CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: S205
Titolo CCNL: CCNL relativo al personale del Comparto Sanità
Titolo accordo: CCNL relativo al personale del Comparto Sanità
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Sottosettori: —
Parti datoriali: ARAN
Parti sindacali: CISL; CSE; CONFSAL; FIALS; NURSIND; CISL FP; NURSING UP; CGS
Decorrenza: 2022-01-01
Scadenza: 2024-12-31
Stipula: 2025-10-27
Stato: Acquisito
Identificativo: 20856
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=224233
--- Testo contratto ---
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA’
TRIENNIO 2022 - 2024
Il giorno 27.10.2025 alle ore 14.40, ha avuto luogo, presso la sede dell’Aran, l’incontro
tra l’A.Ra.N e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del
Comparto Sanità.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegat o Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto Sanità Triennio 2022/2024.
Per l’A.Ra.N. Presidente Cons. Antonio NADDEO firmato
Per le: Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali
CISL FP firmato CISL firmato
FP CGIL non firmato CGIL non firmato
UIL FPL non firmato UIL non firmato
FIALS firmato CONFSAL firmato
NURSIND firmato CGS firmato
NURSING UP firmato CSE firmato
VIA G.B. MORGAGNI 30/E
00161 ROMA
CF 97104250580
1
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del comparto
SANITA’
Periodo 2022-2024
2
Indice
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI .................................................................................... 5
Capo I Applicazione, durata, tempi e decorrenza................................................................................. 5
Art. 1 Campo di applicazione ....................................................................................................... 5
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto ................................ 6
Art. 3 Conferme ............................................................................................................................ 7
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI ...................................................................................... 8
Capo I Sistema delle relazioni sindacali ................................................................................................. 8
Art. 4 Obiettivi e strumenti ........................................................................................................... 8
Art. 5 Informazione ...................................................................................................................... 9
Art. 6 Confronto aziendale ......................................................................................................... 11
Art. 7 Confronto regionale ......................................................................................................... 12
Art. 8 Organismo paritetico per l’innovazione ........................................................................... 13
Art. 9 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie .................................................. 15
Art. 10 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure ............................................... 17
Capo II Diritti sindacali ........................................................................................................................ 19
Art. 11 Diritto di assemblea........................................................................................................ 19
Art. 12 Contributi sindacali ........................................................................................................ 19
Art. 13 Clausole di raffreddamento ............................................................................................ 20
Art. 14 Decorrenza e disapplicazioni del Titolo II ..................................................................... 21
TITOLO III ORDINAMENTO PROFESSIONALE .............................................................. 22
Capo I Sistema di classificazione professionale ................................................................................... 22
Art. 15 Istituzione del profilo di “Educatore professionale socio pedagogico” ......................... 22
Art. 16 Accesso all’area di elevata qualificazione ..................................................................... 23
Art. 17 Declaratoria delle aree e dei profili ................................................................................ 23
Art. 18 Progressione tra le aree .................................................................................................. 23
Art. 19 Modifica agli artt. 21 e 35 del CCNL 2.11.2022 ........................................................... 24
Art. 20 Norma sul personale trasferito alle Arpa ....................................................................... 25
Capo II Sistema degli Incarichi ............................................................................................................ 25
Art. 21 Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione professionale ..................................... 25
Art. 22 Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione organizzativa
e professionale................................................................................................................... 29
Art. 23 Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell’area dei
professionisti della salute e dei funzionari ........................................................................ 33
Art. 24 Norma transitoria per gli incarichi di funzione professionale ........................................ 34
3
TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO .................................................................................. 35
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro ......................................................................................... 35
Art. 25 Periodo di prova ............................................................................................................. 35
Art. 26 Ricostituzione del rapporto di lavoro ............................................................................. 37
Capo II Istituti dell’orario di lavoro .................................................................................................... 38
Art. 27 Orario di lavoro .............................................................................................................. 38
Art. 28 Accesso al lavoro agile ................................................................................................... 42
Art. 29 Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione ............. 43
Art. 30 Lavoro da remoto ........................................................................................................... 45
Art. 31 Servizio di pronta disponibilità ...................................................................................... 46
Art. 32 Prestazioni aggiuntive .................................................................................................... 48
Art. 33 Attività di collaborazione ............................................................................................... 49
Art. 34 Attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie al di fuori delle
strutture dell’Azienda o Ente di appartenenza in base a disposizioni di legge ................. 50
Capo II Ferie e festività ......................................................................................................................... 51
Art. 35 Ferie e recupero festività soppresse ............................................................................... 51
Art. 36 Misure per lo smaltimento delle ferie pregresse ............................................................ 54
Art. 37 Disciplina sperimentale delle ferie fruibili ad ore .......................................................... 54
Art. 38 Ferie e riposi solidali ...................................................................................................... 55
Capo III Permessi, assenze e congedi ................................................................................................... 56
Art. 39 Permessi previsti da particolari disposizioni di legge .................................................... 56
Art. 40 Assenze per malattia ...................................................................................................... 57
Art. 41 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita ................ 60
Art. 42 Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità dovute a causa di servizio ....... 61
Art. 43 Mutamento di profilo per temporanea inidoneità psico-fisica ....................................... 62
Art. 44 Congedi dei genitori ....................................................................................................... 63
Art. 45 Congedo parentale su base oraria ................................................................................... 64
Capo IV Formazione del personale ...................................................................................................... 65
Art. 46 Principi generali e finalità della formazione .................................................................. 65
Art. 47 Pianificazione strategica di conoscenze e saperi ............................................................ 66
Art. 48 Formazione continua, formazione obbligatoria ed ECM ............................................... 67
Capo V Politiche e strategie per l’invecchiamento del personale ...................................................... 68
Art. 49 Obiettivi e strumenti di age management ...................................................................... 68
TITOLO V TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO............................ 70
Capo I Lavoro a tempo determinato .................................................................................................... 70
Art. 50 Contratto di lavoro a tempo determinato ....................................................................... 70
4
Art. 51 Trattamento economico – normativo del personale con contratto a tempo
determinato........................................................................................................................ 72
Capo II Lavoro a tempo parziale ......................................................................................................... 76
Art. 52 Rapporto di lavoro a tempo parziale .............................................................................. 76
TITOLO VI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ............................................... 79
Art. 53 Termini di preavviso ...................................................................................................... 79
TITOLO VII ISTITUTI NORMO-ECONOMICI .................................................................. 81
Art. 54 Patrocinio legale ............................................................................................................. 81
Art. 55 Patrocinio legale in caso di aggressioni ......................................................................... 82
Art. 56 Welfare integrativo......................................................................................................... 83
Art. 57 Trattenute in caso di sciopero ........................................................................................ 83
Art. 58 Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria del personale ...................................... 84
TITOLO VIII TRATTAMENTO ECONOMICO ................................................................... 86
Capo I Struttura della retribuzione ed incrementi tabellari .............................................................. 86
Art. 59 Retribuzione e sue definizioni ........................................................................................ 86
Art. 60 Tredicesima mensilità .................................................................................................... 87
Art. 61 Incrementi degli stipendi tabellari .................................................................................. 88
Art. 62 Effetti dei nuovi stipendi ................................................................................................ 88
Capo II Fondi ......................................................................................................................................... 89
Art. 63 Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali ............................ 89
Art. 64 Fondo premialità e condizioni di lavoro ........................................................................ 89
Capo III Sistema indennitario .............................................................................................................. 90
Art. 65 Indennità di specificità infermieristica ........................................................................... 90
Art. 66 Indennità tutela del malato e promozione della salute ................................................... 91
Art. 67 Indennità di turno, di servizio notturno e festivo ........................................................... 91
Art. 68 Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ..................................................... 92
Art. 69 Indennità di pronto soccorso .......................................................................................... 93
ALLEGATO A ............................................................................................................................ 94
DECLARATORIA DELLE AREE E DEI PROFILI ......................................................................... 94
TABELLE .................................................................................................................................. 105
5
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Applicazione, durata, tempi e decorrenza
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le Aziende ed Enti del
comparto indicate all’art. 6 del CCNQ sulla definizione dei comparti di
contrattazione collettiva del 22 febbraio 2024.
2. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti
di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione
oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al
definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o
società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto.
3. Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie,
istituti, RSA ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 6 del Contratto
Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione
collettiva nazionale del 22 febbraio 2024 è riportato nel testo del presente contratto
come “Aziende ed Enti”. Il riferimento agli Istituti zooprofilattici sperimentali di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e s.m.i. e agli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 è
riportato nel testo del presente contratto come “Istituti”.
4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni è riportato come “D. Lgs. n. 165/2001”. Il decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni
sono riportati come “D. Lgs. n. 502 del 1992”.
5. Nel testo del presente contratto per "dirigente o responsabile" si intende il dirigente
o il responsabile preposto alle strutture con gli incarichi individuati dai rispettivi
ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto delle leggi regionali di organizzazione.
Con il termine di "unità operativa" si indicano genericamente articolazioni interne
delle strutture a ziendali così come individuate dai rispettivi ordinamenti,
6
comunque denominate.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024, sia
per la parte giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa
prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a
conoscenza delle Aziende ed Enti mediante la pubblicazione nel sito web
dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico sono applicati dalle Aziende e Enti entro trenta giorni dalla data di
stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora
non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o con PEC ,
almeno sei mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente a tale data,
entro tre mesi dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite
dal successivo contratto collettivo.
5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo
nazionale sono presentate sei mesi prima della sca denza del rinnovo del contratto
o, se firmato successivamente a tale data, entro sei mesi dalla sua sottoscrizione
definitiva e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa.
Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti
negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. L’anticipazione economica di cui all’art. 47-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001,
nelle more della definizione del CCNL relativo al triennio 2025-2027, continua ad
essere corrisposta nelle misure e con le modalità previste dall’art. 1, comma 128
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio per il 2025).
7. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’ art.
49 del d. lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano
controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione .
L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo
decreto legislativo.
7
Art. 3
Conferme
1. Le disposizioni contenute ne l CCNL del 2 .11.2022 e quelle , ancora vigenti ,
contenute nei CCNL precedenti a quest’ultimo concernenti le Aziende e gli Enti
del presente comparto della Sanità continuano a trovare applicazione, in quanto
non espressamente disapplicate e sostituite dalle norme o comunque in quanto
compatibili con le previsioni di legge e del CCNL.
8
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
Capo I
Sistema delle relazioni sindacali
Art. 4
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per:
- costruire relazioni stabili tra Azienda o Ente e soggetti sindacali improntate alla
partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca
considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi;
- garantire la esigibilità e la corretta applicazione del contratto e contribuire in
tal modo alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
- si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle Aziende ed
Enti a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi del personale a
migliorare le condizioni di sicurezza clinica e di crescita professionale;
- si migliora la qualità delle decisioni assunte;
- si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché
i processi di innovazione organizzativa e tecnologica e di riforma della pubblica
amministrazione;
- si attua la garanzia di sicure e migliori condizioni di lavoro;
- si promuovono modalità di lavoro che consentano una migliore armonizzazione
con la vita privata e familiare.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei
soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le Aziende ed Enti si articolano nei
seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione;
b) contrattazione integrativa.
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme di dialogo e confronto
costruttivo tra Aziende ed enti e soggetti sindacali , su atti e decisioni di valenza
generale delle Aziende ed Enti, in materia di organizzazione, di salute, sicurezza e
condizioni di lavoro o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire
adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
9
- informazione;
- confronto aziendale e regionale;
- organismi paritetici di partecipazione.
5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che
obbligano reciprocamente le parti, al livello previsto dall’art. 9 (Contrattazione
collettiva integrativa: soggetti e materie) . Le clausole dei contratti sottoscritti
possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta
di una delle parti, con le procedure di cui all’art. 10 (Contrattazione collettiva
integrativa: tempi e procedure).
6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, l’Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i
casi e le modalità con cui ciascuna Azienda o Ente assume gli atti adottati
unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3 -ter, D.Lgs. n. 165/2001.
L'Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine
alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai
componenti non spettano compensi, g ettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di
spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede
di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al
fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.
7. Fermo restando le disposizioni sulle relazioni sindacali del presente TITOLO II,
sono fatte salve le eventuali altre specifiche disposizioni in materia di relazioni
sindacali contenute nel presente contratto.
8. Alle organizzazioni sindacali sono garantite, tutte le forme di accesso previste dalla
disciplina di legge in materia di trasparenza.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 4 (Obiettivi e strumenti) del CCNL
del 2.11.2022.
Art. 5
Informazione
1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e
dei suoi strumenti. Pertanto, essa è data preventivamente e in forma scritta dalle
Aziende o Enti ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3, (Contrattazione
collettiva integrativa: soggetti e materie) secondo quanto previsto dal present e
articolo.
10
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di
legge vigenti, l’informazione consiste nella preventiva trasmissione puntuale di
dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’ Azienda o Ente, ai soggetti sindacali di
cui al comma 1 nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire una conoscenza
approfondita della questione trattata e una valutazione del potenziale impatto delle
misure da assumere, prima della loro definitiva adozione.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, sono oggetto di informazione tutte
le materie per le quali gli articoli 6 (Confronto aziendale) e 9 (Contrattazione
collettiva integrativa: soggetti e materie) nonché 7 (Confronto regionale)
prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per
la loro attivazione.
4. Sono altresì oggetto di sola informazione preventiva , da rendersi almeno 5 giorni
lavorativi prima dell’adozione degli atti:
a) gli atti di organizzazione degli uffici di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, ivi
incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale, ed ogni altro atto per il
quale la legge preveda il diritto di informativa alle OO.SS.; l’informazione
relativa al piano triennale dei fabbisogni di personale ed alle relative modalità
di attuazione (ivi incluse le progressioni tra le aree), è seguita da un incontro di
approfondimento con i soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie);
b) ferma restando la specifica prerogativa aziendale in materia di costituzione dei
fondi aziendali, la relativa costituzione con dettaglio delle singole voci di
alimentazione dell’anno di competenza;
c) le informazioni relative alla copertura assicurativa di cui all’art. 86 del CCNL
2.11.2022 (Copertura assicurativa per la responsabilità civile);
d) la quantificazione del le risorse di cui all’art . 66, comma 13 (Destinatari dei
processi della formazione) del CCNL del 2.11.2022.
5. Sono altresì oggetto di informazione successiva, con cadenza annuale, il numero
delle cessazioni dal servizio intervenute nell’anno precedente con indicazione degli
importi di eventuali differenziali economici di professionalità in godimento di
ciascun dip endente cessato e, con cadenza semestrale, il dettaglio delle voci di
utilizzo dei fondi aziendali dell’anno di competenza.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art . 5 (Informazione) del CCNL del
2.11.2022.
11
Art. 6
Confronto aziendale
1. Il confronto aziendale è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo
approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire
ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa:
soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare
costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente intende
adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi
sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione di cui all’art.
5 (Informazione). A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o Ente
e i soggetti sindacali si incontrano se entro 10 giorni dall'informazione il confronto
è richiesto da questi ultimi; l’incontro avviene non oltre 10 giorni lavorativi dalla
richiesta. L’in contro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente
contestualmente all’invio dell’informazione; in tal caso le parti si incontrano fra il
quinto e il quindicesimo giorno lavorativo dal suddetto invio. Il periodo durante il
quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine
del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie):
a. criteri generali relativi all’articolazione dell’orario di lavoro , ivi compresa
l’articolazione in turni;
b. i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda o Ente
o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di
processi associativi;
c. i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d. i criteri per il conferimento e revoca degli incarichi;
e. i criteri per la graduazione degli incarichi, ai fini dell’attribuzione della relativa
indennità;
f. il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati,
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g. criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilità.
h. le linee generali di indirizzo per l’adozione delle misure finalizzate alla
prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
i. i criteri generali di individuazione delle attività che possono essere effettuate in
lavoro agile e lavoro da remoto;
j. i criteri generali per la definizione delle azioni finalizzate alla prevenzione e
riduzione del rischio, ivi incluso il rischio clinico di cui alla legge 24/2017;
12
k. alle linee generali sulla pianificazione delle attività formative cui fa seguito,
con cadenza annuale, l’informativa sullo stato di attuazione dei piani di
formazione e aggiornamento professionale;
l. con cadenza semestrale, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a
tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo
determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all’art. 83 (Misure per
disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL 21.5.2018;
m. criteri per l’applicazione delle procedure di cui all’art. 21 (Norme di prima
applicazione) del CCNL 2.11.2022;
n. criteri per la definizione dei compensi per l’attività di collaborazione di cui
all’art. 33 (Attività di collaborazione);
o. l’eventuale estensione dei destinatari dell’art. 3 8, comma 1 0 (Ferie e riposi
solidali);
p. le condizioni ed i criteri per l’eventuale esonerabilità dai turni notturni e dai
servizi di pronta disponibilità del personale che abbia superato la soglia di 60
anni di età anagrafica;
q. criteri generali relativi alla mobilità interna volontaria, a domanda.
4. Qualora l’Azienda o Ente non attivi, ai sensi del comma 2, il confronto sulle materie
di cui al comma 3, il confronto è avviato sulle medesime materie su richiesta dei
soggetti sindacali.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art . 6 (Confronto) del CCNL del
2.11.2022.
Art. 7
Confronto regionale
1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel rispetto
dell’art. 40 del D.lgs. 165 del 2001, le Regioni entro 90 giorni dall’entrata in vigore
del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie
dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo agli enti o aziende - anche
per lo svolgimento del confronto aziendale e della contrattazione integrativa, ove
previsti ai sensi dell’art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie)
– e dell’art 6 (Confronto aziendale) nelle seguenti materie:
a. all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all’art . 103, comma 5, lett.
a) (Fondo premialità e condizioni di lavoro ) del CCNL 2.11.2022 e, in
particolare, a quelle destinate all’istituto della premialità che dovrà essere
sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e
regionali;
13
b. modalità di incremento dei fondi in caso di incremento dei servizi ad invarianza
della dotazione organica nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 102, comma
4 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) del
CCNL 2.11.2022 e 103, comma 6 (Fondo premialità e condizioni di lavoro) del
CCNL 2.11.2022 e delle altre norme che stabiliscono un tetto alla
determinazione della spesa per il personale;
c. alle linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale;
d. ai progetti di riorganizzazione collegati ai f ondi del PNRR;
e. piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle risorse di
cui all’art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234 e s.m.i.;
f. piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle risorse di
cui all’art. 1, comma 238 della legge 30/12/2023, n. 213.
2. Nei processi di riorganizzazione o riordino che prevedano modifiche degli ambiti
aziendali il tavolo di confronto di cui al presente articolo tratterà le seguenti
materie:
a) criteri di scorporo o aggregazione dei fondi nei casi di modifica degli ambiti
aziendali;
b) criteri generali relativi ai processi di mobilità e riassegnazione del personale.
3. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale il confronto in sede regionale valuterà,
sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo-contrattuali, le problematiche
connesse al lavoro precario e ai processi di stabilizzazione, tenuto conto della
garanzia di continuità nell’erogazione dei LEA, anche in relazione alla scadenza
dei contratti a termine.
4. Nel caso in cui la Regione non attivi il confronto entro il termine previsto dal
comma 1, l e materie relative al comma 1, letter e b) e d) diventa no oggetto di
confronto ai sensi dell’art 6 (Confronto aziendale), nel rispetto delle procedure ivi
previste, fino all’attivazione del confronto regionale.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 7 (Confronto regionale) del CCNL
del 2.11.2022.
Art. 8
Organismo paritetico per l’innovazione
1. L’organismo paritetico per l’innovazione realizza una modalità relazionale
finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui
all’art. 9 , comma 3 , lettera b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e
materie), su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e
sperimentale, di carattere organizzativo dell’Azienda o Ente.
14
2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente
relazioni aperte e collaborative sui seguenti argomenti:
- progetti di organizzazione e innovazioni, anche tecnologiche;
- miglioramento dei servizi;
- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo
- anche con riferimento alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato, degli infortuni e di
fenomeni di burn-out;
- eventuali protocolli sulla gestione delle assenze improvvise;
- attuazione delle politiche di age management poste in essere, tenuto conto delle
risultanze del monitoraggio annuale di cui all’ art. 49 , comma 4 (Obiettivi e
strumenti di age management).
al fine di formulare proposte all'Azienda o Ente o alle parti negoziali della
contrattazione integrativa.
3. L’organismo paritetico per l’innovazione è istituito presso ogni Azienda o Ente. Le
Aziende o Enti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono, ove non
già attivato, ad istituirlo e ad aggiornarne la composizione. Esso:
a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna
delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto nonché da una
rappresentanza dell’ Azienda o Ente , con rilevanza numerica pari alla
componente sindacale;
b) si riunisce, obbligatoriamente almeno due volte l'anno e , comunque,
ogniqualvolta l’Azienda o Ente ovvero le organizzazioni sindacali firmatarie del
presente contratto manifestino un’intenzione di progettualità organizzativa
innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;
c) trasmette, all’esito dell’analisi di fattibilità, proposte progettuali proprie o
pervenute con le modalità di cui al comma 4, alle parti negoziali della
contrattazione integrativa sulle materie di competenza di quest’ultima o
all’Azienda o Ente;
d) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento;
e) svolge analisi, indagini e studi , e può esprimere pareri non vincolanti per
proporre misure finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento del tasso di
presenza del personale di cui all’art. 83 (Misure per disincentivare elevati tassi
di assenza del personale) del CCNL 21.5.2018;
f) svolge analisi, indagini e studi e proporre misure finalizzate a conseguire
obiettivi di miglioramento del benessere organizzativo e lavorativo del
personale;
g) redige un report annuale delle proprie attività.
15
4. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e
programmi dai soggetti sindacali di cui all’ art. 9, comma 3 (Contrattazione
collettiva integrativa: soggetti e materie) , o da gruppi di lavoratori. In tali casi,
l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al
comma 3, lett. c).
5. Nel caso in cui l’Organismo di cui al present e articolo non venga istituito entro il
termine previsto dal comma 3, le materie relative ai progetti di organizzazione e
innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del
lavoro e del benessere organizzativo, diventano oggetto di confronto ai sensi
dell’art 6 (Confronto aziendale), nel rispetto delle procedure ivi previste, fino alla
sua istituzione.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 8 (Organismo paritetico per
l’innovazione) del CCNL del 2.11.2022.
Art. 9
Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie
1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure
stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, come
individuata al comma 3, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al
comma 4.
2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello di singola Azienda o
Ente (“contrattazione integrativa aziendale”).
3. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale sono:
a) la RSU;
b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del presente CCNL.
4. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il
presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi
ordinamenti.
5. Sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale:
a. i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa
tra le diverse modalità di utilizzo all’interno di ciascuno dei due fondi di cui
agli artt . 63 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità
professionali) e 64 (Fondo premialità e condizioni di lavoro ) con
16
l’individuazione del conseguente numero di differenziali attribuibili per
singola area;
b. i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
c. criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche
all’interno delle aree;
d. i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi
operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
e. i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
f. l’elevazione del contingente complessivo dei rapporti di lavoro a tempo
parziale ai sensi dell’art. 52, comma 7 (Rapporto di lavoro a tempo parziale);
g. l’elevazione della percentuale massima del ricorso a contratti di lavoro a
tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 50, comma 3 (Contratto di lavoro a tempo determinato);
h. l’eventuale previsione di ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale,
per la fruizione dei permessi per il diritto all o studio, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 62, comma 5 del CCNL 2.11.2022 (Diritto allo studio) e nei
limiti di cui al comma 1 di tale articolo, nonché le eventuali ulteriori
condizioni che diano titolo a precedenza nella fruizione dei permessi per il
diritto allo studio, ai sensi di quanto previsto dal citato art . 62, comma 8 del
CCNL 2.11.2022 (Diritto allo studio);
i. le condizioni, i criteri e le modalità per l’utilizzo dei servizi socio/ricreativi
eventualmente previsti per il personale, da parte dei lavoratori somministrati,
ai sensi dell’art. 72 , comma 4 del CCNL 2.11.2022 (Contratto di
somministrazione);
j. i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata
e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa
e vita familiare;
k. l’eventuale elevazione dell’in dennità di pronta disponibilità, dell’indennità
per il turno notturno e dell’indennità di servizio festivo con onere a carico del
Fondo di cui all’ art. 64 (Fondo premialità e condizioni di lavoro) e
dell’indennità e destinatari di cui all’ art. 68 , comma 3 (Indennità per
l’operatività in particolari UO/Servizi);
l. l’eventuale innalzamento dei tempi previsti dall’ art. 27 , commi 13 e 14
(Orario di lavoro), per le operazioni di vestizione e svestizione, nonché per il
passaggio di consegne, di ulteriori e complessivi 7 minuti, nelle situazioni di
elevata complessità nei reparti o nel caso in cui gli spogliatoi non siano posti
nelle vicinanze dei reparti;
m. le linee di indirizzo in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
n. criteri per la ripartizione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni
tecniche previsti dall’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023;
o. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni
inerenti l’organizzazione dei servizi;
17
p. criteri e modalità di incentivazione della mobilità del personale ai sensi
dell'art. 1, comma 59 della Legge n. 662/1996 e smi;
q. i criteri di priorità per l’accesso al lavoro agile ed al lavoro da remoto e i casi
in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in
modalità agile o da remoto;
r. eventuale possibilità di stabilire un limite individuale di turni di pronta
disponibilità su base plurimensile, comunque non superiore a 9 turni al mese,
fermo restando il rispetto di un limite medio mensile, sull’arco temporale
considerato, pari a sette turni.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 9 (Contrattazione collettiva
integrativa: soggetti e materie) del CCNL 2.11.2022.
Art. 10
Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure
1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie
di cui all’art . 9 , comma 5 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e
materie). I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di
cui all’art. 9, comma 5 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie),
sono negoziati con cadenza annuale.
2. L'Azienda o Ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 9,
comma 4 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) entro trenta
giorni dalla stipulazione del presente contratto.
3. L’Azienda o Ente convoca i soggetti sindacali di cui all'art. 9 (Contrattazione
collettiva integrativa: soggetti e materie), per l'avvio del negoziato del contratto
integrativo triennale, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e
comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la
propria delegazione. L’avvio del negoziato per le materie oggetto di
contrattazione integrativa annuale avviene entro il 31 gennaio dell’anno di
riferimento. A tal fine, prima dell’avvio della contrattazione collettiva integrativa,
l’Azienda fornisce l’informativa di cui all’art. 5, comma 4, lett. b) (Informazione).
4. Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento
indicati dall’art. 13 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni
dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di
ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le
rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art.
9, comma 5, lettere f), g), h), i), j) l), m), o) , q), r) (Contrattazione collettiva
integrativa: soggetti e materie).
18
5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 9, comma 5, lettere
a), b), c), d), e), k), n), p) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie)
ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità
dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi d i comportamento di cui
all’art. 13 (Clausole di raffreddamento), l'Azienda o Ente interessato può
provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino
alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi
celeri alla conclusione del l'accordo. Il termin e minimo di durata delle sessioni
negoziali di cui all’art. 40, comma 3 -ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45
giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa
con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati
dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs.
165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti,
corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo
entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto
organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici
giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’Azienda o Ente può autorizzare il
presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del
contratto.
7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi,
modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro
efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna Azienda o Ente, dei successivi
contratti collettivi integrativi.
8. Le Azienda o Enti sono tenuti a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al
CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto
collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5,
corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 10 (Contrattazione collettiva
integrativa: tempi e procedure) del CCNL 2.11.2022.
19
Capo II
Diritti sindacali
Art. 11
Diritto di assemblea
1. I dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro , ad assemblee
sindacali in idonei locali concordati con l'Azienda o Ente per n.12 ore annue pro
capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono
essere indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del
lavoro:
a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali
rappresentative nel comparto ai sensi del vigente CCNQ sulle prerogative
sindacali;
b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti;
c) da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, di cui alla
lettera a), congiuntamente con la RSU.
3. Le assemblee di cui al comma 2 possono essere effettuate anche in modalità
telematica.
4. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina
del diritto di assemblea prevista dal CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali vigente nel tempo.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai dipendenti che
effettuano lavoro agile o da remoto.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 13 del CCNL del 2.11.2022.
Art. 12
Contributi sindacali
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore dell’organizzazione
sindacale da loro prescelta per la riscossione di una quota mensile dello stipendio
per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti
organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa dal dipendente
all’azienda ed all’organizzazione sindacale interessata o da quest’ultima
20
direttamente all’azienda. Nel caso di mobilità del dipendente presso altra Azienda
o Ente, salvo il caso di cui al comma 3, la delega è automaticamente trasferita alla
nuova Azienda o Ente, la quale ne dà informativa al dipendente.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del
comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all’azienda di appartenenza ed
all’organizzazione sindacale interessata. L’effetto della revoca decorre dal primo
giorno del mese successivo alla sua presentazione.
4. Le trattenute operate dalle singole aziende sulle retribuzioni dei dipendenti in base
alle deleghe ricevute sono versate con cadenza mensile alle organizzazioni
sindacali interessate. Con l’azienda stessa sono, altresì, concordate le modalità di
invio in f ormato elettronico che consentano il monitoraggio degli iscritti, dei
cancellati o dei trasferiti nel rispetto delle norme vigenti; nel caso di iscrizione ad
altra sigla sindacale da parte del dipendente, l’Azienda non può comunicare alla
sigla sindacale alla quale è stata inoltrata la disdetta, il nome del nuovo sindacato
al quale il dipendente si è iscritto.
5. Le aziende sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del
personale delegante nonché sui versamenti effettuati alle organizzazioni
interessate.
Art. 13
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità,
correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla
prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla
contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono
ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere
l’accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non
assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 1 2 (Clausole di
raffreddamento) del CCNL del 2.11.2022.
21
Art. 14
Decorrenza e disapplicazioni del Titolo II
1. Con l’entrata in vigore del presente titolo sulle relazioni sindacali ai sensi dell’art.
2, comma 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto),
del presente CCNL, cessano di avere efficacia e sono pertanto disapplicate tutte le
disposizioni in materia di relazioni sindacali ovunque previste nei precedenti
CCNL del comparto.
2. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 1 4 (Decorrenze e
disapplicazioni del Titolo II) del CCNL del 2.11.2022.
22
TITOLO III
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Capo I
Sistema di classificazione professionale
Art. 15
Istituzione del profilo di “Educatore professionale socio pedagogico”
1. E’ istituito, senza incremento di spesa, nel ruolo tecnico dell’area dei professionisti
della salute e dei funzionari, il profilo di “ Educatore professionale socio
pedagogico” di cui al DM 27.10.2021 del Ministero della Salute d’intesa con il
Ministero dell’Università e della Ricerca in attuazione dell’art. 1, commi 594 e 595
della Legge 27.12.2017, n. 205 e s.m.i..
2. La declaratoria del profilo di “Educatore professionale socio pedagogico”, riportata
nell’Allegato A nell’area di professionisti della salute e dei funzionari tra i profili
professionali del ruolo tecnico, dopo il profilo di Collaboratore tecnico
professionale, è la seguente:
Educatore professionale socio pedagogico
Per le attribuzioni del personale appartenente a tale profilo, si fa rinvio allo
specifico decreto del ministero della salute e alle disposizioni di legge. Le funzioni
dell'educatore professionale socio -pedagogico sono identificabili all'interno della
promozione della prospettiva pedagogico-educativa, con azioni volte ad evitare o
comunque a contenere le difficoltà educativo -relazionali e le povertà educative,
nonché con la costruzione di percorsi formativi per il potenziamento della crescita
pedagogico-educativa e dei progetti volti alla promozione del benessere individuale
e sociale, in ogni caso con riferimento agli apprendimenti estrinseci nell'ambito
patologico ed riabilitativo. Le funzioni dell’educatore socio -pedagogico sono
espletate con altre figure professionali senza sovrapposizioni con le attività tipiche
o riservate alle professioni sanitarie di cui alla Legge 11 gennaio 2018, n. 3.
Requisiti per l’accesso : diploma di laurea triennale in scienze dell’educazione
appartenente alla classe L-19 come previsto dal comma 595 della Legge 205/2017.
Il profilo di cui al presente articolo si distingue dal profilo di “Educatore
professionale” denominato, a seguito dell’art. 1, comma 596 della Legge 205/2017,
“Educatore professionale socio -sanitario” che continua ad essere disciplinato dal
23
DM 520 dell’8.10.1998, di cui all’Allegato A e ivi incluso tra i profili professionali
del ruolo sanitario nell’ambito delle professioni sanitarie della riabilitazione.
Art. 16
Accesso all’area di elevata qualificazione
1. I requisiti per l’accesso all’area di elevata qualificazione sono indicati nella
specifica declaratoria di cui all’allegato A del presente contratto (Declaratoria delle
aree e dei profili).
Art. 17
Declaratoria delle aree e dei profili
1. Per effetto delle disposizioni di cui agli artt. 1 5 (Istituzione del profilo di
“Educatore professionale socio pedagogico ”) e 1 6 (Accesso all’area di elevata
qualificazione), e a seguito dell’integrazione della declaratoria dei profili di
“Assistente Tecnico” e “Assistente sociale”, l’allegato A del CCNL 2.11.2022 è
sostituito dall’Allegato A del presente contratto (Declaratoria de lle aree e dei
profili).
2. Nell’allegato A è previsto il profilo di Assistente Infermiere, istituito con Accordo
Stato Regioni del 3 ottobre 2024 come modificato dal successivo Accordo del 18
dicembre 2024. Tale profilo - collocato nell’area degli Assistenti, ruolo
sociosanitario - entra in vigore dalla data di recepimento dei predetti Accordi con
specifico DPCM.
Art. 18
Progressione tra le aree
1. In relazione al piano triennale dei fabbisogni, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del
d.lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni
disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni tra un’area e quell a
immediatamente superiore, anche ad un profilo di diverso ruolo, avvengono tramite
procedura selettiva interna unitamente alla comparazione delle valutazioni di
performance individuale conseguite dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio
o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non
sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in
relazione ad una delle annualità, sull’assenza di provvedimenti disciplinari negli
ultimi due anni, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio
24
ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul
numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.
2. In caso di progressione tra le aree il dipendente è esonerato dal periodo di prova ai
sensi dell’ art. 25 comma 11, lett. d) (Periodo di prova) , fatto salvo il caso di
progressione ad un profilo di diverso ruolo.
3. In caso di progressioni tra le aree il dipendente, nel rispetto della disciplina vigente,
conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre, la retribuzione
individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nei fondi di
cui agli artt . 63 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità
professionali) e 64 (Fondo premialità e condizioni di lavoro).
4. Il personale che alla data della progressione di cui comma 1 risulti avere in
godimento un trattamento economico, composto da stipendio tabellare,
differenziali economici di professionalità, indennità di qualificazione professionale
ed eventuale indennità professionale specifica e/o assegno ad personam, superiore
rispetto al tabellare iniziale, indennità di qualificazione professionale ed eventuale
indennità professionale specifica previsto per la nuova area, è collocato nel
differenziale economico di prof essionalità di valore minore o uguale al suddetto
trattamento economico; l’eventuale ulteriore differenza è mantenuta come assegno
ad personam riassorbibile con l’acquisizione del differenziale economico di
professionalità successivo. Il predetto assegno ad personam è a carico del Fondo di
cui all’art. 63 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali).
Non si dà luogo al riassorbimento dell’assegno ad personam se l’incremento del
tabellare è derivante dai rinnovi contrattuali.
5. In caso di progressione all’area del personale di elevata qualificazione, in
conformità a quanto disposto dall’Art. 100 comma 1 del CCNL 2.11.2022
(Trattamento economico tabellare del personale di elevata qualificazione), non si
applica il comma 4.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 20 ( Progressione tra le aree ) del
CCNL del 2.11.2022.
Art. 19
Modifica agli artt. 21 e 35 del CCNL 2.11.2022
1. All’articolo 21 comma 2, del CCNL 2.11.2022, le parole “30.6.2025” sono
sostituite dalle parole “31.12.2026”.
25
2. All’articolo 35 comma 1, del CCNL 2.11.2022, le parole “31.12.2023” sono
sostituite dalle parole “31.12.2026”.
Art. 20
Norma sul personale trasferito alle Arpa
1. Avendo a riferimento il personale trasferito a seguito del riordino funzionale di cui
alla L. n. 56/2014, l’assegno ad personam riconosciuto ai sensi delle disposizioni
speciali di cui all’art. 1, comma 800 della L. n. 205/2017, non è riassorbibile con
riferimento agli incrementi della retribuzione tabellare derivanti dal presente CCNL
né con il passaggio al nuovo sistema di classificazione del personale. Il predetto
assegno ad personam è a carico del Fondo incarichi, progressioni economiche e
indennità professionali.
2. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 37 (Norma sul personale trasferito
alle Arpa) del CCNL del 2.11.2022.
Capo II
Sistema degli Incarichi
Art. 21
Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione professionale
1. Con riferimento ai sottostanti ruoli e aree di classificazione, sono individuabili i
seguenti contenuti minimi delle attività caratterizzanti l’incarico di funzione
professionale in relazione alle aree di appartenenza, correlate alla iscrizione ad albi
professionali ove esistenti ove richiesto per l’esercizio della professione:
Area Complessità Attività caratterizzante l’incarico
Area dei
professionisti
della salute e dei
funzionari
Media
Elevata
Per il ruolo sanitario: attività con rilevanti contenuti
professionali e specialistici, anche di tipo clinico -
assistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione con
eventuali funzioni di processo; responsabilità di risultato.
Per il ruolo sociosanitario: attività con rilevanti contenuti
professionali e specialistici ad alta integrazione socio
sanitaria con eventuali funzioni di processo; responsabilità
di risultato.
Per i ruoli amministrativo, tecnico e professionale: attività
caratterizzate da rilevanti conoscenze specialistiche in
materia amministrativa/contabile, tecnica o professionale,
26
anche trasversale, con funzioni di processo; responsabilità
di risultato.
Area degli
assistenti
Base
Media
Elevata
Per il ruolo sanitario: attività caratterizzate da significativa
conoscenza ed esperienza maturate negli ambiti
professionali e specialistici;
Per i ruoli amministrativo, tecnico e professionale: punto
di riferimento del processo tecnico organizzativo o
amministrativo contabile
Area degli
operatori
Base
Media
Elevata
Per il ruolo sanitario: attività con particolari contenuti
professionali e specialistici;
Per il ruolo sociosanitario: svolgimento di funzioni di
tutoraggio nei confronti degli altri operatori della stessa
unità organizzativa.
Per i ruoli amministrativo, tecnico e professionale:
svolgimento di funzioni di primo coordinamento operativo
nell'ambito del gruppo di lavoro di riferimento
2. Tali contenuti, con esclusione degli incarichi di funzione professionale di base per
il personale inquadrato nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, di
cui al all’ art. 22 comma 1, lett. a) (Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli
incarichi di funzione organizzativa e professionale), sono aggiuntivi e/o
maggiormente complessi e richiedono significative competenze professionali
rispetto a quelle proprie del profilo posseduto. Il personale inquadrato nell’area dei
professionisti della salute e dei funzionari con incarico di funzione professionale di
base di cui al all’art. 22 comma 1, lett. a) (Conferimento, durata, rinnovo e revoca
degli incarichi di funzione organizzativa e professionale) esercita compiti e attività
connesse all’area e al profilo di appartenenza aderenti all’organizzazione della
struttura aziendale di assegnazione. Tale incarico è automaticamente aggiornato in
relazione ad eventuali successive strutture aziendali di assegnazione.
3. I requisiti richiesti per il conferimento degli incarichi di funzione professionale, in
relazione alle diverse aree e ruoli, sono i seguenti:
a) per l’area dei professionisti della salute e dei funzionari:
a1) al personale neoassunto e al personale già in servizio non destinatario di
un incarico di media o elevata complessità, è automaticamente
riconosciuto un incarico di complessità base;
a2) l’incarico di complessità media ed elevata, in relazione al ruolo di
appartenenza, prevede i seguenti requisiti:
Ruolo sanitario:
- Incarico di “professionista specialista”: possesso dei requisiti di cui all’art.
6, comma 1, lett. c) della Legge n. 43/2006, valutazione positiva della
27
performance individuale con riferimento all’ultimo biennio o comunque le
ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia
stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in
relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli
ultimi due anni superiori alla multa;
- Incarico di “professionista esperto”: acquisizione di competenze avanzate
tramite percorsi formativi complementari individuati dall’Azienda o Ente
con apposito regolamento, unitamente al possesso di una esperienza
professionale di tre anni, valutazione positiva della performance individuale
con riferimento all’ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni
disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare
la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una del le
annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni
superiori alla multa;
- Incarico di “funzione professionale”: 5 anni di esperienza professionale
maturati nel profilo di appartenenza, valutazione positiva della performance
individuale con riferimento all’ultimo biennio o comunque le ultime due
valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile
effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una
delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni
superiori alla multa.
Ruolo sociosanitario:
- Incarico di “professionista specialista”: possesso di master di primo livello
attinente all’incarico oggetto di selezione , valutazione positiva della
performance individuale con riferimento all’ultimo biennio o comunque le
ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia
stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in
relazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli
ultimi due anni superiori alla multa;
- Incarico di “professionista esperto”: acquisizione di competenze avanzate
tramite percorsi formativi complementari individuati dall’Azienda o Ente
con apposito regolamento, unitamente al possesso di una esperienza
professionale di tre anni, valutazione positiva della performance individuale
con riferimento all’ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni
disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare
la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una del le
annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni
superiori alla multa;
28
- Incarico di “funzione professionale”: 5 anni di esperienza professionale
maturati nel profilo di appartenenza, valutazione positiva della performance
individuale con riferimento all’ultimo biennio o comunque le ultime due
valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile
effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una
delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni
superiori alla multa.
Ruoli amministrativo, professionale e tecnico:
- Incarico di “professionista esperto”: acquisizione di competenze avanzate
tramite percorsi formativi complementari individuati dall’Azienda o Ente
con apposito regolamento, unitamente al possesso di una esperienza
professionale di tre anni, valutazione positiva della performance individuale
con riferimento all’ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni
disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare
la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una del le
annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni
superiori alla multa;
- Incarico di “funzione professionale”: 5 anni di esperienza professionale
maturati nel profilo di appartenenza, valutazione positiva della performance
individuale con riferimento all’ultimo biennio o comunque le ultime due
valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile
effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una
delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni
superiori alla multa.
b) per le aree degli assistenti e degli operatori: per gli incarichi di qualsiasi
complessità, il possesso di almeno dieci anni di esperienza nel profilo di
appartenenza, il titolo di abilitazione se richiesto per l’esercizio della
professione, valutazione positiva della performance individuale con
riferimento all’ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili
in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione
a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e assenza di
provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa.
4. Nel computo degli anni di esperienza professionale di cui al comma 3, lett. a2) e b)
rientrano anche i periodi di servizio maturati, con o senza soluzione di continuità,
a tempo determinato e/o a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto di
cui a ll’art. 1 (Campo di applicazione) nonché presso altre amministrazioni di
comparti diversi, ovvero presso ospedali privati accreditati o presso le Università
29
pubbliche e private dei paesi dell’Unione Europea nel medesimo o corrispondente
profilo.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 29 (Contenuto e requisiti degli
incarichi di funzione professionale) del CCNL del 2.11.2022.
Art. 22
Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione organizzativa
e professionale
1. Al personale appartenente all’area dei professionisti della salute e dei funzionari:
a) Per il personale neoassunto o inquadrato nell’area a seguito della progressione
di cui all’art. 18 (Progressioni tra le aree) e per il personale non destinatario di
un incarico di media o elevata complessità, è attribuito un incarico di funzione
professionale di complessità base;
b) Alla maturazione dei requisiti di cui all’Art. 28, comma 2 (Contenuto e requisiti
degli incarichi di funzione organizzativa ) del CCNL 2.11.2022 e art. 21 ,
comma 3, lett. a2) (Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione
professionale) è conferibile un incarico di funzione organizzativa o
professionale di complessità media o elevata.
2. Al personale appartenente all ’area degli operatori e all’area degli assistenti in
possesso dei requisiti di cui al comma 3, lett. b) dell’art. 21 (Contenuto e requisiti
degli incarichi di funzione professionale) è conferibile un incarico di funzione
professionale di complessità base, media o elevata . La percentuale massima di
incarichi conferibili al predetto personale non può eccedere il 12% degli incarichi
istituiti nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari.
3. Gli incarichi di funzione di cui ai commi 1, lett. b) e 2 sono conferiti a tempo
determinato ed hanno una durata di cinque anni o, per i rapporti a tempo
determinato e per il personale in comando, una durata corrispondente alla durata
dell’incarico o del comando. La durata può essere inferiore se coincide con il
conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato. Per
gli incarichi di funzione professionale di base di cui al comma 1, lett. a) al termine
del primo quinquennio è fatta salva la possibilità di conferire, ai sensi del comma
1, lett. b), un incarico di funzione organizzativa o professionale di complessità
media o elevata in presenza dei requisiti di cui agli artt . 28 (Contenuto e requisiti
degli incarichi di funzione organizzativa) del CCNL 2.11.2022 e 21 (Contenuto e
requisiti degli incarichi di funzione professionale). Gli incarichi di funzione
professionale sono conferibili anche al personale con rapporto di lavoro a tempo
30
parziale qualora il valore economico di tali incarichi sia definito in misura non
superiore a € 5.000; in tali casi il valore economico dell’incarico è rideterminato in
proporzione alla durata della prestazione lavorativa.
4. Le Aziende e gli Enti, nel rispetto delle disposizioni e della legislazione nazionale
e regionale vigente, nonché previo confronto ai sensi dell’art. 6 comma 3, lett. d)
(Confronto aziendale), formulano in via preventiva i criteri per l’affidamento e
revoca degli incarichi. Le Aziende e gli Enti provvedono altresì alla descrizione di
ciascun incarico e, con esclusione degli incarichi di funzione professionale di base
di cui al comma 1, lett. a), alla definizione dei criteri selettivi. I criteri selettivi
vengono riportati nell’avviso di selezione.
5. Nella selezione di cui al comma 4 deve essere prevista la valutazione ponderata di
tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali che
caratterizzano le aree, gli ambiti e i profili e in particolare deve essere attribuito un
peso equilibrato all'esperienza professionale, al titolo/i di studio, agli altri titoli
culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale,
escludendo, quindi automati smi generalizzati e basati sull’anzianità di servizio.
Nell’ambito della selezione per gli incarichi di funzione organizzativa o
professionale sono da valorizzare la laurea magistrale o specialistica, il master
universitario di primo o secondo livello o eventuali percorsi formativi.
6. Gli incarichi di funzione sono attribuiti dall’Azienda o Ente in base alle risultanze
della selezione di cui al comma 4 tra le domande di partecipazione, con esclusione
degli incarichi di funzione professionale di base di cui al comma 1, lett. a), con
provvedimento scritto e motivato che ne riporta i contenuti ivi inclusi, in
particolare, la descrizione delle linee di attività, i criteri , la procedura di
valutazione, il trattamento economico e gli obiettivi generali da conseguire.
7. Il dipendente cui è conferito un incarico di funzione svolge, laddove previsto,
servizio di pronta disponibilità. In tal caso, si applicano i commi 6 e 7 dell’art. 31
(Servizio di pronta disponibilità).
8. Alla scadenza dell’incarico, per gli incarichi di funzione, con esclusione degli
incarichi di funzione professionale di base di cui al comma 1, lett. a) ai quali si
applica il comma 3, terzo periodo, l’esito positivo della valutazione e l’assenza di
provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa realizzano la
condizione per la conferma dell’incarico assegnato.
9. Qualora, al termine dell’incarico, la valutazione sia negativa o vi sia la presenza di
provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa, è prevista:
- per il personale appartenente all’area degli operatori e all’area degli
assistenti: la perdita dell’incarico;
31
- per il personale appartenente all’area dei professionisti della salute e dei
funzionari, con l’esclusione degli incarichi di funzione professionale di base
di cui al comma 1, lett. a) : l’attribuzione di un incarico professionale di
complessità base.
Non si dà luogo alla corresponsione della retribuzione di premialità nell’anno di
mancato rinnovo dell’incarico di complessità media ed elevata e per quello di
complessità base nell’anno della valutazione negativa.
10. Può essere disposta la revoca prima della scadenza dell’incarico , con esclusione
degli incarichi di funzione professionale di base di cui al comma 1, lett. a), per
effetto:
a) della valutazione negativa annuale ai sensi dell’art . 34 del CCNL 2.11.2022
(Valutazione degli incarichi di posizione e di funzione);
b) a seguito di procedimenti disciplinari conclusi con la comminazione di una
sanzione superiore alla multa.
La revoca avviene con atto scritto e motivato e comporta:
- per il personale appartenente all’area degli operatori e all’area degli assistenti:
la perdita dell’incarico;
- per il personale appartenente all’area dei professionisti della salute e dei
funzionari: la garanzia del solo incarico professionale di complessità base.
Non si dà luogo alla corresponsione della retribuzione di premialità nell’anno di
revoca dell’incarico.
11. Qualora l’Azienda o Ente, a seguito di processi di riorganizzazione derivanti dalla
modifica dell’atto aziendale , debba revocare l’incarico prima della relativa
scadenza o alla scadenza stessa, il dipendente resta inquadrato nell’area, ruolo e
profilo di appartenenza riacquisendo le funzioni proprie del profilo medesimo con
corresponsione del relativo trattamento economico. Al personale:
- appartenente all’area degli operatori e all’area degli assistenti: può essere
affidato altro incarico di funzione anche di valore economico inferiore;
- appartenente all’area dei professionisti della salute e dei funzionari: può essere
affidato altro incarico di funzione anche di valore economico inferiore ma non
al di sotto del valore dell’indennità di funzione di parte fissa corrispondente
alla complessità dell’incarico revocato ; il personale con incarico di funzione
professionale di base di cui al comma 1, lett. a), eserciterà l’incarico nell’ambito
della struttura aziendale di nuova assegnazione.
L’attribuzione degli incarichi del presente comma avv iene senza procedura
selettiva di cui al comma 4.
12. Qualora il dipendente, appartenente all’area dei professionisti della salute e dei
funzionari, già titolare di incarico di funzione di complessità media o elevata, per
32
effetto della relativa revoca ai sensi del comma 11 ritornasse titolare di un incarico
di funzione professionale di complessità base, viene garantita la parte fissa
dell’indennità di funzione corrispondente alla fascia di complessità dell’incarico
revocato fino alla naturale scadenza dell’incarico precedentemente assegnato.
13. Qualora il dipendente, appartenente all’area degli operatori e all’area degli
assistenti, già titolare di incarico di funzione professionale, per effetto della revoca
ai sensi del comma 11 non sia destinatario di altro incarico, purché abbia maturato
almeno 15 anni continuativi di incarichi con valutazioni di fine incarico nonché
valutazioni annuali di performance individuale positive nell’ultimo biennio o
comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non
sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in
relazione ad una delle annualità , ha diritto ad un assegno a titolo personale non
riassorbibile di importo pari al valore d i un differenziale dell’area nel quale è
inquadrato, a valere sul fondo di cui all’ art. 63 (Fondo incarichi, progressioni
economiche e indennità professionali). Nel computo dei 15 anni rientra l’incarico
di funzione professionale di complessità bassa, media o elevata.
14. Nel periodo di permanenza nell’incarico, il dipendente può partecipare alle
selezioni per la progressione economica all’interno dell’area di appartenenza
qualora sia in possesso dei relativi requisiti.
15. Per l’area dei professionisti della salute e dei funzionari, in caso di temporanea
assenza o impedimento del titolare di un incarico di media o elevata comple ssità,
le Aziende o Enti possono affidare , nei limiti delle risorse del relativo fondo, un
incarico ad interim ad altro dipendente inquadrato nella medesima area in possesso
dei relativi requisiti e tipologia di incarico. Lo svolgimento dell’incarico ad interim
è retribuito con un importo attribuito a titolo retribuzione di premialità pari al 20%
del valore economico complessivo dell’incarico su cui è attivato l’interim; esso non
può superare i 6 mesi dalla data di assegnazione. Al termine del periodo di interim,
qualora permanga la necessità di attribuire un nuovo incarico ad interim sul
medesimo incarico, esso va riassegnato, ove possibile, con criterio di rotazione tra
i dipendenti, nell’ordine, della stessa UO/Servizio o dello stesso dipartimento o
della stessa Area. Il dipendente titolare dell’incarico al rientro in servizio completa
il proprio periodo di incarico. Laddove il titolare cessi dal servizio l’Azienda
procede alla assegnazione dell’incarico ad altro dipendente secondo le procedure
selettive previste dal presente articolo. Gli ulteriori aspetti di natura operativa sono
regolamentati a livello aziendale.
16. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 31 (Conferimento, durata,
rinnovo e revoca degli incarichi di funzione organizzativa e professionale) del
CCNL del 2.11.2022.
33
Art. 23
Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell’area dei
professionisti della salute e dei funzionari
1. Gli incarichi di funzione del personale della presente area sono finanziati con le
risorse del fondo di cui all’ art. 63 (Fondo incarichi, progressioni economiche e
indennità professionali).
2. Il trattamento economico derivante dall’attribuzione dell’incarico di funzione
assume la denominazione di “Indennità di funzione”.
3. L’indennità di funzione , per gli incarichi di media ed elevata complessità, si
compone di una parte fissa - coincidente con il valore minimo di cui alla tabella
riportata al comma 7 - e di una parte variabile. Tali valori sono lordi per tredici
mensilità; insieme rappresentano il valore complessivo dell’incarico . Il valore
dell’incarico di complessità base è composto della sola parte fissa, fatto salvo
quanto previsto al comma 8, secondo periodo.
4. Il valore complessivo dell’indennità di funzione degli incarichi di media ed elevata
complessità - inteso come somma della parte fissa e della parte variabile - è definito
entro il valore massimo annuo di cui alla tabella riportata al comma 7.
5. Il valore dell’indennità di funzione parte fissa degli incarichi di media ed elevata
complessità assorbe e ricomprende:
- l’eventuale valore dell’indennità di coordinamento, già ad esaurimento,
prevista dall’art. 21, commi 1 e 2, del CCNL del 21.5.2018 nella misura annua
lorda di euro 1.678,48 per tredici mensilità;
- l’eventuale valore dell’indennità di cui all’art. 86, comma 5, del CCNL del
21.5.2018 nella misura annua lorda di euro 309,84 per dodici mensilità.
6. L'indennità relativa agli incarichi di funzione di valore superiore a 5.000 euro annui
assorbe il compenso per il lavoro straordinario, fatto salvo quanto previsto all’art.
22 comma 7 (Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione
organizzativa e professionale).
7. L’indennità di funzione per gli incarichi di media ed elevata complessità, in
relazione alla graduazione e in relazione alle risorse disponibili nell’apposito fondo
dell’Azienda o Ente, su cui grava il relativo onere, è attribuita nei limiti di seguito
indicati:
34
Valori indennità di funzione per l’Area dei professionisti della salute e dei
funzionari
Area
Tipologie
incarichi di
funzione
Complessità Valori lordi per 13 mensilità
minimo (parte fissa) massimo
Area dei
professionisti
della salute e dei
funzionari
Organizzativa Elevata 9.501 13.500
Organizzativa Media 4.000 9.500
Professionale Elevata 9.501 13.500
Professionale Media 4.000 9.500
8. L’indennità di funzione per gli incarichi professionali di base, per tutti i ruoli del
personale dell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, è stabilita in Euro
1.000 annui, compresa la tredicesima mensilità. Ove in sede di contrattazione
integrativa siano state individuate le relative risorse a copertura nell’ambito del
Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali, l’indennità di
funzione per gli incarichi professionali di base può essere incrementata fino ad un
ulteriore 50%; tale incremento può essere diversificato per gruppi omogenei di
UO/Servizi sulla base di criteri definiti in sede aziendale previo confronto ai sensi
dell’art. 6, comma 3, lett. e) (Confronto).
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 32 (Trattamento economico
degli incarichi di funzione del personale dell’area dei professionisti della salute e
dei funzionari) del CCNL del 2.11.2022.
Art. 24
Norma transitoria per gli incarichi di funzione professionale
1. Le procedure già avviate alla data di sottoscrizione del presente CCNL sono portate
a termine con i requisiti già previsti nei relativi avvisi di selezione.
35
TITOLO IV
RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 25
Periodo di prova
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo
di prova, la cui durata è stabilita come segue:
b) 2 mesi per i dipendenti inquadrati nell e aree del personale di supporto e degli
operatori;
c) 4 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli assistenti e dei professionisti
della salute e dei funzionari;
d) 6 mesi per il personale di elevata qualificazione.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio
effettivamente prestato. In caso di mobilità durante il periodo di prova, il
dipendente trasferito dovrà completare il periodo di prova presso la nuova Azienda.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, gravi patologie e
terapie salvavita e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal CCNL.
In caso di assenza per malattia, gravi patologie e terapie salvavita il dipendente ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il
quale il rapporto è risolto. In tale periodo, al dipendente compete lo stesso
trattamento economico previsto per il personale non in prova. In caso di infortunio
sul lavoro, malattia professionale o infermità dovuta a causa di servizio si applica
l’art. 42 (Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità dovute a causa di
servizio).
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono
soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze
del personale non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo
di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di
sospensione previst i dal comma 3. Il recesso opera dal momento della
36
comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Azienda o Ente deve essere
motivato.
6. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una
delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta
l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
8. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di
effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.
9. Il dipendente con il quale venga instaurato un nuovo rapporto di lavoro a seguito
di concorso pubblico, durante il periodo di prova ha diritto alla conservazione del
posto. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti,
è reintegrato nell’area, profilo professionale, differenziale economico di
professionalità ed eventuale assegno ad personam in godimento nell’Azienda o
ente di provenienza.
10. Durante il periodo di prova, l’azienda o ente può adottare iniziative per la
formazione del personale neo -assunto. Il dipendente può essere applicato a più
servizi dell’azienda o ente presso cui svolge il periodo di prova, ferma restando la
sua utilizzazione in attribuzioni proprie del profilo e, ove previsto, del mestiere di
appartenenza.
11. Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle Aziende ed Enti:
a) con rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato , almeno uno dei quali
pari a dodici mesi ed effettivamente prestati senza soluzione di continuità, nella
medesima, corrispondente, superiore area o categoria o livello economico del
precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale ambito di attività;
b) con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che lo
abbiano già superato nella medesima , corrispondente, superiore area o
categoria o livello economico del precedente ordinamento professionale ,
profilo ed eventuale ambito di attività;
c) che abbiano effettuato un passaggio di profilo all’interno di ciascuna Area nella
stessa Azienda o Ente ai sensi dell’art . 18 (Passaggi di profilo all’interno di
ciascuna Area nella stessa Azienda o Ente) del CCNL 2.11.2022;
d) nel caso di progressione tra le aree con procedura selettiva interna ai sensi
dell’Art. 18 (Progressione tra le aree), con esclusione del caso di progressione
ad un profilo di diverso ruolo e del personale di elevata qualificazione.
37
Nei casi previsti dalle lettere a) e b) l’esonero determina la cessazione del rapporto
di lavoro originario senza l’osservanza dei termini di preavviso.
12. Sono esonerabili dal periodo di prova i dipendenti che abbiano già svolto , presso
amministrazioni pubbliche di altri comparti, rapporti di lavoro subordinato a tempo
determinato, almeno uno dei quali pari a dodici mesi ed effettivamente prestati
senza soluzione di continuità, nella medesima , corrispondente, superiore area o
categoria del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale mestiere.
L’esonero di cui sopra determina l’immediata cessazione del rapporto di lavoro
originario senza l’osservanza dei termini di preavviso.
13. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in
generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il
disposto dell’art. 39, comma 5 (Il contratto individuale di lavoro) del CCNL
2.11.2022, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti
prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel
termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per
l’assunzione, il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l’applicazione
dell’art. 2126 c.c..
14. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 40 (Periodo di prova) del CCNL
del 2.11.2022.
Art. 26
Ricostituzione del rapporto di lavoro
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia interrotto il
rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere, entro
cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello
stesso.
2. L’azienda o ente si pronuncia motivatamente entro 60 giorni dalla richiesta; in
caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nell’area e profilo rivestiti al
momento delle dimissioni, secondo il sistema di classificazione applicato
nell’azienda all’atto della ricostituzione del rapporto di lavoro. Allo stesso è
attribuito il trattamento economico iniziale ed eventuali indennità collegate al
profilo, con esclusione dei Differenziali economici di professionalità , degli
assegni ad personam e della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturat i e
dell’eventuale incarico, con l’eccezione dell’incarico di base per l’area dei
professionisti della salute e dei funzionari, in essere al momento della cessazione.
38
3. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza limiti temporali,
nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le
pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana
o di uno dei paesi dell’Unione Europea.
4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è,
in ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel piano
triennale dei fabbisogni dell’Azienda o Ente, ed al mantenimento del possesso dei
requisiti per l’assunzione da parte del richiedente nonché agli accertamenti
sanitari previsti dalla normativa vigente.
5. Qualora il dipendente riammesso goda già di trattamento pensionistico si
applicano le vigenti disposizioni in materia di riunione di servizi e di divieto di
cumulo. Allo stesso, fatte salve le indennità percepite agli effetti del trattamento
di previdenza per il periodo di servizio prestato prima della ricostituzione del
rapporto di lavoro, si applica l’art . 46 del CCNL integrativo 20 settembre 2001
(Trattamento di fine rapporto di lavoro).
15. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 42 (Ricostituzione del rapporto di
lavoro) del CCNL del 2.11.2022.
Capo II
Istituti dell’orario di lavoro
Art. 27
Orario di lavoro
1. L’orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di
servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni
legislative vigenti, l’orario di lavoro è articolato su cinque o sei giorni, con orario
convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore.
2. Le ore destinate all’acquisizione dei crediti formativi ai sensi dell’art. 48, comma
2, rientrano nell’orario di lavoro di cui al comma 1.
3. L’articolazione dell’orario di lavoro persegue i seguenti obiettivi:
- ottimizzazione delle risorse umane;
- miglioramento della qualità della prestazione;
39
- ampliamento della fruibilità dei servizi in favore dell’utenza particolarmente
finalizzato all’eliminazione delle liste di attesa;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre
amministrazioni pubbliche;
- erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore pomeridiane per le
esigenze dell’utenza;
- conciliazione tempi di vita e di lavoro;
- equa distribuzione dei carichi di lavoro.
4. Tenuto conto delle peculiarità e della specificità dell’attività svolta dalle Aziende
ed enti e della necessità di garanzia della continuità assistenziale i n via
sperimentale, e ferma restando la garanzia del livello di servizi resi all’utenza, le
Aziende ed enti, previo confronto di cui all’art. 6, comma 3, lett. a) (Confronto
aziendale), possono articolare, limitatamente strutture che non erogano servizi o
prestazioni sanitarie, l’orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, su quattro
giorni; l’adesione all’articolazione oraria su quattro giorni da parte del lavoratore è
volontaria e comporta un riproporzionamento delle giornate di ferie annue nonché
di tutte le altre assenze giornaliere dal servizio previste dalla legge e/o dai CCNL,
fatto salvo il permesso per matrimonio.
5. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché
non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del
recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto,
secondo la disciplina di cui all’art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all’art.
4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione
temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale
la pausa è inse rita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di
ristoro, alla dislocazione delle sedi dell’Azienda o Ente nella città, alla dimensione
della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a
quella stabil ita in ciascun Ufficio/Servizio/Struttura, può essere prevista per il
personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett.
g).
6. La distribuzione dell’orario di lavoro, tenuto conto che diversi sistemi di
articolazione dell’orario di lavoro possono anche coesistere, è improntata ai
seguenti criteri di flessibilità:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta
una gestione flessibile dell’organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione
di un’organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio
richiedano la presenza del personale nell’arco delle dodici o ventiquattro ore. La
40
programmazione oraria della turnistica è formalizzata entro il giorno 20 del
mese precedente;
c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla
programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari
inferiori alle 36 ore settimanali. In tal caso, nel rispetto del monte ore annuale,
potranno essere p revisti periodi con orari di lavoro settimanale, fino ad un
minimo di 28 ore e, corrispettivamente, periodi fino a quattro mesi all’anno, con
orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore settimanali;
d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della
presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al
fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell’utenza;
e) la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di
periodi di riposo conformi alle previsioni dell’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003 tra i
turni per consentire il recupero psico-fisico;
f) una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi
titolo prestate, laddove l’attuale articolazione del turno fosse superiore;
g) priorità nell’impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del
lavoro delle strutture per i dipendenti:
- genitori di figli minori, entrambi turnisti, per l’assolvimento del la funzione
genitoriale, con particolare attenzione alle situazioni di svantaggio personale,
sociale e familiare consentendo ai medesimi di svolgere turni di servizio
opposti, o comunque compatibili con le loro esigenze;
- componenti famiglie monoparentali;
- impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti;
h) nel caso di genitori, anche adottivi, di figli studenti del primo ciclo dell'istruzione
con disturbi specifici di apprendimento ( DSA) impegnati nell'assistenza alle
attività scolastiche a casa ai sensi dell’art. 6 della Legge 8 ottobre 2010, n. 170;
i) tendenziale riallineamento dell’orario reale con quello contrattuale.
7. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore
a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche fatto salvo quanto previsto dal
successivo comma 11.
8. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare
dei gruppi e la responsabilità di ogni addetto nell’assolvimento dei propri compiti
istituzionali.
9. L’osservanza dell’orario di lavoro da parte del dipendente è accertata con efficaci
controlli di tipo automatico. In casi particolari, modalità sostitutive e controlli
ulteriori sono definiti dalle singole Aziende ed Enti, in relazione alle oggettive
41
esigenze di servizio delle strutture interessate. Il ritardo sull'orario di ingresso al
lavoro comporta l'obbligo del recupero del debito orario entro l’ultimo giorno del
mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo. In caso di mancato
recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento
economico accessorio, come determinato dall'art. 92 (Struttura della retribuzione
delle aree del personale di supporto , degli operatori, degli assistenti e dei
professionisti d ella salute e dei funzionari) del CCNL 2.11.2022 e dall’art. 93
(Struttura della retribuzione dell’area del personale di elevata qualificazione ) del
CCNL 2.11.2022. Resta fermo quanto previsto in sede di codice disciplinare dai
CCNL vigenti.
10. Con riferimento all’art.4 del D. Lgs. n. 66/2003, il limite di quattro mesi, ivi
previsto come periodo di riferimento per il calcolo della durata media di
quarantotto ore settimanali dell’orario di lavoro, comprensive delle ore di lavoro
straordinario, è elevato a sei mesi.
11. Al fine di garantire la continuità assistenziale, da parte del personale addetto ai
servizi relativi all’accettazione, al trattamento e alle cure delle strutture ospedaliere
e territoriali, l’attività lavorativa dedicata alla partecipazione alle riunioni di reparto
e di Unità Operativa e alle iniziative di formazione obbligatoria, anche in modalità
telematica, determina la sospensione del riposo giornaliero. Il recupero del periodo
di riposo non fruito, per il completamento delle undici ore di riposo, deve avvenire
immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso. Nel caso in cui, per
ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente
periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno
fruite nei successivi tre giorni fino al completamento delle undici ore di riposo.
12. In tutti i casi di assenza giornaliera giustificata, ivi compresa la malattia, ai fini del
computo del debito orario, va riconosciuto al dipendente un orario giornaliero pari
alla misura dell’orario convenzionale di cui al comma 1 del presente articolo fatto
salvo quanto diversamente previsto dal CCNL o dalle disposizioni legislati ve
vigenti.
13. Nei casi in cui il personale del ruolo sanitario, del ruolo sociosanitario e del profilo
del ruolo tecnico addetto all’assistenza, debba indossare apposite divise per lo
svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per
ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all’interno della sede di lavoro,
l’orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi e forfettari
destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature
effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. I tempi per le operazioni
di vestizione e svestizione possono essere innalzati previa contrattazione
integrativa ai sensi dell’art . 9 , comma 5, lett. l) ( Contrattazione collettiva
integrativa: soggetti e materie).
42
14. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove
sia necessario un passaggio di consegne, al personale sanitario e sociosanitario
sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi e forfettari tra
vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature
effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. I tempi per le operazioni
di passaggio di consegne possono essere innalzati previa contrattazione integrativa
ai sensi dell’art. 9, comma 5, lett. l) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti
e materie).
15. I controlli ufficiali di cui ai vigenti Regolamenti della U.E. ed alla correlata
normativa nazionale e regionale, effettuati, su base volontaria, al di fuori
dell’ordinario orario di lavoro dal personale dei servizi veterinari in equipe con i
relativi dirigenti, sono considerati obiettivi prestazionali compensati con risorse a
carico del Fondo premialità e condizioni di lavoro corrispondentemente
incrementato, ai sensi dell’art. 103, comma 5, lett. d) del CCNL 2.11.2022, ed in
applicazione della normativa s opra richiamata, con oneri a carico della quota di
introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe spettante alle Aziende di cui all’art.
15, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 2.2.2021 n. 32 e s.m.i. depurata degli oneri a carico
dell’Azienda. I compensi ri conosciuti ai sensi del presente comma remunerano
interamente le relative attività e non danno diritto a compensi per lavoro
straordinario o ad equivalenti riposi compensativi.
16. Le Aziende ed Enti favoriscono la partecipazione alle riunioni degli ordini
professionali dei dipendenti che rivestono le cariche nei relativi organi senza
riduzione del debito orario al fine di consentire loro l’espletamento del proprio
mandato.
17. Sono definibili dalle Aziende ed Enti le regolamentazioni di dettaglio attuative
delle disposizioni contenute nel presente articolo.
18. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 43 (Orario di lavoro) del CCNL
del 2.11.2022 e disapplica altresì l’art. 27 (Riduzione dell’orario) del CCNL del
7.4.1999.
Art. 28
Accesso al lavoro agile
1. L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti
i lavoratori – siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e
indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo
indeterminato o determinato – con le precisazioni di cui al presente Titolo.
43
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 6 comma 3, lett. i) (Confronto), l’Azienda
o Ente individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile, fermo
restando che sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo di
strumentazioni o documentazioni non remotizzabili.
3. L’Azienda o Ente nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze
di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del
servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte
salve queste ultime, e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative
tempo per tempo vigenti nonché l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire,
nell’esercizio della loro attività lavorativa, gli stessi livelli prestazionali previsti per
l’attività in presenza, l’Azienda o Ente - previa contrattazione collettiva integrativa
ai sensi dell’art. 9, comma 5, lett. q) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti,
livelli e materie) - avrà cura, fermo restando quanto previsto nel periodo
precedente, di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in
condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure. In particolare, per
i lavoratori che documentino particolari esigenze di salute o che assistano familiari
con disabilità in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/1992 o che godano
dei benefici previsti dal d.lgs. n. 151/2001 a sostegno della genitorialità e per le
altre casistiche individuate in sede di contrattazione integrativa, con l’accordo
individuale di cui all’art. 78 (Accordo individuale) del CCNL 2.11.2022 è possibile
estendere il numero di giorni di attività resa in modalità agile rispetto a quelle
previste per il restante personale.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 77 (Accesso al lavoro agile)
del CCNL 2.11.2022.
Art. 29
Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione
1. La prestazione lavorativa in modalità agile può essere articolata nelle seguenti fasce
temporali:
a) fascia di contattabilità - nella quale il lavoratore è contattabile sia
telefonicamente che via mail o con altre modalità similari. Tale fascia oraria
non può essere superiore all’orario medio giornaliero di lavoro;
b) fascia di inoperabilità - nella quale il lavoratore non può erogare alcuna
prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di 11 ore di riposo
consecutivo di cui all’art. 27 comma 7 (Orario di Lavoro) a cui il lavoratore è
44
tenuto, nonchè il periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del
giorno successivo.
2. Nella fascia di contattabilità, il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi
presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle
norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per motivi personali o
familiari di cui all’art. 51 (Permessi retribuiti per motivi personali o familiari) del
CCNL 2.11.2022, i permessi sindacali di cui al CCNQ 4 dicembre 2017 e s.m.i., i
permessi per assemblea di cui all’art. 11 (Diritto di assemblea) e i permessi di cui
all’art. 33 della legge n.104/1992. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi,
per la durata degli stessi, è sollevato dagli obblighi stabiliti dal comma 1 per la
fascia di contattabilità.
3. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è
possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in
condizioni di rischio.
4. Ai fini dell’erogazione del buono pasto le ore della giornata di lavoro res e in
modalità agile sono pari alla misura dell’orario di cui all’art. 27, comma 1 (Orario
di lavoro).
5. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso
di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento
dell’attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il
dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente o
responsabile. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere
temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può
richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In ca so di ripresa del lavoro in
presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino
al termine del proprio orario ordinario di lavoro.
6. Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere
richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la
ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non
comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.
7. Il lavoratore ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando quanto
previsto dal comma 1, lett. b), negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia
di cui al comma 1, lett. a) non sono richiesti contatti con i colleghi o con il dirigente
per lo svolgimento della prestazione lavorativa , la lettura delle email, la risposta
alle telefonate e ai messaggi, l’accesso e la connessione al sistema informativo
dell’Azienda o Ente.
45
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 79 (Articolazione della
prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione) del CCNL 2.11.2022.
Art. 30
Lavoro da remoto
1. Il lavoro da remoto è prestato, con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti
obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro,
attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione
lavorativa, che co mporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e
diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
2. Il lavoro da remoto di cui al comma 1 - realizzabile con l’ausilio di dispositivi
tecnologici, messi a disposizione dall’Azienda o Ente - può essere svolto nelle
forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal
domicilio del dipendente;
b) altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il lavoro decentrato da
centri satellite.
3. Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il lavoratore
è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione
lavorativa presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle
disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono altresì garantiti tutti i diritti previsti
dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede
dell’ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento
economico.
4. Le Aziende o Enti possono adottare il lavoro da remoto con vincolo di tempo - con
il consenso del lavoratore e, di norma, in alternanza con il lavoro svolto presso la
sede dell’ufficio - nel caso di attività, previamente individuate dalle stesse Aziende
o Enti, ove è richiesto un presidio costante del processo e ove sussistono i requisiti
tecnologici che consentano la continua operatività ed il costante accesso alle
procedure di lavoro ed ai sistemi informativi oltreché affidabili controlli
automatizzati sul rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di
orario di lavoro, pienamente rispondenti alle previsioni di cui all’art. 27 (Orario di
lavoro).
5. Fermo restando quanto previsto dall’art. 9 , comma 5, lett . q ) (Contrattazione
collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), per i lavoratori che documentino
particolari esigenze di salute o che assistano familiari con disabilità in situazione
di gravità ai sensi della legge n. 104/1992 o che godano dei benefici previsti dal
46
d.lgs. n. 151/2001 a sostegno della genitorialità e per le altre casistiche individuate
in sede di contrattazione collettiva integrativa, con l’accordo individuale di cui
all’art. 78 (Accordo individuale) del CCNL 2.11.2022 è possibile estendere il
numero di giorni di attività resa in modalità da remoto rispetto a quelle previste per
il restante personale.
6. L’Azienda o Ente concorda con il lavoratore il luogo ove viene prestata l’attività
lavorativa ed è tenuta alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della valutazione
del rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente, con frequenza
almeno semestrale. Nel caso di telelavoro domiciliare, concorda con il lavoratore
tempi e modalità di accesso al domicilio per effettuare la suddetta verifica.
7. Al lavoro da remoto di cui al presente articolo, si applica quanto previsto in materia
di lavoro agile all’art. 78 (Accordo individuale) del CCNL 2.11.2022 con eccezione
del comma 1, lett. e) dello stesso, art. 29, commi 4 e 5 (Articolazione della
prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione) e art. 80 (Formazione
nel lavoro agile) del CCNL 2.11.2022.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 81 (Lavoro da remoto) del
CCNL 2.11.2022.
Art. 31
Servizio di pronta disponibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del
dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura o dall’obbligo di
fornire l’assistenza da remoto con modalità telefonica e/o telematica nel tempo
previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.
2. All’inizio di ogni anno le Aziende ed Enti predispongono un piano annuale per
affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla propria organizzazione , ai
profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi
individuati dal piano stesso. Le parti si incontrano con periodicità quadrimestrale,
in occasione degli incontri per la valutazione periodica sull’utilizzo dello
straordinario di cui all’art. 47, comma 1 del CCNL 2.11.2022, per valutare le
condizioni che ne hanno resa necessaria l’effettuazione.
3. Le Aziende ed Enti definiscono le modalità di cui al comma 1 ed i piani per
l’emergenza.
4. Sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità i dipendenti in servizio
presso le unità operative di cui al piano del comma 2 ed in numero strettamente
47
necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell’unità operativa stessa, con le
precisazioni di cui all’art. 27 comma 8 (Istituzione e graduazione degli incarichi di
posizione) del CCNL 2.11.2022 e all’ art. 22 , comma 7 (Conferimento, durata,
rinnovo e revoca degli incarichi di funzione organizzativa e professionale).
5. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della
stessa unità operativa /servizio, tenendo comunque conto delle caratteristiche del
servizio da erogare e del territorio di riferimento.
6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi
garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta,
su richiesta del lavoratore, anche un’intera giornata di riposo compensativo senza
riduzione del debito orario settimanale. In caso di chiamata tali ore sono retribuite
a titolo di straordinario salvo che il dipendente richieda il recupero orario ai sensi
dell’art. 47, comma 6 del CCNL 2.11.2022, ovvero in caso di adesione alla banca
delle ore trova applicazione l’art. 48 (Banca delle ore) del CCNL 2.11.2022.
7. La pronta disponibilità ha durata di norma di dodici ore ; essa dà diritto ad una
indennità oraria di euro 1,80 lorde, eventualmente elevabile in sede di
contrattazione integrativa.
8. Due turni di pronta disponibilità della durata di dodici ore ciascuno sono prevedibili
solo nei giorni festivi.
9. Le aziende potranno valutare con le procedure di cui all’art. 6, comma 3, lett. g)
eventuali ulteriori situazioni in cui prevedere la pronta disponibilità, in base alle
proprie esigenze organizzative.
10. Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente
sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo,
deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore
mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per
ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente
periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno
fruite, in un’unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle
undici ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni
contenute nel presente comma sono definibili dalle Aziende ed Enti.
11. Non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sette turni di pronta
disponibilità al mese. Con le procedure di cui all’art. 9, comma 5, lett. r)
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) le parti della
contrattazione integrativa possono prevedere criteri di flessibilità, nel periodo da
giugno e settembre, in relazione alle esigenze organizzative.
48
12. Limitatamente alle A.R.P.A, tenuto conto delle peculiarità e della specificità
dell’attività esercitata dalle stesse, non possono essere previsti, per ciascun
dipendente, nell’arco di un quadrimestre, più di sette servizi di pronta disponibilità,
a prescin dere dalla durata di ciascuno di essi, calcolati come media mensile
nell’arco di tutto il periodo. Tenuto conto della flessibilità di cui al periodo
precedente non possono, in ogni caso, essere previsti più di 9 turni mensili di pronta
disponibilità per ciascun dipendente. La disciplina del presente comma si applica a
tutto l’anno.
13. E’ escluso dalla pronta disponibilità il personale del ruolo amministrativo.
14. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del Fondo
premialità e condizioni di lavoro.
15. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 44 del CCNL del 2.11.2022.
Art. 32
Prestazioni aggiuntive
1. Gli operatori delle professioni sanitarie con orario di lavoro a tempo pieno possono,
su base volontaria, effettuare prestazioni aggiuntive al di fuori dell’orario di lavoro
richieste in via eccezionale e temporanea ad integrazione dell’attività istituzionale
dalle Aziende o Enti ai propri dipendenti allo scopo di:
- ridurre le liste di attesa;
- fronteggiare situazioni di carenza di organico ed impossibilità momentanea di
coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge nelle more
dell’espletamento delle procedure per la copertura dei propri fabbisogni di
personale;
- raggiungere obiettivi ulteriori rispetto a quelli assegnati.
2. La misura della tariffa oraria di cui al comma 1 da erogare per tali prestazioni è
pari a 50 euro lordi omnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico del
bilancio dell’Azienda ed Ente. In ogni caso si applica il limite di cui al comma 3.
Sono fatti salvi eventuali accordi di maggior favore in essere.
3. Nell’applicazione del comma 2, le Aziende ed Enti garantiscono annualmente
l’invarianza finanziaria del costo complessivo delle prestazioni aggiuntive, al lordo
degli oneri riflessi a carico del bilancio dell’Azienda ed Ente, prendendo a
riferimento il valore medio aziendale del costo complessivo sostenuto per tale
istituto nel quinquennio 2015/2019, detratti eventuali finanziamenti derivanti da
49
specifiche disposizioni di legge intervenute nelle predette annualità . Ferma
restando la spesa complessiva regionale, i valori medi aziendali possono essere
modificati, previo confronto ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) (Confronto
regionale) per eventuali esigenze di perequazione.
4. Le prestazioni di cui al comma 1 sono rilevate con i normali mezzi di rilevazione
aziendali e sono consentite solo dopo che l’intero orario di servizio sia stato
effettivamente reso; esse non possono essere prestate durante assenze, permessi e
congedi.
5. Sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative in materia che incrementano
le tariffe di cui al comma 2 rendendo disponibili ulteriori risorse rispetto al limite
di cui al comma 3.
6. Le Aziende ed Enti attuano le disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto
delle direttive nazionali e regionali in materia nonché dell’art. 7, comma 1, lett. c)
(Confronto regionale) adottando apposito regolamento. Le prestazioni aggiuntive
sono svolte nel rispetto del D. Lgs. 66/2003 in materia di riposo giornaliero e
settimanale e di orario massimo di lavoro.
Art. 33
Attività di collaborazione
1. Le Aziende ed Enti possono richiedere al dipendente con orario di lavoro a tempo
pieno, attività di collaborazione diretta o indiretta alla libera professione
intramuraria del dirigente sanitario o dell’equipe medica.
2. E’ attività di collaborazione diretta l’attività infermieristica, ostetrica, tecnico
sanitaria e di riabilitazione svolta dal personale appartenenti all’area dei
professionisti della salute e dei funzionari direttamente connessa alla prestazione
libero-professionale e resa, ai sensi dell’art. 12 del DPCM 27.3.2000, comma 1,
lett. a) qualora non sia stata approvata la disciplina regionale di cui all’art. 1 del
medesimo DPCM, dal personale che partecipa, nell’a mbito delle competenze del
proprio profilo, all’erogazione delle prestazioni libero pro fessionali del Dirigente
sanitario o dell’equipe medica. Essa è svolta dal dipendente su base volontaria, al
di fuori dell’orario di lavoro ed è rilevata con i normali mezzi di rilevazione
aziendali. L’attività di collaborazione è consentita solo dopo che l’intero orario di
servizio sia stato effettivamente reso; essa non può essere prestata durante assenze,
permessi e congedi.
3. E’ attività di collaborazione indiretta l’attività che si esplica nei compiti di
organizzazione e di gestione amministrativa , tecnica e sanitaria ed in quelli di
50
vigilanza e di controllo, accoglienza degli utenti nonché in tutti gli altri compiti
indirettamente connessi alla esecuzione delle prestazioni libero -professionali
diversi da quelli propri del personale di collaborazione diretta e resa ai sensi
dell’art. 12 del DPCM 27.3.2000, comma 1, lett. c) qualora non sia stata approvata
la disciplina regionale di cui all’art. 1 del medesimo DPCM, dal personale
appartenente a tutti i ruoli che, nell'ambito del proprio lavoro, concorrono ad
assicurare il regolare svolgimento dell'attività libero professionale. Il personale che
effettua collaborazione indiretta presta la propria opera di norma durante l’orario
di lavoro . Il dipendente, su base volontaria, può partecipare all’ erogazione dei
correlati compensi che in tal caso sono subordinati alla resa di orario aggiuntivo.
4. Fermo restando la responsabilità e la supervisione complessiva della specifica
prestazione libero professionale in capo al Dirigente sanitario o all’equipe medica,
l’attività di collaborazione può essere effettuata anche in modo autonomo, non
simultaneo, laddove le specifiche professionalità del personale del ruolo sanitario
abbiano titolo a realizzare parte della prestazione con le competenze proprie del
profilo professionale.
5. I compensi per le attività di collaborazione alla libera professione intramuraria sono
corrisposti utilizzando gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe
individuate in sede aziendale secondo le disposizioni vigenti, previo confronto
annuale ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. n) Confronto aziendale) al fine di essere
remunerative di tutti i costi sostenuti dalle aziende.
6. Le Aziende ed Enti attuano le disposizioni di cui al presente articolo adottando
apposito regolamento. L’attività di collaborazione è svolta nel rispetto del D. Lgs.
66/2003 in materia di riposo giornaliero e settimanale e di orario massimo di
lavoro.
Art. 34
Attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie al di fuori delle
strutture dell’Azienda o Ente di appartenenza in base a disposizioni di legge
1. In applicazione dell’art. 3 -quater del D.L. 127/2021, convertito in Legge 19
novembre 2021, n. 165 e smi e nei limiti ivi previsti, agli operatori delle professioni
sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti
all’area dei professionisti della salute e dei funzionari, al di fuori dell'orario di
servizio non si applicano le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
51
2. Le attività di cui al comma 1 sono previamente autorizzati, al fine di garantire
prioritariamente le esigenze organizzative nonché di verificare il rispetto della
normativa sull’orario di lavoro, dall’Azienda o ente di appartenenza, la quale
attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l’obiettivo aziendale relativo
allo smaltimento delle liste di attesa, anche conseguenti all’emergenza pandemica,
nel rispetto della normativa in materia.
3. Agli incarichi di cui al comma 1 non sono applicabili gli articoli 15 -quater e 15-
quinquies del D.Lgs. 502/1992 e smi.
Capo II
Ferie e festività
Art. 35
Ferie e recupero festività soppresse
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
Durante tale periodo, al dipendente spetta la retribuzione di cui all’art. 59, comma
2, lett. c) (Retribuzione e sue definizioni).
2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, in cui il
sabato è considerato non lavorativo, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi.
3. Per i dipendenti che invece hanno un’articolazione oraria su sei giorni, la durata
delle ferie è di 32 giorni lavorativi.
4. Ai dipendenti:
- assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione per i primi tre anni
di servizio: spettano 26 giorni di ferie in caso di articolazione dell'orario di
lavoro su cinque giorni, oppure 30 giorni di ferie in caso di articolazione
dell'orario di lavoro su sei giorni;
- dopo tre anni di servizio: spettano 28 giorni di ferie in caso di articolazione
dell'orario di lavoro su cinque giorni, oppure 32 giorni di ferie in caso di
articolazione dell'orario di lavoro su sei giorni
Nel computo dei periodi di servizio si considerano i periodi lavorati presso una
qualsiasi pubblica amministrazione, con o senza soluzione di continuità, anche a
tempo determinato e con profilo e/o inquadramento diverso.
52
5. Tutti i periodi di ferie indicati nei commi 2, 3, e 4 sono comprensivi delle due
giornate previste dall' art.1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n.
937.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire
prioritariamente nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla
menzionata legge n. 937/77. Le giornate di riposo non fruite non sono
monetizzabili. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono
della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno
lavorativo.
7. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è
determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese
superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. Nel
caso di mobilità le ferie maturate e non godute dal dipendente presso l’Azienda o
Ente di provenienza vengono conservate e sono fruite presso la nuova Azienda o
Ente.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui agli artt. 50 (Permessi
giornalieri retribuiti) del CCNL 2.11.2022, 51 (Permessi orari retribuiti per motivi
personali o familiari) del CCNL 2.11.2022 e 39 (Permessi previsti da particolari
disposizioni di legge) conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto
previsto dal successivo comma 11.
10. L’Azienda o Ente concorda, tenuto conto delle richieste dei dipendenti, la
pianificazione delle ferie annuali degli stessi e ne presidia il godimento al fine di
garantire la loro fruizione nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Esse sono fruite, previa autorizzazione espressa e tempestiva, e comunque non oltre
15 giorni dalla richiesta, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili
con le esigenze di servizio. La pianificazione concordata delle ferie estive avviene
entro il primo quadrimestre dell’ anno. L’Azienda si assicura che il lavoratore sia
effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali invitandolo, se necessario
formalmente, a farlo informandolo, nel contempo, in modo accurato e in tempo
utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il
riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire.
11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo
all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di
legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il
compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all’anno di
mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1.
53
12. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può
frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto
dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto
richiesta il godimento di almeno quindici giorni lavorativi continuativi di ferie nel
periodo 1 giugno - 30 settembre o, alternativamente, in caso di dipendenti con figli
in età compresa nel periodo dell’obbligo scolastico che ne abbiano fatto richiesta,
nel periodo 15 giugno - 15 settembre al fine di promuovere la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro.
13. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivate ragioni di
servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio
di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle
ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e
documentate per il periodo di ferie non goduto.
14. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso
possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite
entro il primo semestre dell’anno successivo.
15. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che
si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero
ovvero da eventi luttuosi che diano luogo ai permessi di cui all’art. 50, comma 1,
lett. b) del CCNL 2.11.2022 (Permessi giornalieri retribuiti). E’ cura del dipendente
informare tempestivamente l’Azienda o Ente ai fini di consentire alla stessa di
compiere gli accertamenti dovuti.
16. Fatta salva l’ipotesi di malattia non retribuita di cui al secondo periodo di comporto
di 18 mesi che non fa maturare le ferie, le assenze per malattia o infortunio non
riducono il periodo di ferie spettanti, anche se tali assenze si siano protratte per
l’intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente
autorizzato dal dirigente o responsabile in relazione alle esigenze di servizio, anche
oltre i termini di cui al comma 14.
17. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 49 (Ferie e recupero festività
soppresse) del CCNL del 2.11.2022.
54
Art. 36
Misure per lo smaltimento delle ferie pregresse
1. Fermo restando l’obbligo di fruizione delle ferie secondo la disciplina di cui all’art.
35 (Ferie e recupero festività soppresse) le Aziende ed enti , possono far fruire le
ferie relative ad anni precedenti:
- attraverso la disciplina sperimentale di cui all’art. 37 (Disciplina sperimentale
delle ferie fruibili ad ore);
- durante il periodo di preavviso ai sensi dell’ art. 53 , comma 6 (Termini di
preavviso).
Art. 37
Disciplina sperimentale delle ferie fruibili ad ore
1. I dipendenti, su base volontaria , ferme restando le disposizioni di cui all’ art. 35
(Ferie e recupero festività soppresse) con esclusione delle quattro giornate previste
dalla L. 23 dicembre 1977, n. 937, previa specifica programmazione con l’Azienda
e purché compatibile con l’organizzazione del lavoro della UO/Servizio/Struttura,
al fine di ampliare le possibilità di fruizione delle ferie maturate e non godute
relative ad anni precedenti quello in corso, possono scegliere di fruire le stesse ad
ore, anche solo per parte di esse e/o per periodi definiti, secondo le modalità
previste dal presente articolo. Resta ferma la facoltà del dipendente di interrompere
in qualsiasi momento la fruizione delle ferie disciplinate dal presente articolo.
2. Ai fini della eventuale fruizione delle ferie ad ore e con la precisazione di cui al
comma 1 , il monte ore annual e delle ferie residue fruibili ad ore è determinato
dall’Azienda ed ente in misura non superiore al numero delle giornate residue per
le ore giornaliere convenzionali di cui all’ art. 27, comma 1 (Orario di lavoro) in
relazione alla articolazione oraria del dipendente.
3. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il monte ore di cui al comma 2 è
riproporzionato, in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa.
4. Qualora le ferie siano fruite per l’intera giornata si determina una decurtazione del
monte ore di cui al comma 2, pari all’orario convenzionale di cui all’art. 27, comma
1 (Orario di lavoro) previsto per l’articolazione oraria del dipendente.
5. La presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di revisione,
anche ai fini di una possibile modifica, in occasione del prossimo rinnovo
contrattuale.
55
Art. 38
Ferie e riposi solidali
1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte,
ad altro dipendente della stessa azienda o ente che abbia necessità di prestare
assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni
di salute:
a) le giornate di ferie nella propria disponibilità eccedenti le quattro settimane
annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art.10 del
D. Lgs.n. 66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20
giorni in caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque
giorni e in 24 giorni in caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro
su sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art. 35, comma
6 (Ferie e recupero festività soppresse).
2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1,
possono presentare specifica richiesta all’Azienda o Ente, reiterabile, di utilizzo di
ferie e delle giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna
domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di
necessità di cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria
pubblica o convenzionata.
3. L’Azienda o Ente ricevuta la richiesta, rende tempestivamente nota a tutto il
personale l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente.
4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano
per iscritto la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo
che intendono cedere.
5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni
richiesti, la cessione dei giorni verrà effettuata in misura proporzionale tra tutti i
lavoratori offerenti.
6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello
dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite
in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.
7. Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito
dell’avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo
56
stesso spettanti, nonché dei permessi orari retribuiti per particolari motivi personali
o familiari e dei riposi compensativi eventualmente maturati.
8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di
riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle
necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono
utilizzati nel rispetto delle relative discipline contrattuali.
9. Ove, cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o
parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni
tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.
10. Per dare seguito a quanto già previsto dall’art. 34, comma 10 del CCNL 21.5.2018,
la disciplina di cui al presente articolo può essere estesa anche ai casi di assistenza
ad altri parenti entro il primo grado, previo confronto ai sensi dell’art. 7, comma 3,
lett. o) (Confronto aziendale). La disciplina di cui al presente comma ha carattere
sperimentale e la sua applicazione sarà oggetto di valutazione in occasione del
prossimo rinnovo contrattuale.
11. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 34 (Ferie e riposi solidali) del
CCNL 21.5.2018.
Capo III
Permessi, assenze e congedi
Art. 39
Permessi previsti da particolari disposizioni di legge
1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di
permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali
permessi sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità
e possono essere fruiti anche ad ore per un totale di 18 ore mensili . Il personale
interessato effettua una programmazione mensile delle giornate e/o degli orari di
fruizione di tale permesso. Nel caso di fruizione ad ore, l’eventuale modifica della
richiesta successivamente alla programmazione, è consentita solo a giornata intera.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al riproporzionamento ai
sensi dell’art . 75 comma 9 del CCNL 2.11.2022 (Trattamento economico -
normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale).
57
2. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione
dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma
1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende
assentarsi, da comunicare all’inizio di ogni mese ovvero, in caso di orario di lavoro
articolato in turni, la comunicazione va effettuata entro il giorno 20 del mese
precedente.
3. In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24
ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario
di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
4. Il lavoratore ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi
retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge con particolare riferimento ai
permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo rispettivamente previsti
dall’art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge
4 maggio 1990 n. 107 nonché integrato dall’art. 8, comma 2, della legge 21 ottobre
2005 n. 219 e dall’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi
di cui al comma 4 comunica i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di
tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso
può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque,
non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il
permesso.
6. Le Aziende ed Enti consentono, compatibilmente con le esigenze organizzative, la
partecipazione dei dipendenti alle attività delle Associazioni di volontariato di cui
al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 per le attività di
protezione civile.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 52 (Permessi previsti da particolari
disposizioni di legge) del CCNL del 2.11.2022.
Art. 40
Assenze per malattia
1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto
periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti
l’ultimo episodio morboso in corso.
58
2. Al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo
previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di
18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere tale ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Azienda o
Ente, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di
quest’ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite
dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni al fine di stabilire
la sussistenza di eventuali cause di inidoneità permanente e assoluta a qualsiasi
attività lavorativa, ivi inclusa quella a proficuo lavoro.
4. Nel caso in cui il dipendente sia riconosciuto idoneo a l lavoro ma , in via
permanente, non allo svolgimento delle attribuzioni del proprio profilo
professionale, l’Azienda o Ente procede secondo quanto previsto dall’art. 7 del
D.P.R. 171 del 2011 ; qualora il dipendente venga adibito a mansioni inferiori ai
sensi del comma 4 di tale articolo, il trattamento economico è definito come
previsto dall’art. 43, comma 2 ( Mutamento di profilo per temporanea inidoneità
psico-fisica).
5. Ove non sia possibile applicare il precedente comma 4, oppure nel caso di
inidoneità permanente e assoluta a qualsiasi attività lavorativa, ivi inclusa quella a
proficuo lavoro, l’Azienda o Ente, con le procedure di cui al DPR 171/2011 risolve
il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal
ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo l’indennità
sostitutiva del preavviso di cui all’art. 53 (Termini di preavviso).
6. Alla fattispecie del dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo allo
svolgimento delle proprie attribuzioni del proprio profilo professionale , applica
l’art. 43 (Mutamento di profilo per temporanea inidoneità psico-fisica).
7. L’Azienda o Ente può richiedere, con le procedure di cui al comma 3, dandone
preventiva comunicazione all’interessato, l’accertamento della idoneità psico -
fisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in
caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di
condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente
assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di rendere la prestazione.
8. Qualora, a seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del comma 7,
emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle attribuzioni del
proprio profilo, l’azienda o ente procede secondo quanto previsto dal comma 4,
anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui
al presente articolo. Analogamente, nell’ipotesi in cui il dipendente venga
59
dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, si provvede secondo
quanto previsto dal comma 5.
9. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente
articolo, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli
effetti.
10. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
11. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, fermo
restando quanto previsto dall’art. 71 del D.L. n. 112/2008, è il seguente:
a) la retribuzione corrispondente al trattamento fondamentale di cui agli artt. 92
comma 1, lett. a) (Struttura della retribuzione delle aree del personale di
supporto, degli operatori, degli assistenti e dei professionisti della salute e dei
funzionari) e 93 , comma 1, lett. a) (Struttura della retribuzione dell’area del
personale di elevata qualificazione) del CCNL 2.11.2022 per i primi nove mesi
di assenza; nell’ambito di tale periodo, dall’11° giorno di malattia nell’ipotesi di
malattie superiori a dieci gi orni o in caso di ricovero ospedaliero e per il
successivo periodo di convalescenza post-ricovero al dipendente spetta l’intera
retribuzione di cui all’art. 59, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sue definizioni);
b) 90% della retribuzione di cui all’art. 59, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sue
definizioni) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui all’art. 59, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sue
definizioni) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto
previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti;
e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono, secondo
i criteri definiti ai sensi dell’art. 9, comma 5, lettera b), (Contrattazione collettiva
integrativa: soggetti e materie) se e nella misura in cui sia valutato un positivo
apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell’attività svolta nel corso
dell’anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente
proporzionale a queste ultime.
12. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in
caso di malattia, le assenze dovute a day hospital, al ricovero domiciliare certificato
dalla Asl o dalla struttura sanitaria che effettua la prestazione purché sostitutivo del
ricovero ospedaliero o nei casi di day surgery, day service, pre-ospedalizzazione e
pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i
conseguenti periodi di convalescenza.
13. L’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata
alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque all’inizio dell’orario di
60
lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione
dell’assenza.
14. Il dipendente che, durante l’assenza, per particolari motivi dimori in luogo diverso
da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio
competente, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.
15. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del
medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato
all'Azienda o Ente, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di
reperibilità previste dalle disposizioni vigenti. Sono fatti salvi i casi di esclusione
dall’obbligo di reperibilità previsti dalla vigente normativa.
16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità,
dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti
specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta,
documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’azienda o all’ente.
17. Nel caso in cui l’infermità sia riconducibile alla responsabilità di un terzo, il
risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente pagato dal terzo
responsabile al dipendente è versato da quest’ultimo all’Azienda o Ente fino a
concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza, ai sensi
del comma 1 1 compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non
pregiudica l’esercizio, da parte dell’Azienda o Ente, di eventuali azioni dirette nei
confronti del terzo responsabile.
18. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 56 (Assenze per malattia) del
CCNL del 2.11.2022.
Art. 41
Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita
1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio
l’emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, attestate secondo le
modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai
fini della m aturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero
ospedaliero, di day – hospital o accesso ambulatoriale e convalescenza post -
intervento nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie. In
tali giornate il dipendente ha diritto all’intero trattamento economico di cui all’art.
59, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sue definizioni).
61
2. L’attestazione della sussistenza delle patologie di cui al comma 1 deve essere
rilasciata dalle competenti strutture medico -legali delle Aziende sanitarie locali o
dagli istituti o strutture accreditate o dalle strutture con competenze mediche delle
pubbliche amministrazioni.
3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti
collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa.
4. I giorni di assenza dovuti al ricovero ospedaliero, al day – hospital o accesso
ambulatoriale, alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi
precedenti, sono debitamente certificati dalle competenti strutture del Servizio
Sanitario Nazionale o dagli istituti o strutture accreditate ove è stata effett uata la
terapia o dal medico competente. Il periodo di convalescenza post -intervento è
certificato anche dal medico di medicina generale.
5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente
e, dalla data dell’attestazione di cui al comma 2, decorrono le disposizioni di cui ai
commi precedenti.
6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l’effettuazione delle
terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva
del presente contratto collettivo nazionale , anche con riferimento a patologie
preesistenti.
7. La disciplina del presente articolo è estesa anche ai casi di trapianti di organi e/o
tessuti.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 57 (Assenze per malattia in caso
di gravi patologie richiedenti terapie salvavita) del CCNL 2.11.2022.
Art. 42
Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o all’
abrogata infermità (infortunio o malattia) riconosciuta al dipendente da causa di
servizio, seppure nei limiti di cui al successivo comma 2, il dipendente ha diritto
alla conservazione del posto fino a guarigione clinica certificata dall’ente
istituzionalmente preposto e, comunque, non oltre il periodo di conservazione del
posto pari a 18 mesi prorogabili per ulteriori 18 in casi particolarmente gravi. In
tale periodo di comporto, che è diverso e non cumulabile con quello previsto per la
malattia ordinaria, al dipendente spetta la retribuzione di cui all’art. 59, comma 2,
lett. c) (Retribuzione e sue definizioni).
62
2. Per le infermità dovute a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo
si applica nei limiti di cui all’art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito nella
legge 22 dicembre 2011, n. 214, solo per i dipendenti che hanno avuto il
riconoscimento della causa di servizio prima dell’entrata in vigore delle citate
disposizioni.
3. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 58 (Infortuni sul lavoro, malattie
professionali e infermità dovute a causa di servizio) del CCNL 2.11.2022.
Art. 43
Mutamento di profilo per temporanea inidoneità psico-fisica
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 42 del D. Lgs. 81/2008, qualora l’Azienda
a seguito del riconoscimento di temporanea inidoneit à allo svolgimento delle
attribuzioni collochi temporaneamente il dipendente nell’area inferiore, il relativo
posto è indisponibile ai fini della sua copertura. La restituzione del dipendente allo
svolgimento delle originarie attribuzioni del profilo di provenienza avviene al
termine fissato dall’organo collegiale come idoneo per il recupero della piena
efficienza fisica.
2. Il dipendente, collocato temporaneamente nell’area inferiore, ha diritto alla
conservazione, mediante assegno ad personam , del più favorevole trattamento
corrispondente al profilo di provenienza, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della legge
68/1999, calcolato come differenza del trattamento fondamentale di cui agli artt.
92, comma 1, lett. a) del CCNL 2.11.2022 (Struttura della retribuzione delle aree
del personale di supporto, degli operatori, degli assistenti e dei professionisti della
salute e dei funzionari) e 93, comma 1, lett. a) del CCNL 2.11.2022 (Struttura della
retribuzione dell’area del personale di elevata qualificazione) t ra il profilo di
provenienza e quello di temporaneo inquadramento. Dal momento del nuovo
inquadramento, e fintantochè il dipendente è collocato nell’area inferiore, il
dipendente acquisisce le specifiche voci del trattamento economico accessorio
collegate al profilo professionale di inquadramento nell’area inferiore e seg ue la
dinamica retributiva della nuova area senza alcun riass orbimento dell’assegno ad
personam.
3. Il presente articolo si applica ai casi di mutamento di profilo per temporanea
inidoneità psico-fisica intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore del
presente CCNL.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 59 (Mutamento di profilo per
inidoneità psico-fisica) del CCNL 2.11.2022.
63
Art. 44
Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. Lgs. n. 151 del 2001,
come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le
specificazioni di cui al presente articolo.
2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16, 17, 27-bis
e 28 del D. Lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spetta l’intera
retribuzione di cui all’ art. 59, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sue definizioni)
nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla
contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del
dipendente con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità
per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute ; tale periodo è
computato per intero nella tredicesima mensilità e non comporta riduzione di ferie
e riposi. In ogni caso, ai sensi dell’art. 34 comma 5 del D.lgs. n. 151/2001come
modificato dal D.lgs. n. 105/2022, tutti i periodi di congedo parentale, anche quelli
successivi ai primi trenta giorni, sono computati nell’anzianità di servizio e non
comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità, ad eccezione degli
emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio.
3. Nell’ambito del congedo parentale previsto, per ciascun figlio, dall’art. 32, comma
1 del D. Lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori
padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e
fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, i riposi di cui al D. Lgs. 151
del 2001 e sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio nonché della maturazione
della tredicesima mensilità e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal
comma 2.
4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma 2 e fino
al terzo anno di vita del bambino (congedo per la malattia del figlio), nei casi
previsti dall’art. 47 del D. Lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai
lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati
complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità
di cui al comma 2.
5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa,
comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi.
Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata,
ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del
lavoratore o della lavoratrice.
64
6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi
dell’art. 32 del D.Lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre
presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di
appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di
astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza
dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina
trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono
oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la
domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del
periodo di astensione dal lavoro.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’ art. 6 0 (Congedi dei genitori) del
CCNL del 2.11.2022.
Art. 45
Congedo parentale su base oraria
1. In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1 -bis, del D. Lgs. n. 151/2001,
inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della L. n. 228/2012, i genitori lavoratori,
anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo
parziale, in servizio presso le Aziende ed Enti del comparto, possono fruire anche
su base oraria dei periodi di congedo parentale, anche solo per parte di essi e/o per
periodi definiti, secondo le modalità previste dal presente articolo. Resta ferma la
facoltà del dipendente di interrompere in qualsiasi momento la fruizione del
congedo su base oraria.
2. Ai fini della eventuale fruizione del congedo su base oraria, il monte ore annuale
del congedo residuo fruibile è determinato dall’Azienda ed ente in misura non
superiore al numero delle giornate residue per le ore giornaliere convenzionali di
cui all’art. 27, comma 1 (Orario di lavoro) in relazione alla articolazione oraria del
dipendente.
3. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il monte ore di cui al comma 2 è
riproporzionato, in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa.
4. Qualora il congedo sia fruito per l’intera giornata si determina una decurtazione del
monte ore di cui al comma 2, pari all’orario convenzionale di cui all’art. 27, comma
1 (Orario di lavoro) previsto per l’articolazione oraria del dipendente.
65
5. I congedi parentali ad ore non sono, in ogni caso, fruibili per meno di un’ora e non
riducono le ferie.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 46 (Congedo parentale su base
oraria) del CCNL del 21.5.2018.
Capo IV
Formazione del personale
Art. 46
Principi generali e finalità della formazione
1. Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica
amministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo primario nelle
strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia
dell’attività delle Aziende ed Enti.
2. Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, le Aziende ed
Enti assumono la formazione quale leva strategica per l’evoluzione professionale
e per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari della
modernizzazione e del cambiamento organizzativo, da cui consegue la necessità di
dare ulteriore impulso all’investimento in attività formative.
3. Le attività di formazione sono in particolare rivolte a:
- valorizzare il patrimonio professionale presente nelle Aziende ed Enti;
- assicurare il supporto conoscitivo al fine di assicurare l’operatività dei servizi
migliorandone la qualità e l’efficienza;
- garantire l’aggiornamento professionale in relazione all’utilizzo di nuove
metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante
adeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute,
anche per effetto di nuove disposizioni legislative;
- favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle potenzialità
dei dipendenti in funzione dell’affidamento di incarichi diversi e della
costituzione di figure professionali polivalenti;
- incentivare comportamenti innovativi che consentano l’ottimizzazione dei livelli
di qualità ed efficienza dei servizi pubblici, nell’ottica di sostenere i processi di
cambiamento organizzativo orientati al miglioramento della qualità e della
sicurezza delle cure;
66
- favorire l’interazione multidisciplinare nella prospettiva dell’integrazione dei
servizi territoriali ed ospedalieri per garantire il passaggio delle informazioni
cliniche e la continuità assistenziale.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 64 del CCNL 2.11.2022.
Art. 47
Pianificazione strategica di conoscenze e saperi
1. Le parti riconoscono l’importanza dell’attivazione di percorsi formativi
differenziati per target di riferimento, al fine di colmare lacune di competenze
rispetto ad ambiti strategici comuni a tutti i dipendenti che siano inseriti nell’ambito
di appositi sistemi di accreditamento e che garantiscano alta qualificazione, tra cui
interventi formativi sui temi dell’etica pubblica.
2. Le Aziende ed Enti, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 66, comma 3 del CCNL
2.11.2022 (Destinatari dei processi della formazione) , favoriscono misure
formative finalizzate alla transizione digitale nonché interventi di supporto per
l’acquisizione e l’arricchimento delle competenze digitali, in particolare quelle di
base, quelle relative al lavoro agile e quelle relative alla telemedicina . Per il
personale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico la formazione persegue
in particolare, obiettivi di sviluppo delle competenze alla transizione ecologica e
semplificazione amministrativa promosse dal P iano Nazionale di Ripresa e
Resilienza.
3. Le Aziende ed Enti pianificano altresì programmi finalizzati all’adozione di nuove
competenze e di riqualificazione per i dipendenti anche in relazione al
monitoraggio della performance individuale, al fine di incoraggiare i processi di
sviluppo e trasformazione della Pubblica Amministrazione.
4. Le Aziende ed Enti n ell’ambito dei programmi finalizzati all’adozione di nuove
competenze, favoriscono l a formazione di tutto il personale finalizzata alla
conoscenza dei rischi potenziali per la sicurezza e le procedure da seguire per
proteggere sè stessi ed i colleghi da atti di violenza , attraverso la formazione sui
rischi specifici connessi con l’attività svolta, inclusi i metodi di riconoscimento di
segnali di pericolo o di situazioni che possono condurre ad aggressione,
metodologie per gestire pazienti aggressivi e violenti.
67
Art. 48
Formazione continua, formazione obbligatoria ed ECM
1. La formazione continua e l’ECM costituisc ono requisito indispensabile per
svolgere attività proprie del profilo, al fine di migliorare le competenze
professionali, anche avanzate, ivi incluse quelle informatiche e digitali. Ferma
restando la formazione obbligatoria e facoltativa di cui all’art . 66 del CCNL
2.11.2022 (Destinatari dei processi della formazione), la formazione continua:
- del personale del ruolo sanitario di cui all’art. 16 bis e segg. del D. Lgs. n.
502/1992: è da svolgersi sulla base delle linee generali di indirizzo dei
programmi annuali e pluriennali individuati dalle Regioni e concordati in
appositi progetti formativi presso l’Azienda o Ente e in coerenza con l’assetto
organizzativo e funzionale di ogni singola Azienda o Ente;
- del personale dei restanti ruoli: dovrà in particolare perseguire l’obiettivo dello
sviluppo delle competenze attraverso un processo di apprendimento continuo
che comprende interventi di aggiornamento professionale e di formazione
permanente, consistente in attività di qualificazione specifica per i diversi profili
professionali.
2. L’Azienda e l’Ente garantisce la formazione per l’acquisizione dei crediti formativi
previsti dalle vigenti disposizioni da parte del personale interessato nell’ambito
della formazione obbligatoria , all’interno della quale il dipendente ha titolo a
richiedere al proprio dirigente o responsabile, specifici percorsi di formazione
coerenti con il proprio profilo di inquadramento fino ad un massimo del 30% dei
crediti formativi annuali.
3. Ai dipendenti di tutti i ruoli sono garantite 24 ore annuali destinate alla formazione
continua, alla formazione obbligatoria prevista dalle disposizioni di legge e alle
altre attività formative previste nel piano integrato di attività e organizzazione
(PIAO) aziendale.
4. La formazione di cui al comma 3 rappresenta un diritto-dovere del dipendente e il
personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi
oneri sono a carico dell’Azienda o Ente e rientrano nel finanziamento di cui all’art.
66, comma 13 del CCNL 2.11.2022 (Destinatari dei processi della formazione). Al
fine di consentire la realizzazione del predetto obiettivo formativo potrà essere
rafforzato lo strumento della formazione a distanza (FAD). La relativa disciplina
è, in particolare, riportata nei commi 8 e seguenti dell’art. 66 del CCNL 2.11.2022
(Destinatari e processi della formazione) come integrata dalle norme derivanti dalla
disciplina di sistema adottate a livello regionale.
5. Le parti concordano che - nel caso di mancato rispetto da parte dell’Azienda o Ente
della garanzia prevista dal comma 2 , circa l’acquisizione nel triennio del minimo
68
di crediti formativi da parte del personale interessato - non trova applicazione la
specifica disciplina prevista dall’art. 16 quater del D. Lgs. 502 del 1992. Ne
consegue che, in tali casi, le Aziende ed Enti non possono intraprendere iniziative
unilaterali per la durata del presente contratto.
6. Ove, viceversa la garanzia del comma 2 , venga rispettata, il dipendente che senza
giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti
previsti nel triennio, non potrà partecipare per il triennio successivo alle selezioni
interne a qualsiasi titolo previste.
7. Sono considerate cause di sospensione dell’obbligo di acquisizione dei crediti
formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo
usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a
decorrere dal rientro in servizio del dipendente.
8. La formazione deve, inoltre, essere coerente con l’obiettivo di migliorare le
prestazioni professionali del personale e, quindi, strettamente correlata alle attività
di competenza in base ai piani di cui al comma 1. Ove il dipendente prescelga corsi
di formazione non rientranti nei piani suddetti ovvero corsi che non corrispondano
alle suddette caratteristiche, la formazione - anche quella continua - rientra
nell’ambito della formazione facoltativa per la quale sono utilizzabili gli istituti dei
permessi re tribuiti di cui all’art. 50 comma 1, lett. a) del CCNL 2.11.2022
(Permessi giornalieri retribuiti), dell’art. 62 del CCNL 2.11.2022 (Diritto allo
studio) e dell’art. 68 del CCNL 2.11.2022 (Congedi per la formazione).
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 67 (Formazione continua ed ECM)
del CCNL del 2.11.2022.
Capo V
Politiche e strategie per l’invecchiamento del personale
Art. 49
Obiettivi e strumenti di age management
1. Il progressivo invecchiamento degli organici è uno dei fenomeni che ha avuto e sta
avendo maggior impatto sull’organizzazione e sul funzionamento delle Aziende
sanitarie pubbliche. E’ necessario attivare azioni per definire politiche e regole di
gestione d el personale che si basino esplicitamente sulla gestione dell’età,
considerata la forte relazione tra limitazioni lavorative, logoramento del personale
69
dovuto anche a fenomeni di burn out e l’età anagrafica dei lavoratori che incidono
in modo significativo sul saldo futuro tra assunzioni e dimissioni del personale.
2. Le aziende ed enti, devono porre particolare attenzione al fenomeno dell’aumento
dell’età media del personale e metteranno in atto tutte le strategie necessarie
finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- valorizzare la persona lungo l’intero percorso della vita lavorativa, ampliandone
le opportunità di espressione e di sviluppo professionale;
- sostenere le migliori condizioni di salute possibili, prevenendo l’insorgenza di
malattie professionali e infortuni sul lavoro;
- promuovere ambiti lavorativi che sostengano la produttività individuale e
l’efficacia dell’organizzazione, sostenendo le specificità della persona.
3. La realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2, per il personale che abbia
superato la soglia di 60 anni di età anagrafica potrà avvenire, tenendo conto dei
diversi livelli di relazioni sindacali previsti dal CCNL, attraverso:
- la riduzione del numero di turni notturni;
- la riduzione della durata del turno;
- priorità, in subordine all’ art. 52 , comma 8 (Rapporto di lavoro a tempo
parziale), nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale;
- facilitazione all’accesso al lavoro agile ai sensi dell’art. 28, comma 3 (Accesso
al lavoro agile) e al lavoro da remoto di cui all’art. 30 (Lavoro da remoto);
- l’esonerabilità dai turni notturni e dai servizi di pronta disponibilità;
- l’impiego in attività di affiancamento/tutoraggio per il personale neo
inserito/neoassunto, durante l’orario di servizio, con conseguente riduzione del
tempo impiegato nello svolgimento delle attribuzioni proprie del profilo e
dell’incarico.
4. Le aziende ed enti monitorano, con cadenza annuale, l’attuazione delle politiche di
age management poste in essere.
70
TITOLO V TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Lavoro a tempo determinato
Art. 50
Contratto di lavoro a tempo determinato
1. Le Aziende ed Enti possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di
personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle previsioni
dell’art.36 del D.Lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, delle previsioni degli
artt. 19 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle
vigenti disposizioni di legge in materia.
2. I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi e tra un contratto e
quello successivo è previsto un intervallo di almeno dieci giorni dalla data di
scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni dalla
data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi. Per il personale
sanitario, il relativo limite di durata massima dei contratti a tempo determinato, ivi
compresi gli eventuali rinnovi, dovrà essere individuato dalla singola Azienda o
Ente in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi
sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e in conformità alle linee di
indirizzo emanate dalle regioni. Comunque, anche per tale personale, la deroga alla
durata massima non può superare i dodici mesi.
3. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di
somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascuna Azienda o Ente
complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo
indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con
arrotondamento dei decimali all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore
a 0,5. Per le Aziende ed Enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile
la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in
corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in servizio al momento dell’assunzione.
4. Sono esenti dal limite di cui al comma 3 i contratti a tempo determinato stipulati
per le seguenti fattispecie purchè abbiano carattere di temporaneità:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione
finalizzati a all’accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessità delle Aziende ed Enti di nuova istituzione;
71
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o
che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità.
5. Le Aziende ed Enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel
rispetto dei principi di cui all’art. 35 del D. Lgs. n.165/2001, le procedure selettive
per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, tenuto
conto della programmazione dei fabbisogni del personale di cui all’art. 6 del D.Lgs.
n. 165 del 2001.
6. Nell’ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono ricomprese anche le
seguenti ipotesi di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine:
a) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi
compreso il personale che fruisce dei congedi previsti dagli articoli 4 e 5, della
legge n. 53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro
programmate, con l’esclusione delle ipotesi di sciopero, l’assunzione a tempo
determinato può essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare
l’affiancamento del lavoratore che si deve assentare;
b) sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di
congedo di maternità, di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio,
di cui agli artt.16, 17 , 27 -bis, 28 , 32 e 47 del D.Lgs.n.151/2001; in tali casi
l’assunzione a tempo determinato può avvenire anche trenta giorni prima
dell’inizio del periodo di astensione.
7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 6, l’Azienda o Ente può procedere ad
assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore,
diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al
conferimento di mansioni superiori ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs.n.165/2001 e
dell’art. 28 del CCNL del 7.4.1999 (Mansioni superiori) a quelle proprie del
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
8. Nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 6, nel contratto individuale è
specificata per iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente
sostituito, intendendosi per tale non solo il dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto, ma anche l’altro dipendente di fatto sostituito nella
particolare ipotesi di cui al precedente comma 7. La durata del contratto può
comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il passaggio delle
consegne.
9. L'assunzione con contratto a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero
a tempo parziale.
10. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla
scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data,
72
comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito, nel caso di contratto a
tempo determinato stipulato per ragioni sostitutive.
11. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, e fermo restando quanto
stabilito dal comma 2 con riguardo al personale sanitario, nel caso di rapporti di
lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso
lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di
mansioni della medesima categoria, è possibile derogare alla durata massima di
trentasei mesi di cui al comma 2. Tale deroga non può superare i dodici mesi e può
essere attuata esclusivamente nei seguenti casi:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione
finalizzati a all’accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessità delle Aziende ed Enti di nuova istituzione;
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o
che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;
e) rinnovo o proroga di un contributo finanziario.
12. Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs.n.81/2015, in deroga alla generale
disciplina legale, nei casi di cui al comma 11 e fermo restando quanto stabilito dal
comma 2 con riguardo al personale sanitario, l’intervallo tra un contratto a tempo
determinato e l’altro, nell’ipotesi di successione di contratti, può essere ridotto a 5
giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a 10 giorni per i contratti
superiori a sei mesi.
13. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs.
n. 165/2001.
14. Per le assunzioni a tempo determinato, restano fermi i casi di esclusione previsti
dall’art. 20 del D.Lgs. n. 81 del 2015.
15. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 70 (Contratto di lavoro a tempo
determinato) del CCNL del 2.11.2022.
Art. 51
Trattamento economico – normativo del personale con contratto a tempo
determinato
1. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e
normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto
73
a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine, con
le precisazioni delle seguenti lettere e dei successivi commi:
a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite
annuale stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica
amministrazione, ai sensi dell’ art. 35 , comma 4 (Ferie e recupero festività
soppresse); nel caso in cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a
tempo indeterminato o determinato comunque già intervenuti, anche con altre
amministrazioni, pure di diverso comparto, il lavoratore abb ia comunque
prestato servizio per più di tre anni, le ferie maturano, in proporzione al servizio
prestato, entro il limite annuale di 28 o 32 giorni, stabilito dall’art. 35 commi 2
e 3 (Ferie e recupero festività soppresse), a seconda della articolazione
dell’orario di lavoro rispettivamente su cinque o sei giorni;
b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto compatibili - i criteri
stabiliti dall’ art. 40 (Assenze per malattia) , si applica l’art. 5 del D.L. 12
settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre
1983 n. 638 ai fini della determinazione del periodo in cui è corrisposto il
trattamento economico; definiti i periodi retribuiti, il trattamento e conomico
spettante è quello stabilito secondo i criteri di cui all’ art. 40 , comma 1 1,
(Assenze per malattia), in misura proporzionalmente rapportata alla durata del
contratto. Se il periodo retribuibile è inferiore o uguale a due mesi , il
trattamento economico è corrisposto comunque in misura intera; il trattamento
economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto
di lavoro;
c) il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può
in ogni caso superare il termine massimo fissato dall’ art. 40 (Assenze per
malattia);
d) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un
massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di
matrimonio ai sensi dell’art . 50 , comma 2 del CCNL 2.11.2022 (Permessi
giornalieri retribuiti);
e) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a
sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, oltre ai
permessi di cui alla lett. d), sono concessi i seguenti permessi:
- permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di cui all’art. 51 del
CCNL 2.11.2022 (Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari);
- permessi per esami o concorsi o per aggiornamento professionale
facoltativo di cui all’art. 50, comma 1, lettera a) del CCNL 2.11.2022
(Permessi giornalieri retribuiti). Per il diritto allo studio, resta fermo quanto
previsto all’art. 62, comma 2 del CCNL 2.11.2022 (Diritto allo studio);
74
- permessi di cui all’art. 54 del CCNL 2.11.2022 (Permessi e assenze per
l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami
diagnostici);
- permessi per lutto di cui, all’art . 50 comma 1 , lettera b) del CCNL
2.11.2022 (Permessi giornalieri retribuiti).
f) il numero massimo annuale dei permessi di cui alla lettera e) deve essere
riproporzionato in relazione alla durata temporale nell’anno del contratto a
termine stipulato, salvo il caso dei permessi per lutto; l’eventuale frazione di
unità derivante dal riproporzionamento è arrotondata all’unità superiore,
qualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5;
g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da
specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge
104/1992 s.m.i. e la legge n.53/2000 ivi compresi i permessi per lutto ai quali
si applica la disciplina legale nei casi di rapporto di durata inferiore a sei mesi;
h) nel caso di assunzione a tempo indeterminato nell’Azienda o Ente o presso altre
Aziende od Enti del SSN, l’utilizzo dei permessi previsti dall’art. 50 del CCNL
2.11.2022 (Permessi giornalieri retribuiti), dall’art. 51 del CCNL 2.11.2022
(Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari) e dall’art. 54 del
CCNL 2.11.2022 (Permessi e assenze per l’espletamento di visite, terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici) deve tenere conto del numero
dei permessi di cui alla lettera e), già fruiti con contratti a tempo determinato,
svolti nello stesso anno solare.
2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del
rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la
disciplina, dell’art. 25 (Periodo di prova), non superiore comunque a due settimane
per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata
superiore. In deroga a quanto previsto dall’art. 25 (Periodo di prova), in qualunque
momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza
obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di
sospensione indicati nei citati articoli. Il recesso opera dal momento della
comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall’Azienda o Ente deve
essere motivato.
3. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in
generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il
disposto del comma 2, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei
documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li
presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per
l’assunzione, il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l’applicazione
dell’art. 2126 c.c.
75
4. In tutti i casi in cui il CCNL prevede la cessazione del rapporto con preavviso o
con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli
previsti dal comma 10 dell’art. 50 (Contratto di lavoro a tempo determinato) e del
comma 2 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il
termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni
contrattualmente stabilito e, comunque, non può superare i 30 giorni nelle ipotesi
di durata dello s tesso superiore all’anno. In caso di dimissioni del dipendente, i
termini sono ridotti alla met à, con arrotondamento all’unità superiore
dell’eventuale frazione di unità derivante dal computo.
5. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, possono essere
adeguatamente valutati, nell’ambito delle procedure di reclutamento della stessa o
di altra amministrazione, secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di tali
periodi ed alla corrispondenza tra professionalità richiesta nei posti da coprire ed
esperienza maturata nei rapporti di lavoro a termine.
6. Le Aziende ed Enti assicurano ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato interventi informativi e formativi, con riferimento sia alla tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le previsioni del D. Lgs. n.
81/2008, sia alle prestazioni che gli stessi sono chiamati a rendere, adeguati
all’esperienza lavorativa, alla tipologia dell’attività ed alla durata del contratto; ad
essi si applicano le norme relative alla formazione del personale.
7. In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a
tempo determinato già prestati dal dipendente presso la medesima Azienda o Ente,
nel medesimo profilo e area di inquadramento, concorrono a determinare
l’anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l’applicazione di determinati
istituti contrattuali.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 71 (Trattamento economico –
normativo del personale con contratto a tempo determinato) del CCNL del
2.11.2022.
76
Capo II
Lavoro a tempo parziale
Art. 52
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Le Aziende ed Enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree e dei profili a tal fine individuati
nell’ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti
disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su
richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della
dotazione organica di ciascun profilo professionale, rilevata al 31 dicembre di ogni
anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,
i lavoratori già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza periodica.
Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o
autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’Azienda o Ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, può
concedere la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità
di cui al comma 11, oppure negare con atto motivato la stessa qualora:
a) sia stato già raggiunto il limite di cui al comma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato che il lavoratore intende svolgere
comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di
servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di
incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si
determini un pregiudizio alla funzionalità del servizio.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di
lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle
previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’art.
73 del D.L. n. 112/2008.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione
lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere
un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche
mediante l’iscrizione ad albi professionali, nel rispetto delle vigenti norme in
77
materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono
tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’Azienda o Ente nel quale prestano
servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa
esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni personali o familiari,
preventivamente individuate dalle Aziende ed Enti in sede di contrattazione
integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile:
- elevare il contingente di cui al comma 2 di un ulteriore 10 %;
- consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale anche per periodi brevi non inferiori a tre mesi e non superiori a sei
mesi.
In tali casi:
a) in deroga alle procedure di cui al comma 3, le domande sono comunque
presentate senza limiti temporali;
b) è possibile derogare alle disposizioni procedurali del presente articolo
incompatibili con l’urgenza e la brevità della durata del rapporto a tempo
parziale, con riferimento in particolare al termine di cui al comma 4.
8. Nella valutazione delle domande, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’art.8, commi 4 e 5, del
D.Lgs.n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la
prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri
familiari conviventi, senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a
programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del D. Lgs. n.
81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali,
l’Azienda o Ente dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale
entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono
considerate ai fini del raggiungimento dei contingenti fissati nei commi 2 e 7.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro
stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di
lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione
temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno
78
e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è
articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante
rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene
mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i
medesimi elementi di cui al comma 10 nonché l’eventuale durata del rapporto di
lavoro a tempo parziale.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo
pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un
biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza
del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale
disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano
regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di
chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla
data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e
nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.
14. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 73 (Rapporto di lavoro a tempo
parziale) del CCNL del 2.11.2022.
79
TITOLO VI
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 53
Termini di preavviso
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con
preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso i relativi
termini sono fissati come segue:
a. 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
b. 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
c. 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
Per anzianità deve intendersi quella maturata presso l’Azienda o Ente in cui si
verifica la risoluzione salvo il caso in cui il dipendente provenga da un’altra
amministrazione mediante il passaggio diretto di personale ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. 165/2001.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla
metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui ai
commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo
della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L’Azienda o Ente
ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza
pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di
lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di
preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. Durante il periodo di preavviso , compatibilmente con le esigenze organizzative e
tenuto conto del le esigenze del dipendente , è consentita la fruizione delle ferie a
giornata intera.
7. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento dell’inidoneità
permanente e assoluta di cui all’art. 40, comma 5 (Assenze per malattia), l'Azienda
80
o Ente corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo
quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché, ove consentito ai sensi dell’ art. 35
comma 1 1 (Ferie e recupero festività soppresse), una somma corrispondente ai
giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione
fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute nel caso di ricovero
ospedaliero di cui all’art. 40 comma 11, lett. a) (Assenze per malattia).
10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 85 (Termini di preavviso) del
CCNL del 2.11.2022.
81
TITOLO VII
ISTITUTI NORMO-ECONOMICI
Art. 54
Patrocinio legale
1. L’Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi
l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del
dipendente per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio ed
all’adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che
non sussista un presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ogni onere di
difesa per tutti i gradi del giudizio - ivi inclusi gli oneri relativi ai consulenti tecnici
e alle fasi prelim inari, ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del
giudizio - facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione
all’interessato per il relativo assenso. Il dipendente può individuare un legale o un
consulente tecnico diversi, proponendoli all’azienda o ente, che decide in merito.
2. Qualora non abbia trovato applicazione il comma 1 e il dipendente, sempre a
condizione che non sussista conflitto d’interesse, intenda comunque nominare un
legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a
disposizione ai sensi del comma 1, previa comunicazione all’azienda o ente che
può motivatamente esprimere il suo diniego nei successivi 15 giorni, i relativi oneri
sono interamente a carico dell’interessato, fatto salvo il rimborso di cui al periodo
successivo. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma
1 e, nell’ambito del procedimento penale, con sentenze o decreti di assoluzione, di
archiviazione o di non luogo a procedere, che abbiano valore di cosa giudicata
perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso o per
infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato, l’Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel
limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma
1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri
minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al
dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto
conflitto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i procedimenti
amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal
giudice.
3. Nel caso di diniego dell’Azienda o Ente ai sensi del comma 2, qualora il dipendente
intenda comunque nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia,
anche a supporto, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento i
relativi oneri restano interamente a suo carico.
82
4. I costi sostenuti dall’Azienda o Ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con
riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle
altre analoghe misure di cui all’art. 86 (Coperture assicurative per la responsabilità
civile) del CCNL 2.11.2022.
5. L’azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza
passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa
grave, tutti gli oneri sostenuti dall’Azienda o Ente per la sua difesa ivi inclusi gli
oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 88 del CCNL del 2.11.2022.
Art. 55
Patrocinio legale in caso di aggressioni
1. L’Azienda e Ente è tenuta a garantire la sicurezza del lavoratore nel luogo di lavoro
attuando tutte le iniziative più opportune per la tutela dello stesso.
2. L’Azienda e Ente nell’ipotesi di aggressione nei confronti del personale dipendente
ad opera di terzi, assume ogni onere di difesa per tutti i gradi del giudizio - ivi
inclusi gli oneri relativi ai consulenti tecnici e alle fasi preliminari, ove
propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio - facendo assistere il
dipendente da un legale, previa comunicazione all’interessato per il relativo
assenso. Il dipendente può individuare un legale o un consulente tecnico diversi,
proponendoli all’azienda o ente, che decide in merito.
3. L’Azienda, nei casi previsti al comma 2, può costituirsi parte civile.
4. Nell’ipotesi di aggressione l’Azienda può prevedere per il personale dipendente un
supporto psicologico ove richiesto dal dipendente.
5. L’Azienda o Ente per l’applicazione del presente articolo può prevedere la
copertura del rischio mediante specifica polizza assicurativa o altre analoghe
misure.
83
Art. 56
Welfare integrativo
1. Le Aziende ed Enti disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all’art.
9 comma 5 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), la
concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri
dipendenti, tra i quali:
a. iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);
b. supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli;
c. contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
d. prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del
credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non
differibili;
e. polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario
nazionale anche a copertura di particolari eventi avversi (es. ictus, infarto, ecc.)
aggiuntivi a quanto già indicato dall’art . 86 (Coperture assicurative per la
responsabilità civile) del CCNL 2.11.2022;
f. contribuzione delle spese per l’attivazione di convenzioni per asili nido ove non
presenti in azienda;
g. incentivazione alla mobilità sostenibile;
h. altri benefici che, in base alle vigenti norme fiscali, non concorrono a formare
il reddito di lavoro dipendente.
2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti
mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da
precedenti norme di legge o delle disponibilità di cui all’art. 64, comma 5 (Fondo
premialità e condizioni di lavoro) nei limiti ivi indicati.
3. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 89 del CCNL del 2.11.2022.
Art. 57
Trattenute in caso di sciopero
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle
retribuzioni sono limitate alla effettiva durata della astensione dal lavoro e,
comunque, in misura non inferiore a un’ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora è
pari alla retribuzione di cui all’ art. 5 9, comma 2, lett. b) (Retribuzione e sue
definizioni) diviso 156.
2. Per gli scioperi di durata pari all’intera giornata lavorativa, ai sensi del comma 3
dell’art. 59 (Retribuzione e sue definizioni), la trattenuta è pari alla retribuzione di
cui al comma 2, lett. b) del medesimo articolo, diviso 26.
84
3. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 42 CCNL integrativo del
20.9.2001.
Art. 58
Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria del personale
1. La mobilità volontaria tra Aziende ed Enti è disciplinata dall’art. 30, del D. lgs. n.
165/2001.
2. Al fine di rendere maggiormente trasparente l’istituto della mobilità volontaria, è
stabilito quanto segue:
a) la mobilità avviene nel rispetto dell ’area e del profilo professionale dei
dipendenti in relazione al posto da coprire. Resta fermo quanto previsto all’art.
19 comma 3 (Progressione economica all’interno delle aree) del CCNL
2.11.2022 e all’art. 23 commi 2 e 3 del CCNL 2.11.2022 ( Disposizioni
particolari sulla conservazione del trattamento economico in godimento);
b) il bando, emanato con cadenza almeno annuale, entro il 31 marzo, e pubblicato
sul sito web aziendale, riporta i profili ricercati dall’Azienda e indica procedure
e criteri di valutazione, dando almeno 30 giorni di tempo per la presentazione
delle domande;
c) la partecipazione è consentita a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti di
esperienza e competenza indicati nel bando;
d) la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro;
e) il fascicolo personale segue il dipendente trasferito;
f) fermo restando che l’attivazione della mobilità richiede il consenso dell’ente o
azienda di appartenenza, la partecipazione al bando avviene anche senza il
preventivo assenso della stessa. L’Azienda o Ente di appartenenza, ricevuta la
richiesta di assenso, risponde motivatamente entro 30 giorni.
3. Nell’applicazione del comma 2, le Aziende ed Enti danno priorità alle domande
per gravi e documentate esigenze di salute, per ricongiungimento del coniuge o
figli minori affidatari o per esigenze connesse all’assistenza ai figli minori o inabili
e ai genitori.
4. Il personale ammesso a particolari corsi di formazione o di aggiornamento di durata
superiore ad un anno (quali ad esempio corsi post – universitari, di
specializzazione, di management e master) a seguito dei relativi piani di
investimento dell’azienda o e nte deve impegnarsi a non accedere alla mobilità
volontaria se non siano trascorsi due anni dal termine della formazione.
85
5. Resta consentita la mobilità per interscambio/compensazione ai sensi dell’art. 29
bis e 30 del D. Lgs 165/2001 e relative disposizioni applicative.
6. La mobilità volontaria non comporta l’assoggettamento al periodo di prova
secondo quanto disposto dall’art. 25, commi 11 e 12, (Periodo di prova).
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 63 del CCNL del 2.11.2022
(Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria del personale).
86
TITOLO VIII
TRATTAMENTO ECONOMICO
Capo I
Struttura della retribuzione ed incrementi tabellari
Art. 59
Retribuzione e sue definizioni
1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento
economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa prevede diverse
modalità temporali di erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:
a) retribuzione mensile: costituita dal valore economico dello stipendio tabellare
mensile previsto per la posizione di ingresso per ciascuna area.
b) retribuzione base mensile: costituita dal valore della retribuzione mensile di cui
alla lettera a) e dai differenziali economici di professionalità;
c) Retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile
di cui alla lettera b) e da lle altre voci del trattamento fondamentale,
dall’indennità di posizione o indennità di funzione di parte variabile, da
indennità a carattere fisso e continuativo, comunque denominate, corrisposte a
carico dei Fondi, per dodici mensilità.
d) retribuzione globale di fatto annuale: costituita dall’importo della retribuzione
individuale mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima
mensilità per le voci che sono corrisposte anche a tale titolo nonché l’importo
annuo della r etribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite
nell’anno di riferimento non ricomprese nella lettera c); sono escluse le somme
corrisposte a titolo di rimborso spese per il trattamento di trasferta o come equo
indennizzo.
3. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni
mensili di cui al comma 2 per 26.
4. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di
cui al comma 2 per 156.
87
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 94 del CCNL del 2.11.2022
(Retribuzione e sue definizioni).
Art. 60
Tredicesima mensilità
1. Le amministrazioni corrispondono una tredicesima mensilità nel periodo compreso
tra il 15 ed il 21 dicembre di ogni anno. Qualora, nel giorno stabilito, ricorra una
festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno
lavorativo.
2. L’importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile
di cui all'art. 59 comma 2, lett. c) (Retribuzione e sue definizioni) - con esclusione
dell’indennità professionale specifica, dell’indennità di specificità infermieristica,
dell’indennità tutela del malato e promozione della salute e delle altre indennità la
cui corresponsione sia stabilita per dodici mensilità - spettante nel mese di
dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio
continuativo dal primo gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.
4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di
cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di
un dodicesimo per ogni mese intero di servizio prestato e, per le frazioni di mese,
in ragione d i un trecentosessantacinquesimo per i giorni prestati nel mese, ed è
calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 2
spettante al lavoratore nell'ultimo mese di servizio.
5. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi
personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la
privazione del trattamento economico.
6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il
rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa
proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche
discipline previste da disposizioni legislative , ed in particolare quanto previsto
all’art. 34, comma 5 del D.Lgs. 151/2001 e smi, e contrattuali vigenti.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 96 (Tredicesima mensilità) del
CCNL 2.11.2022.
88
Art. 61
Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari già previsti dal CCNL 2.11.2022 del Comparto sanità e dal
CCNL del Comparto Sanità - sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria
e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria del 21.2.2024, sono incrementati:
- per l’anno 2022: di importi mensili lordi corrispondenti all’anticipazione di
cui all’art. 47-bis, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001 già erogata in tale anno ai
sensi dell’art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;
- per l’anno 2023: di importi mensili lordi per tredici mensilità corrispondenti
all’anticipazione di cui all’art. 47 -bis, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001 già
erogata in tale anno ai sensi dell’art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;
- con decorrenza dall’1.1.2024: degli importi mensili lordi per tredici mensilità
indicati nelle allegate Tabelle 1a e 1b, i quali riassorbono e ricomprendono gli
importi di cui ai precedenti due alinea.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del
comma 1, a decorrere dall’1.1.2024 sono rideterminati nelle misure di cui alle
allegate Tabelle 2a e 2b.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’anticipazione
di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art.
1, comma 609 della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere
dall’1.1.2024, ai sensi dell’art. 1, comma 28 della legge n. 213/2023. L’erogazione
disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 145/2013, per le
Aziende, enti ed Istituti che vi abbiano provveduto, costituisce anticipazione di
quanto dovuto, per l’anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea.
Art. 62
Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente contratto alle
scadenze e gli importi previsti dalle tabelle di cui all’ art. 61 (Incrementi degli
stipendi tabellari) hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul
trattamento di quiescenza sull’indennità premio di servizio, sul trattamento di fine
rapporto, sull’indennità di cui all’art. 68, comma 7 del CCNL 21 maggio 2018
(Sospensione cautelare in caso di procedimento penale), sulle ritenute assistenziali
e previdenziali e relat ivi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti
dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso nonché
quella prevista dall’art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione del rap porto di lavoro. Per quanto riguarda il lavoro
straordinario gli incrementi previsti dal presente contratto alle scadenze e negli
89
importi previsti dalle tabelle di cui all’ art. 61 (Incrementi degli stipendi tabellari)
hanno effetto con la decorrenza ivi indicata.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’ art. 61 (Incrementi degli
stipendi tabellari) sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi
previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza del presente contratto.
Capo II
Fondi
Art. 63
Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali
1. Sono confermate le modalità di costituzione e di utilizzo del “ Fondo incarichi,
progressioni economiche e indennità professionali ” di cui all’art. 102 del CCNL
2.11.2022, con le integrazioni di cui al presente articolo.
2. A decorrere dall’1.1.2024 la parte stabile del fondo di cui al presente articolo è
incrementata di un importo, su base annua, pari a Euro 45,15 pro-capite annui,
applicato al numero di dipendenti destinatari del presente CCNL in servizio al
31.12.2021.
Art. 64
Fondo premialità e condizioni di lavoro
1. Sono confermate le modalità di costituzione e di utilizzo del “ Fondo premialità e
condizioni di lavoro” di cui all’art. 103 del CCNL 2.11.2022, con le modifiche ed
integrazioni di cui al presente articolo.
2. A decorrere dall’ 1.1.2024 la parte stabile del fondo di cui al presente articolo è
incrementata di un importo, su base annua, pari a Euro 54,95 pro-capite annuo,
applicato al numero di dipendenti destinatari del presente CCNL in servizio al
31.12.2021.
3. Le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili, sulla base
del piano di riparto tra le aziende e gli enti, effettato a livello regionale previo
confronto:
90
- ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. e) (Confronto regionale): dal 2023 con le
ulteriori risorse annualmente rese disponibili per l’indennità di pronto soccorso
di cui all’ art. 69 (Indennità di pronto soccorso) in base alle vigenti norme di
legge nazionali, sulla base dei coefficienti percentuali di cui all’allegata Tabella
5;
- ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. f) (Confronto regionale): dal 2024 con le
risorse di cui all’art. 1, comma 238 della legge 30/12/2023, n. 213 secondo il
piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale. Tali risorse sono
integralmente destinate ai premi collegati alla performance individuale di cui
all’art. 103, comma 10, lett. c) del CCNL 2.11.2022, tenuto conto del comma
11 del medesimo articolo, secondo i criteri di cui all’art. 9, comma 5, lett. b)
(Contrattazione collettiva inte grativa: soggetti e materie), con prioritaria
destinazione al personale infermieristico in misura comunque non superiore al
20% dello stipendio tabellare dell’area di inquadramento.
4. In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30
dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, le
disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili, a valere su
risorse variabili a carico dei bilanci delle aziende o degli enti, di un importo non
superiore a Euro 71,79 annui pro -capite, applicati alle unità di personale
destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2021 da destinare,
prioritariamente all’elevazione, prevista dall’art. 9, comma 5, lett. k), dell’indennità
di turno notturno di cui all’art. 67, comma 3.
5. La contrattazione integrativa di cui all’art. 9, comma 5, lett. a) può destinare a
welfare integrativo, secondo la disciplina di cui all’art. 103, comma 9, lett. d) del
CCNL sottoscritto il 2/11/2022 e di cui all’ art. 56 del presente CCNL, una quota
delle complessive disponibilità del fondo di cui al presente articolo.
Capo III
Sistema indennitario
Art. 65
Indennità di specificità infermieristica
1. Il valore dell’indennità infermieristica di cui all’art. 104 del CCNL 2.11.2022 è
rivalutata negli importi mensili e con le decorrenze indicate ne ll’allegata Tabella
3.
91
Art. 66
Indennità tutela del malato e promozione della salute
1. Il valore dell’i ndennità tutela del malato e promozione della salute di cui all’art.
105 del CCNL 2.11.2022 è rivalutata negli importi mensili e con le decorrenze
indicate nell’allegata Tabella 4.
Art. 67
Indennità di turno, di servizio notturno e festivo
1. L’indennità di cui al presente articolo è finalizzata a riconoscere il disagio del
personale derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro.
2. Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell’area del personale
di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione
dell’Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente
articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il
giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,0 7 per ogni giornata
di effettivo lavoro. Tale indennità:
- è corrisposta anche al personale che opera su un solo turno;
- non è corrisposta al personale esentato dal medico competente
dall’effettuazione dei turni;
- non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata.
3. Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree compete una indennità oraria per il
servizio notturno effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo, pari a 4,00
euro, eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa.
4. Per il servizio prestato in giorno festivo compete un’indennità oraria pari a euro
2,55 lorde.
5. Le indennità di cui al presente articolo compensano interamente il disagio derivante
dalla particolare articolazione dell’ordinario sviluppo del turno. L’attività prestata
dal personale in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente
da effettuarsi entro trenta giorni, ferme restanti le indennità di cui ai commi 3 e 4,
alternativamente:
a) a equivalente riposo compensativo;
b) alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni
previste per il lavoro straordinario di cui all’art. 47, comma 8 del CCNL
2.11.2022 (lavoro straordinario);
c) l’applicazione dell’art. 48 del CCNL 2.11.2022 (Banca delle ore).
92
6. Le indennità di cui al presente articolo sono cumulabili tra di loro e sono finanziate
con il fondo di cui all’art. 64 (Fondo premialità e condizioni di lavoro).
7. Il presente articolo sostituisce l’art. 106 del CCNL 2.11.2022 ( Indennità di turno,
di servizio notturno e festivo).
Art. 68
Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi
1. Le indennità di cui al presente articolo è destinata al personale, con esclusione
dell’area del personale di elevata qualificazione, che presta il proprio lavoro presso
Unità Operative o Servizi particolarmente disagiati.
2. Il personale assegnato alle UO/Servizi di malattie infettive e discipline equipollenti
così come individuate dal DM 30.1.1998 e s.m.i., i gruppi operatori e le terapie
intensive, le terapie sub-intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le UO/Servizi di
emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza
domiciliare presso l’utente, i servizi per le dipendenze , le UO/Servizi di sanità
penitenziaria, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza,
negli importi di seguito indicati:
Destinatari Importo giornaliero
Personale del ruolo sanitario, sociosanitario e tecnico delle aree
dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e
degli operatori
5,00
Profilo di operatore tecnico addetto all’assistenza dell’area del
personale di supporto 1,50
Nel caso di assegnazione del personale a più servizi, viene corrisposta una
indennità.
3. Le UO/Servizi e gli importi di cui al comma 2 possono essere integrati dalle aziende
in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 9, comma 5, lett. k) tenuto
conto della consistenza del fondo e in conformità alle disposizioni legislative
vigenti in materia di organizzazione.
4. L’indennità di cui al presente articolo compensa interamente il disagio del
personale assegnato in particolari unità operative o servizi ed è finanziata con il
fondo di cui all’art. 64 (Fondo premialità e condizioni di lavoro).
5. Il presente articolo sostituisce l’art. 107, commi 1, 2, 3, 5 e 6 del CCNL 2.11.2022.
93
Art. 69
Indennità di pronto soccorso
1. Dall’anno 2023, le complessive risorse annualmente disponibili per l’indennità di
pronto soccorso di cui all’art. 107, comma 4 del CCNL 2.11.2022, previste dalle
vigenti norme di legge nazionali , ivi compresi gli incrementi da queste ultime
disposti alle relative decorrenze , sono ripartite tra le regioni sulla base dei
coefficienti percentuali di cui all’allegata Tabella 5.
2. I valori dell’indennità di pronto soccorso stabiliti in sede aziendale ai sensi dell’art.
107, comma 4 del CCNL 2/11/2022 sono differenziati per figura professionale,
fermo restando il monte complessivo delle risorse attribuite a ciascuna azienda ,
sulla base di criteri da definire in sede di confronto regionale.
3. In conseguenza di quanto previsto al comma 1, con le decorrenze stabilite dalle
citate norme di legge, i valori dell’indennità di pronto soccorso già riconosciuti in
base alle previsioni di cui all’art. all’art. 107, comma 4 del CCNL 2.11.2022 sono
incrementati in base alle risorse annualmente attribuite a ciascuna azienda o ente,
ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. e) e confluiscono nel Fondo di cui all’ art. 64
(Fondo premialità e condizioni di lavoro).
4. L’indennità di cui al presente articolo compensa interamente il disagio del
personale assegnato ai servizi di pronto soccorso ed è finanziata con il fondo di cui
all’art. 64 (Fondo premialità e condizioni di lavoro).
94
ALLEGATO A
Sostituisce Allegato A del CCNL 2.11.2022
DECLARATORIA DELLE AREE E DEI PROFILI
AREA DEL PERSONALE DI SUPPORTO
Appartengono a questa Area i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che
richiedono conoscenze che consentono di eseguire interventi manuali e/o tecnici
nonché attività amministrative semplici con l’ausilio di idonee attrezzature e tecnologie
e nell’ambito delle istruzioni fornite.
Profili professionali del ruolo tecnico
Operatore tecnico
Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati
dalle singole Aziende o Enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge
attività ed esegue interventi manuali e/o tecnici, anche di manutenzione, relativi al
proprio mestiere, con l’ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo
cura delle stesse.
Requisiti per l’accesso : assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di
istruzione secondaria di primo grado, unitamente - ove necessari - a specifici titoli
e/o abilitazioni professionali o attestati di qualifica.
Profili professionali del ruolo amministrativo
Coadiutore Amministrativo
Svolge nell’unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad
esempio, la classificazione, l’archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione
di documenti e modulistica, con l’applicazione di schemi predeterminati,
operazioni semplici di natura contabile, la stesura di testi mediante l’utilizzo di
tecnologie dell’informazione, l’attività di sportello.
95
Requisiti per l’accesso : diploma di istruzione secondaria di primo grado,
unitamente al possesso di conoscenze informatiche di base.
AREA DEGLI OPERATORI
Appartengono a questa Area i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che
richiedono conoscenze teoriche e informatiche di base relative allo svolgimento dei
compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche , in collaborazione con
personale qualificato e sulla base di precise attribuzioni e indicazioni, riferite alle
proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e
responsabilità nell’ambito di prescrizioni di massima.
Profili professionali del ruolo sociosanitario
Operatore sociosanitario
Svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo
socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente
ospedaliero e al domicilio dell’utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna
secondo le proprie competenze – dei collaboratori professionali preposti
all’assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori,
secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell’operatore
sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire:
-assistenza diretta e di supporto alla gestione dell’ambiente di vita;
-intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
-supporto gestionale, organizzativo e formativo.
Requisiti per l’accesso : possesso dell’attestato di qualifica di Operatore Socio
Sanitario, conseguito a seguito del superamento del corso di formazione, previsto
dall’Accordo Stato -Regioni del 22 febbraio 2001 e pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 91 del 19 aprile 2001.
96
Profili professionali del ruolo tecnico
Operatore tecnico specializzato
Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati
dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge
attività particolarmente qualificate o che presuppongono specifica esperienza
professionale ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione,
relativi al proprio mestiere, con l’ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature
avendo cura delle stesse.
Requisiti per l’accesso : diploma di istruzione secondaria di primo grado,
unitamente - ove necessari - a specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati
di qualifica di mestiere già indicate per gli operatori tecnici, e cinque anni di
esperienza professionale nel corrispondente profilo in pubbliche amministrazioni o
imprese private. Per i seguenti mestieri occorre, in particolare il possesso del titolo
a fianco indicato:
- conduttore di generatori a vapore: abilitazione specifica;
- cuoco: diploma di scuola professionale alberghiera;
- elettricista e l’idraulico impiantista manutentore: attestato di qualifica;
- autista di ambulanza: il titolo prescritto dalla vigente normativa per la guida dei
mezzi di emergenza . Tenuto conto - per quest’ultimo - di quanto stabilito
nell’Accordo tra Ministro della Salute e le Regioni e le Province autonome del
22 maggio 2003 (pubblicato sulla G.U. n. 196 del 25 agosto 2003) l’autista di
ambulanza può svolgere anche attività come soccorritore qualora sia in
possesso della formazione specifica.
Profili professionali del ruolo amministrativo
Coadiutore Amministrativo senior
Svolge nell’unità operativa di assegnazione attività amministrative di una certa
complessità, quali, ad esempio, la compilazione di documenti e modulistica, con
l’applicazione di schemi anche non predeterminati, operazioni di natura contabile,
la stesura d i testi - anche di autonoma elaborazione - mediante l’utilizzo di
tecnologie dell’informazione, l’attività di sportello.
Requisiti per l’accesso : attestato di superamento di due anni di scolarità dopo il
diploma di istruzione secondaria di primo grado o, in mancanza, diploma di
istruzione secondaria di primo grado e cinque anni di esperienza professionale nel
profilo di coadiutore amministrativo nonché - ove richiesto - di attestati di qualifica
o certificati di determinate competenze di base (es. ECDL).
97
AREA DEGLI ASSISTENTI
Appartengono a questa Area i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che
richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, buona conoscenza informatica,
capacità tecniche elevate per l’espletamento delle attribuzioni, autonomia e
responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo
proprio del profilo, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
Profili professionali del ruolo sociosanitario
Assistente Infermiere
L’Assistente infermiere è operatore di interesse sanitario di cui all’articolo 1,
comma 2, della Legge 1° febbraio 2006, n. 43. È un operatore in possesso della
qualifica di operatore sociosanitario riconducibile ai profili professionali socio -
sanitari di cui all’articolo 5, c. 2 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3. Nei contesti
organizzativi in cui sia stato previsto l’inserimento nel team assistenziale, collabora
con gli infermieri assicurando le attività sanitarie, oltre a svolgere le attività proprie
del profilo di operatore socio-sanitario. Le attività dell’Assistente infermiere sono
rivolte alla persona, al fine di fornire assistenza diretta di tipo sanitario e supporto
gestionale, organizzativo e formativo. Gli ambiti di competenza, di seguito indicati,
si articolano in abilità minime e conoscenze essenziali:
- tecniche ed interventi assistenziali di carattere sanitario e primo soccorso;
- organizzazione e integrazione con altri professionisti/operatori.
Le competenze, le abilità minime e le conoscenze essenziali dell’Assistente
infermiere sono contenute nell’Allegato 1 dell’Accordo Stato-Regioni del 3 ottobre
2024 come modificato dal successivo Accordo del 18 dicembre 2024
Requisiti per l’accesso: qualifica di Assistente Infermiere o titolo equipollente
secondo quanto previsto dall’Accordo Stato -Regioni del 3 ottobre 2024 come
modificato dal successivo Accordo Stato-Regioni del 18 dicembre 2024.
Profili professionali del ruolo professionale
Assistente dell’informazione
Assiste gli specialisti nei rapporti con i media – giornalista pubblico nei processi di
informazione sviluppati in stretta connessione con gli obiettivi istituzionali
dell’Azienda o Ente e nei collegamenti con gli organi di informazione.
Requisiti per l’accesso: diploma di istruzione secondaria di secondo grado e corso
di formazione specifico ove richiesto.
98
Profili professionali del ruolo tecnico
Assistente informatico
Assiste i progettisti di software e di sistemi e scrive programmi informatici; installa,
configura e gestisce applicazioni software; garantisce il funzionamento ottimale di
siti internet; manutiene database; cura l'installazione, il montaggio, la messa in
servizio e la manutenzione di reti informatiche; fornisce informazioni di supporto
agli utenti.
Requisiti per l’accesso : diploma di perito informatico o altro equipollente con
specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo
grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.
Assistente tecnico
Esegue operazioni di rilevanza tecnica riferite alla propria attività quali, ad
esempio, indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e
perizie tecniche, curando la tenuta delle prescritte documentazioni, sovrintendendo
alla esec uzione dei lavori assegnati e garantendo l’osservanza delle norme di
sicurezza; assiste il personale delle posizioni superiori nelle progettazioni e nei
collaudi di opere e procedimenti, alla predisposizione di capitolati, alle attività di
studio e ricerca , alla sperimentazione di metodi, nuovi mat eriali ed applicazioni
tecniche, nell’effettuazione di operazioni funzionali al controllo, alle analisi e alla
protezione dell’ambiente, alla prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Può inoltre eseguire interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al
proprio mestiere con l’ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo
cura delle stesse.
Requisiti per l’accesso: diploma di istruzione secondaria di secondo grado e corso
di formazione specifico ove richiesto ovvero specifici titoli, abilitazioni
professionali o attestati di qualifica di mestiere già richiesti per l’accesso al profilo
di operatore tecnico specializzato.
99
Personale del ruolo amministrativo
Assistente amministrativo
Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l’ausilio di
tecnologia elettronica e/o informatica - quali, ad esempio, ricezione e l’istruttoria
di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini,
collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.
Requisiti per l’accesso: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI
Appartengono a questa Area i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi clinici,
assistenziali e produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi e delle attività dirette
al controllo e alla protezione dell’ambiente, alla prevenzione, all’esposizi one,
all’analisi dei fattori di rischio potenzialmente nocivi e pericolosi per la salute e la
sicurezza degli ambienti di lavoro e per l’uomo e di tutti gli esseri viventi, quali quelli
garantiti dai Dipartimenti di Prevenzione e dalle ARPA che, nel quadro di indirizzi
generali, assicurano il presidio di importanti e diversi processi, svolgono attività di
vigilanza, controllo, ispezione, analisi e valutazione, monitoraggio e prevenzione
concorrendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità̀ dei
servizi e dei risultati, la circolarità̀ delle comunicazioni, l’integrazione/facilitazione dei
processi, la consulenza, il coordinamento delle eventuali risorse affidate, anche
attraverso la responsabilità diretta di strutture organizzative di media complessità.
100
Profili professionali del ruolo sanitario
Professioni sanitarie infermieristiche: Infermiere, Infermiere pediatrico
Professione sanitaria ostetrica: Ostetrica
Professioni tecnico sanitarie: Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico
sanitario di radiologia medica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico,
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare ,
Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Dietista, Igienista Dentale.
Professioni sanitarie della riabilitazione : Logopedista, Ortottista, Terapista,
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnico riabilitazione psichiatrica,
Terapista occupazionale , Fisioterapista, Educatore professionale socio-sanitario,
Podologo.
Professioni sanitarie della prevenzione: Tecnico della prevenzione nell’ambiente
e nei luoghi di lavoro, Assistente sanitario.
Arti delle professioni sanitarie: Odontotecnico, Ottico
Professioni ausiliarie sanitarie: Massaggiatore non vedente
Per le attribuzioni del personale appartenente a tali profili, si fa rinvio agli specifici
decreti del ministero della Sanità o alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti
nonché agli specifici codici deontologici, ove esistenti. Tali profili, comunqu e,
svolgono, oltre alle attività attinenti alla professionalità specifica relativa al titolo
abilitante, anche funzioni di carattere strumentale - quali, ad esempio, la tenuta di
registri - nell’ambito delle unità operative semplici; assicurano i turni previsti dalle
modalità organizzative già in atto presso le Aziende o Enti ed, in particolare, quelli
che garantiscono l’assistenza sulle 24 ore; collaborano all’attività didattica
nell’ambito dell’unità operativa e, inoltre, possono essere assegnati, previa verifica
dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi; all’interno delle unità
operative semplici, possono coordinare anche l’attività del personale addetto per
predisporne i piani di lavoro nel rispetto dell’autonomia operativa del person ale
assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo.
Requisiti per l’accesso: laurea abilitante alla specifica professione come previsto
dagli specifici decreti del ministero della Sanità o dalle disposizioni di leggi e
regolamenti vigenti.
101
Profili professionali del ruolo socio-sanitario
Assistente sociale
Svolge, in base ai contenuti e delle attribuzioni previste dall’art. 1 della legge 23
marzo 1993, n. 84, le attività attinenti alla sua competenza professionale specifica;
opera con autonomia tecnico -professionale e di giudizio in tutte le fasi
dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie,
gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio, assicura i turni previsti dalle
modalità organizzative già in atto presso le Aziende o Enti, svolge attività didattico-
formativa e di supervisione ai tirocini specifici svolti nelle strutture del Servizio
sanitario nazionale; svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla
programmazione e può esercitare attività di coordinamento degli addetti alla
propria unità operativa semplice, anche se provenienti da enti diversi.
Requisiti per l’accesso : laurea , abilitazione e iscrizione al relativo albo
professionale come previsto dalle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti.
Profili professionali del ruolo tecnico
Collaboratore tecnico professionale
Nelle Aziende ed Enti s volge attività prevalentemente tecniche che comportano
una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di
competenza dell’unità operativa in cui è inserito; collabora con i titolari degli
incarichi di funzione e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le
attività lavorative del collaboratore tecnico -professionale si svolgono nell’ambito
dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative
e funzionali delle Aziende o Enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti
dal personale interessato. Nelle ARPA svolge, per le proprie competenze, le attività
e gli interventi ispettivi nell’ambito delle funzioni di controllo ambientale attribuite
al Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente dalla Legge 28 giugno 2016,
n. 132.
Requisiti per l’accesso : laurea corrispondente allo specifico settore di attività di
assegnazione (tecnico, professionale, informatico, statistico), secondo le
indicazioni del bando, e corredato - ove previsto - dalle abilitazioni professionali.
Educatore professionale socio pedagogico
Per le attribuzioni del personale appartenente a tale profilo, si fa rinvio allo
specifico decreto del ministero della salute e alle disposizioni di legge. Le funzioni
dell'educatore professionale socio -pedagogico sono identificabili all'interno della
promozione della prospettiva pedagogico-educativa, con azioni volte ad evitare o
102
comunque a contenere le difficoltà educativo -relazionali e le povertà educative,
nonché con la costruzione di percorsi formativi per il potenziamento della crescita
pedagogico-educativa e dei progetti volti alla promozione del benessere individuale
e sociale, in ogni caso con riferimento agli apprendimenti estrinseci nell'ambito
patologico ed riabilitativo. Le funzioni dell’educatore socio -pedagogico sono
espletate con altre figure professionali senza sovrapposizioni con le attività tipiche
o riservate alle professioni sanitarie di cui alla Legge 11 gennaio 2018, n. 3.
Requisiti per l’accesso: diploma di laurea triennale in scienze dell’educazione
appartenente alla classe L-19 come previsto dal comma 595 della Legge 205/2017.
Profili professionali del ruolo professionale
Specialista della comunicazione istituzionale
Gestisce e coordina processi di comunicazione esterna ed interna in relazione ai
fabbisogni dell’utenza ed agli obiettivi dell’Azienda o Ente, definisce procedure
interne per la comunicazione istituzionale, raccorda i processi di gestione dei siti
internet, nell’ottica dell’attuazione delle disposizioni di materia di trasparenza e
della comunicazione esterna dei servizi erogati dall’Azienda o Ente e del loro
funzionamento.
Requisiti per l’accesso : laurea corrispondente allo specifico settore di attività di
assegnazione, secondo le indicazioni del bando, e corredato - ove previsto - dalle
abilitazioni professionali.
Specialista nei rapporti con i media – giornalista pubblico
Gestisce e coordina processi di informazione sviluppati in stretta connessione con
gli obiettivi istituzionali dell’Azienda o Ente; promuove e cura i collegamenti con
gli organi di informazione; individua e/o implementa soluzioni innovative e di
strumenti che possano garantire la costante e aggiornata informazione sull’attività
istituzionale dell’Azienda o Ente; gestisce gli eventi, l’accesso civico e le
consultazioni pubbliche
Requisiti per l’accesso : laurea corrispondente allo specifico settore di attività di
assegnazione, secondo le indicazioni del bando, e corredato - ove previsto - dalle
abilitazioni professionali.
103
Assistente religioso
Per il personale appartenente a tale profilo si fa rinvio all’art. 38 della legge n.
833/1978.
Profili professionali del ruolo amministrativo
Collaboratore amministrativo-professionale
Svolge attività amministrative che comportano una autonoma elaborazione di atti
preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell’unità operativa in cui
è inserito; collabora con il personale inserito nell’Area dei professionisti della
salute e dei funzionari e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione.
Le attività lavorative del collaboratore amministrativo -professionale possono
svolgersi - oltre che nel settore amministrativo - anche nei settori statistico,
sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle Aziende
o Enti nonché i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale
interessato.
Requisiti per l’accesso : laurea corrispondente allo specifico settore di attività di
assegnazione, secondo le indicazioni del bando.
AREA DEL PERSONALE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
Appartengono a quest’Area i lavoratori strutturalmente già inseriti nei processi
produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi che siano già in possesso dei requisiti
previsti per l’accesso ai profili dell’area dei professionisti della salute e dei funzionari
e che svolg ano funzioni di elevato contenuto professionale e specialistico e/o
coordinano e gestiscono processi articolati di significativa importanza e responsabilità
assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, l’ottimizzazione delle risorse
eventualmente aff idate, anche attraverso la responsabil ità diretta di strutture
organizzative di elevata/strategica complessità.
104
Profili del personale di elevata qualificazione
La denominazione dei profili della presente area è quella dei profili dell’area dei
professionisti della salute e dei funzionari con l’aggiunta del suffisso “ di elevata
qualificazione”
Requisiti per l’accesso all’area: ferma restando l’iscrizione all’albo professionale,
ove prevista, è richiesta la laurea magistrale o specialistica corrispondente al profilo
di inquadramento accompagnata da un periodo di almeno tre anni di esperienza in
incarichi di funzione oppure la lau rea corrispondente al profilo di inquadramento
accompagnata da un periodo di almeno sette anni di esperienza in incarichi di
funzione oppure il possesso dei titoli di studio equipollenti ai sensi dell’art. 4 della
Legge 26.2.1999, n. 42 unitamente ad un periodo di almeno sette anni di esperienza
in incarichi di funzione. Nella valutazione dell’esperienza si considera l’esperienza
maturata, con o senza soluzione di continuità , anche a tempo determinato, nel
profilo di appartenenza nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari , o
precedenti categorie D o livello economico DS del precedente sistema di
classificazione del personale, con incarichi di funzione di media o elevata
complessità (di tipo organizzativo o pr ofessionale di cui al presente CCNL , di
organizzazione o professionale di cui al CCNL 21.5.2018 ovvero di posizione
organizzativa o di coordinamento ) presso Aziende od Enti del comparto di cui
all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente area,
profilo e tipologia di incarico, presso altre amministrazioni di comparti diversi o in
incarichi di responsabilità o posizioni equivalenti nel settore privato, sia di tipo
gestionale che professionale.
105
TABELLE
Tabella 1a
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
Area Dal 1.1.2024
ELEVATA QUALIFICAZIONE
193,90
PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI
135,00
ASSISTENTI
127,00
OPERATORI
120,00
PERSONALE DI SUPPORTO
115,00
Tabella 1b
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
Profilo Dal 1.1.2024
RICERCATORE SANITARIO
135,00
COLLABORATORE PROFESSIONALE DI RICERCA
SANITARIA
135,00
106
Tabella 2a
Nuova retribuzione tabellare annua
Valori in Euro per 12 mensilità a cui aggiungere la 13^ mensilità
Area Dal 1.1.2024
ELEVATA QUALIFICAZIONE
34.634,49
PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI
24.918,93
ASSISTENTI
22.961,79
OPERATORI
21.545,34
PERSONALE DI SUPPORTO
20.419,05
Tabella 2b
Nuova retribuzione tabellare annua
Valori in Euro per 12 mensilità a cui aggiungere la 13^ mensilità
Profilo Dal 1.1.2024
RICERCATORE SANITARIO
26.744,35
COLLABORATORE PROFESSIONALE DI RICERCA
SANITARIA
24.918,93
107
Tabella 3
Nuovi valori dell'indennità di specificità infermieristica
Valori mensili lordi in Euro da corrispondere per 12 mensilità
Area
Valore mensile
rideterminato dal
1.1.2024
Valore mensile
rideterminato
dal 31.12.2024 ed a
valere dal 1.1.2025
Area dei PROFE SSIONISTI DE LLA SALUTE e dei FUNZIONARI (1) 80,73 87,79
Area degli ASSISTE NTI (2) 71,77 78,27
Area degli OPE RATORI (3) 67,32 73,41
(1)
(2)
(3)
L'indennità è corrisposta ai seguenti profili: Infermiere, Infermiere pediatrico, Infermiere senior, Infermiere pediatrico senior.
L'indennità è corrisposta ai seguenti profili: Infermiere generico o psichiatrico con un anno di corso senior, Puericultrice senior.
L'indennità è corrisposta ai seguenti profili: Infermiere generico, Infermiere psichiatrico con un anno di corso, Puericultrice.
Tabella 4
Nuovi valori dell'indennità tutela del malato e promozione della salute
Valori mensili lordi in Euro da corrispondere per 12 mensilità
Area
Valore mensile
rideterminato dal
1.1.2024
Valore mensile
rideterminato
dal 31.12.2024 ed a
valere dal 1.1.2025
Area dei PROFE SSIONISTI DE LLA SALUTE e dei FUNZIONARI (1) 45,58 51,97
Area dei PROFE SSIONISTI DE LLA SALUTE e dei FUNZIONARI
Profilo di Ostetrica(2) 80,73 87,79
Area degli ASSISTE NTI (3) 40,52 46,40
Area degli OPE RATORI (4) 38,00 43,51
(1)
(2)
L'indennità è corrisposta a: Ostetrica e Ostetrica-senior
(3)
L'indennità è corrisposta a: Massaggiatore o massofisioterapista senior, Operatore socio-sanitario senior, Assistente infermiere.
(4)
L'indennità è corrisposta a: Operatore socio sanitario, Massaggiatore o massofisioterapista.
L'indennità è corrisposta a:
- Ruolo sanitario (compresi i profili senior): Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica,
Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico
audiometrista, Tecnico audioprotesista, Dietista, Igienista Dentale, Odontotecnico, Ottico, Logopedista, Ortottista, Terapista della neuro e
psicomotricità dell’età evolutiva, Massaggiatore non vedente, Tecnico riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Fisioterapista,
Educatore professionale Socio Sanitario, Podologo, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente sanitario.
- Ruolo socio-sanitario: Assistente sociale, Assistente sociale senior.
108
Tabella 5
Coefficienti percentuali
di riparto (1)
Dall'anno 2023
ABRUZZO 2,167%
BASILICATA 0,929%
CALABRIA 2,454%
CAMPANIA 7,271%
EMILIA ROMAGNA 9,687%
FRIULI VENEZIA GIULIA 2,920%
LAZIO 7,252%
LIGURIA 3,511%
LOMBARDIA 15,323%
MARCHE 2,872%
MOLISE 0,453%
PIEMONTE 8,318%
PUGLIA 5,850%
SARDEGNA 2,856%
SICILIA 6,680%
TOSCANA 7,777%
UMBRIA 1,726%
VALLE D'AOSTA 0,312%
VENETO 8,200%
(1) Percentuali calcolate sulla base del monte salari del personale non dirigente per regione da c.a. RGS 2022.
Coefficienti percentuali per il riparto tra le regioni delle risorse finanziarie,
definite a livello nazionale, destinate all'indennità di pronto soccorso
REGIONI
109
Dichiarazione congiunta n. 1
Le parti concordano sulla necessità di avviare un confronto con il Ministro della
pubblica amministrazione e le Regioni sui temi che riguardano il pubblico impiego e i
suoi sviluppi futuri. In particolare tali temi dovranno riguardare: graduale superamento
dei tetti per il trattamento economico accessorio in tutti i comparti di contrattazione;
avvio delle procedure per la nuova contrattazione 2025 -2027 anche alla luce degli
stanziamenti previsti nella legge di bilancio per l’anno 2025; welfare integrativo;
agevolazioni fiscali sui premi di produttività; strumenti normativi per lo sviluppo delle
carriere; formazione; rafforzamento degli istituti partecipativi nell’ambito delle
relazioni sindacali.
Dichiarazione congiunta n. 2
In vista del prossimo rinnovo contrattuale, le parti concordano di demandare ad
un’apposita sede di confronto tra Aran, comitato di settore ed organizzazioni sindacali
rappresentative l’approfondimento delle problematiche connesse alla fruizione dei
servizi di mensa o modalità sostitutive e della pausa finalizzata al recupero delle
energie psico-fisiche nonché delle tematiche tese al miglioramento delle condizioni di
lavoro con particolare riferimento alla flessibilità nello svolgimento dei turni, ivi
compresi quelli dei genitori entrambi turnisti e delle modalità di acquisizione dei crediti
annuali per la formazione continua.