CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 settembre 1990
Cassazione n. 37484/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Nel procedimento relativo a: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/09/1990 a FOLIGNO avverso l'ordinanza in data 26/09/2024 della CORTE DI CASSAZIONE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la revoca dell'ordinanza della Corte di cassazione e per l'annullamento senza rinvio della sentenza in data 13 settembre 2022 della Corte di appello di Perugia per essere il reato estinto per morte dell'imputato. A seguito di trattazione con procedura ex art. 611 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Perugia ha trasmesso a questa Corte di cassazione gli atti relativi a un incidente di esecuzione introdotto dal Procuratore generale presso La Corte di appello di Perugia. L'incidente di esecuzione era stato introdotto al fine di far dichiarare l'estin- zione per morte dell'imputato della pena detentiva inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte di appello di Perugia in data 13 ottobre 2022. La Corte di appello di Perugia ha rilevato che la morte di Pinti era intervenuta durante il giudizio di cassazione e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte, per le determinazioni di competenza. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Premesso quanto esposto nella narrativa in fatto, va rilevato e rimosso l'errore di fatto in cui è incorsa questa Corte che, all'udienza del 26 settembre 2023, con ordinanza, dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] che, in verità, era già deceduto in data 01/04/2023, durante la pendenza del giudizio di legittimità. L'ordinanza veniva, dunque, pronunciata dopo la morte dell'imputato. 2. A tale riguardo è già stato osservato che «La sentenza della Corte di cassazione pronunciata dopo la morte dell'imputato è giuridicamente inesistente e deve essere revocata; la relativa declaratoria spetta al giudice che l'ha pronunciata», (Sez. 5, Ordinanza n. 29494 del 07/05/2018 Cc., Devito, Rv. 273330 - 01). 3. Da ciò discende che va dichiarata l'inesistenza dell'ordinanza n. 43173 del 26/09/2023 di questa Corte di cassazione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di appello. P.Q.M. Dichiara l'inesistenza dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione il 26/9/2023 n. 43173 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto annulla senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Perugia del 13/9/2022 perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così è deciso, 25/09/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] na PetrLfelli z , [OSCURATO:PERSONA] IL 11 OTT. 2024 IL Ft,A17!O