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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20378/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CORRO' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per Ledda e le Corrò; ritenuto che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] reitera stringatamente le censure in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità per tutti i delitti contestati, sollecitando una rilettura in fatto del compendio probatorio non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte della congrua motivazione della Corte di appello; che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Davide BO, analogamente, riproduce doglianze prettamente fattuali in tema di attendibilità della persona offesa e degli altri testi, già adeguatamente disattese dai giudici turritani; che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contesta, del pari, i criteri di valutazione della prova in ordine alla credibilità della persona offesa (che in dibattimento avrebbe rettificato quanto esposto in querela), il vizio di motivazione relativamente alle ulteriori emergenze istruttorie (in particolare, le deposizioni degli altri testi presenti alla serata) e la violazione di legge (per quanto attiene al concorso morale nel delitto di rapina e l'inottemperanza al principio del ragionevole dubbio); che la sentenza impugnata ricostruisce i fatti, coerentemente con le risultanze procedimentali puntualmente richiamate, concludendo per l'affermazione di responsabilità per tutti gli imputati, salvo che per la declaratoria di prescrizione, con un percorso giustificativo privo di vizi-logico giuridici e pertanto impermeabile allo scrutinio di legittimità (cfr. pp. 35-39, in risposta alle censure di Baltolu; pp. 29-33, quanto al gravame degli Arrica e di Bo; pp. 40-47, per le Corrò e Ledda); che l'apporto concorsuale delle tre coimputate è correttamente scrutinato, sottolineando il rafforzamento dell'azione delittuosa (cfr. pp. 40-45, ove si sottolinea che le ragazze chiesero da bere direttamente a Bo quando ancora si protraeva la violenza ai danni di Falchi, poi obbligata a servirle, senza pagamento del corrispettivo); rilevato, pertanto, che tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CORRO' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per Ledda e le Corrò; ritenuto che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] reitera stringatamente le censure in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità per tutti i delitti contestati, sollecitando una rilettura in fatto del compendio probatorio non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte della congrua motivazione della Corte di appello; che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Davide BO, analogamente, riproduce doglianze prettamente fattuali in tema di attendibilità della persona offesa e degli altri testi, già adeguatamente disattese dai giudici turritani; che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contesta, del pari, i criteri di valutazione della prova in ordine alla credibilità della persona offesa (che in dibattimento avrebbe rettificato quanto esposto in querela), il vizio di motivazione relativamente alle ulteriori emergenze istruttorie (in particolare, le deposizioni degli altri testi presenti alla serata) e la violazione di legge (per quanto attiene al concorso morale nel delitto di rapina e l'inottemperanza al principio del ragionevole dubbio); che la sentenza impugnata ricostruisce i fatti, coerentemente con le risultanze procedimentali puntualmente richiamate, concludendo per l'affermazione di responsabilità per tutti gli imputati, salvo che per la declaratoria di prescrizione, con un percorso giustificativo privo di vizi-logico giuridici e pertanto impermeabile allo scrutinio di legittimità (cfr. pp. 35-39, in risposta alle censure di Baltolu; pp. 29-33, quanto al gravame degli Arrica e di Bo; pp. 40-47, per le Corrò e Ledda); che l'apporto concorsuale delle tre coimputate è correttamente scrutinato, sottolineando il rafforzamento dell'azione delittuosa (cfr. pp. 40-45, ove si sottolinea che le ragazze chiesero da bere direttamente a Bo quando ancora si protraeva la violenza ai danni di Falchi, poi obbligata a servirle, senza pagamento del corrispettivo); rilevato, pertanto, che tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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