CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 1990
Cassazione n. 36268/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/06/1990 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Ancona il 10 ottobre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 29 ottobre 2019 ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica (art. 186, comma 2, lett. c, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), commesso il 15 ottobre 2017, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione. Con il primo censura violazione dell'art. 131-bis cod. pen. ed omessa e, comunque, manifestamente illogica motivazione in relazione al mancato riconoscimento della invocata causa di non punibilità. In particolare, il riferimento da parte dei decidenti ai precedenti penali dell'imputato confonderebbe la nozione di comportamento abituale, ipoteticamente ostativo, con quella di recidiva. Con il secondo motivo si duole della violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), d. Igs. n. 285 del 1992 e di omessa e manifesta illogicità della motivazione quanto alla prova del superamento da parte dell'imputato della soglia alcoolica consentita. Con l'ultimo motivo denuncia la violazione dell'art. 189, comma 9-bis, del codice della strada ed omissione di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, pur richiesto dall'imputato nell'atto di appello. Il ricorso è manifestamente infondato, essendo tutti i motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. Con particolare riferimento al primo dei motivi, occorre aggiungere che esso si concentra unicamente sul riferimento ai precedenti penali dell'imputato che si rinviene alla p. 5 della decisione impugnata senza considerare l'altissimo valore alcoolemico riscontrato, superiore a 2 grammi / litro (penultima pagina della sentenza di primo grado e p. 4 di quella di appello), tenuto in considerazione dai decidenti anche ai fini della valutazione ex art. 131-bis cod. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma indicata in dispositivo a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1