di ricorso immediato per cassazione (ovvero "per saltum"), con conseguente operatività, in caso di accoglimento dell'impugnazione, del meccanismo di rinvio al giudice competente in grado di appello ex art. 569, comma 4, cod. proc. pen., va disposto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di appello di Roma affinché vi si proceda in ossequio al principio di diritto enunciato. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appel
Decreto Cassazione n. 07413/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris