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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34113/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio dì prevalenza sulle aggravanti contestate, non è consentito in sede di legittimità.

In particolare, con riferimento all'obbligo motivazionale del giudice rispetto all'utilizzo dello strumento di mitigazione della pena in esame, che consente cioè il suo adeguamento alle peculiari e non codificabili connotazioni, tanto del fatto quanto del soggetto, questa Corte ha già chiarito, da un lato, che non è riece.sati.., che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (cfr. sez. 3 n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; n. 23055 del 23/04/2013, Rv. 256172); dall'altro, che detta funzione ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, come nel caso in esame, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (cfr. sez. 3 n. 44883 del 18/07/2014, Rv. 260627).

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello mette puntualmente in evidenza che la pena base è stata calcolata avendo riguardo al minimo edittale previsto per il reato.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processua li e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio dì prevalenza sulle aggravanti contestate, non è consentito in sede di legittimità. In particolare, con riferimento all'obbligo motivazionale del giudice rispetto all'utilizzo dello strumento di mitigazione della pena in esame, che consente cioè il suo adeguamento alle peculiari e non codificabili connotazioni, tanto del fatto quanto del soggetto, questa Corte ha già chiarito, da un lato, che non è riece.sati.., che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (cfr. sez. 3 n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; n. 23055 del 23/04/2013, Rv. 256172); dall'altro, che detta funzione ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, come nel caso in esame, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (cfr. sez. 3 n. 44883 del 18/07/2014, Rv. 260627). Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello mette puntualmente in evidenza che la pena base è stata calcolata avendo riguardo al minimo edittale previsto per il reato. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processua li e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 34113/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris