CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 06798/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione – c . f. 07670941009 – in persona del l iquidatore legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliat a in R o m a, al la piazzaCavour , n. 1 7 , presso lo studio dell’avvocato M a urizio Canfora che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (cessionaria delle attività e passività della “Cassa di Risparmio di Ferrara” s.p.a. in amministrazione straordinaria) – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona dell’amministratore delegato, in qualità di mandataria di REV – [OSCURATO:PERSONA] s. p.a. (cessionaria dei crediti in sofferenza della “Cassa di Risparmio di Ferrara” s.p.a.) –c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in virtù di procura speciale per notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via Aureliana, n.2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] U. Petraglia che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. e CURATOREdel fallimento d ella “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l. in liquidazione , in persona dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. INTIMATO e PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di ROMA. INTIMATO avverso la sentenza n. 905/2016 della Corte d’Appello di R o m a , Sezion e I, [OSCURATO:PERSONA], pronunciata nel giudizio r.g. n. 50246/2013 (cfr. ricorsoper cassazione, pagg. 1 e 2), uditala relazione nella camera di consiglio del 13 gennaio 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 6 l.fall. al Tribunale di R o m a la “ Cassa di Risparmio di Ferrara” s.p.a. chiedeva dichiararsi il fallimento della “ [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione. 2.Con sentenza n. 602/2012 il Tribunale di R o m a dichiarava il fallimento. 3.La “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione proponeva reclamo. Si costituiva la “Cassa di Risparmio di Ferrara” [OSCURATO:SOCIETA] per la declaratoria di inammissibilità, siccome tardivamente esperito, e comunque per il rigetto del reclamo. Non si costituiva il curatore del fallimentodella “[OSCURATO:PERSONA]”.4.Con sentenza n. 905/2016 della Corte d i Roma dichiarava inammissibile il reclamo, siccome tardivamente proposto. 5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l. in liquidazione; ne ha chiesto,sulla scorta di du e motivi , la cassazione con ogni conseguente statuizione. La “[OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Ferrara” s.p.a., quale mandataria di “Rev – [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.,ha depositato controricorso. Ha pregiudizialmente eccepito l’inesistenza e/o la nullità della notifica del ricorso per cassazione, siccome notificato alla “Cassa di Risparmio di Ferrara” s.p.a. in amministrazione straordinaria anziché alla “Cassa di Risparmio di Ferrara” s.p.a.posta in l.c.a. Ha in ogni casochiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. Il curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione non hasvolto difese. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Romadel pari non ha svolto difese. 6.La ricorrente ha depositato memoria. Ha depositato memoria la “[OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Ferrara” s.p.a. 7.Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, 2° co., n. 2, cod. proc. civ. 8. Invero non è dato rinvenire agli atti copia autentica del la sentenza n. 905/2016 della Corte d’Appello di Romain questa sede impugnata. Si rinviene agli atti, viceversa , copia della diversa sentenza n. 5478/2015 della Corte d’Appello di Roma, che non ha alcuna attinenza con la vicenda contenziosa cui inerisceil ricorso per cassazione esperito dalla “[OSCURATO:PERSONA]”.9. Del resto , la cancelleria ha attestato in data 13.1.2023 che “nel procedimento avente RG 7287/2016 iscritto in data 30/03/2016 (…) non vi è corrispondenza tra il provvedimento impugnato dalla parte Ricorrente ed il provvedimento dallo stesso depositato. Nel ricorso viene infatti indicata la sentenza n. 905/2016 resa dalla Corte di Appello di Roma, Sezione I, [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio RG. N. 50246/2013, e la stessa viene indicata quale allegato n. 1 al ricorso. L’allegato n. 1 al ricorso corrisponde però a diverso provvedimento ed in particolare alla sentenza n. 5478/2015 RG n. 7734/2008 della Corte di Appello di Roma, Seconda Sezione Civile. La sentenza impugnata non è stata rinvenuta nei fascicoli”. 10.Un duplice rilievo si impone ulteriormente. In primo luogo, questa Corte spiega che, in materia di impugnazione di cassazione, l’art. 369, 2° co., n. 2, cod. proc. civ., esigendo, a pena d’improcedibilità, che con il ricorso per cassazione venga depositata copia autentica della sentenza impugnata, esclude che al mancato deposito di questa copia possa supplirsi con la conoscenza che della stessa sentenza si attinga da altriatti del processo e, in particolare, dalle copie fotostatiche, depositate per la formazione del fascicolo d’ufficio, mancanti della garanzia dell’autenticità (cfr. Cass. sez. lav. 18.3.2013, n. 6712). In secondo luogo, in tema di ricorso per cassazione, q ualora il ri corso sia improcedibile, il suo esame non è consentito nemmeno per rilevarne l’inammissibilità (cfr. Cass. (ord.) 22.1.2021, n. 1389; Cass. 20.1.2006, n. 1104). 11. Alla stregua di tal ultim a puntualizzazione la declaratoria di improcedibilità del ricorso assorbe la disamina dell’eccezione pregiudiziale di inesistenza/nullità della notifica del ricorso per cassazione sollevata dalla “[OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Ferrara” s.p.a. 12.In dipendenza della declaratoria di improcedibilità del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Ferrara” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. Il curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma non hanno svolto difese. Nonostante la declaratoria di improcedibilità del ricorsonessuna statuizione va assunta nei loro confronti in ordine alle spese. 13.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., a rimborsare alla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Ferrara” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente s.r.l., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema d