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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 novembre 2023

Cassazione n. 30567/2023

Testo disponibile della fonte

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icorrente censura la sentenza per avere la medesima fatto riferimento, ai fini della legitimatio ad processum e del tutto contraddittoriamente, da un lato, ad un soggetto – MPS [OSCURATO:PERSONA] -che non aveva preso parte al giudizio di impugnazione, essendo detta banca stata fusa per incorporazione in Banca MPS, e dall’altro per avere, invero nell’epigrafe del motivo, correttamente indicato il soggetto munito di poteri; dal contrasto deriverebbe la nullità insanabile della sentenza ai sensi dell’art. 132 nn. 3 e 4 c.p.c. mentre l’espressa ratifica dell’operato del falsus procurator avrebbe dovuto determinare la Corte d’Appello a pronunciare la sanatoria ex tunc delle attività processuali poste in essere da MPS [OSCURATO:PERSONA] SpA; con il secondo motivo di ricorso –violazione e falsa applicazione degli artt. 1399 e 182, secondo co. c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.– lamenta che la Corte del gravame non ha dato atto che [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, proponendo appello avverso la decisione del Tribunale che aveva dichiarato il difetto di legittimazione processuale della mandataria, ha sanato il difetto di rappresentanza; ad avviso della ricorrente la Corte del gravame non ha fatto corretta F i r m a t o D a : S C A R A N O L U I G I A L E S S A N D R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 e 1 d d b 7 1 0 0 d 4 1 e b 6 b 9 1 e 3 4 d f 8 3 7 0 5 7 f a F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 Numero registro generale 9521/2020 Numero sezionale 2878/2023 Numero di raccolta generale 30567/2023 applicazione del principio, sancito dalla giurisprudenza di questa Corte, Data pubblicazione 03/11/2023 secondo cui il vizio della rappresentanza volontaria è sanabile con effetto retroattivo per effetto della costituzione in giudizio della mandante originaria e della espressa dichiarazione di voler ratificare l’operato della mandataria.

Il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine alla parte che non avesse provveduto già di propria iniziativa con effetto ex nunc; si procede innanzitutto allo scrutinio dell’eccezione di parte resistente secondo cui la ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA], non avrebbe dato conto di aver acquistato pro-soluto, tra i crediti ceduti da Monte dei Paschi di Siena, anche il credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; l’eccezione è infondata in quanto secondo Cass., 3, n. 4277 del 10/2/2023 “ In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” va quindi esaminato il secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta la mancata osservanza, da parte del giudice del gravame, del principio in tema di sanatoria del difetto di rappresentanza processuale della mandataria;F i r m a t o D a : S C A R A N O L U I G I A L E S S A N D R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 e 1 d d b 7 1 0 0 d 4 1 e b 6 b 9 1 e 3 4 d f 8 3 7 0 5 7 f a F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 Numero registro generale 9521/2020 Numero sezionale 2878/2023 Numero di raccolta generale 30567/2023 al fine di perseguire la conservazione degli atti processuali, la Data pubblicazione 03/11/2023 giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere che il difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente, può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio (e, dunque, anche in appello), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator" (Cass., 6-2, n. 5343 del 18/3/2015, confermata da Cass., 1, n. 34775 del 16/11/2021); la ratifica e la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt.83 e 125 cod. proc. civ. (in tal senso Cass., S.U., n. 37434 del 21/12/2022; Cass., 3, n. 23670 del 15/9/2008; Cass., 6-2, n. 5343 del 18/3/2015; Cass., S.U., n. 4248 del 4/3/2016, Cass., 1, n. 34775 del 16/11/2021); ne consegue che la concezione tradizionale dell’art. 1399 c.c. secondo cui detta disposizione non si applica ai vizi processuali è stata superata anche con riferimento alla procura alle liti, e la giurisprudenza si è consolidata nel senso della non operatività delle preclusioni processuali; occorre però considerare che, sempre secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, il difetto di rappresentanza deve essere sanato tempestivamente nel caso in cui la relativa eccezione sia stata sollevata non d’ufficio ma dalla parte interessata ad avvalersene; in tal caso, infatti, la giurisprudenza richiede che la parte in difetto di F i r m a t o D a : S C A R A N O L U I G I A L E S S A N D R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 e 1 d d b 7 1 0 0 d 4 1 e b 6 b 9 1 e 3 4 d f 8 3 7 0 5 7 f a F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 Numero registro generale 9521/2020 Numero sezionale 2878/2023 Numero di raccolta generale 30567/2023 procura sani immediatamente tale vizio, essendo per l’appunto la parte Data pubblicazione 03/11/2023 interessata a doversi attivare (Cass., 1, n. 29244 del 20/10/2021; Cass., 1, n. 7589 del 16/3/2023); va per altro verso osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il dirigente della filiale o succursale di un istituto bancario è un institore della banca, ai sensi dell'art. 2203 cod. civ.

Ne consegue, per un verso, che egli è legittimato ad agire o resistere in giudizio per conto dell'impresa preponente, con riferimento alle controversie concernenti gli atti compiuti nella filiale e, per altro verso, che gli atti processuali concernenti le suddette controversie sono legittimamente notificati presso la filiale o succursale” (Cass., 3, n. 20425 del 25/7/2008); ma la questione che, nella specie, resta non attinta dai motivi di ricorso, e la cui ratio decidendi resiste pertanto all’impugnazione, è quella che attiene allo specifico difetto di potere dell’institore di conferire la procura ad litem in mancanza di prova della inclusione del contratto nell’ambito territoriale della filiale cui il medesimo è preposto; resta pertanto del tutto impregiudicata la questione se il dott. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] di Pisa di MPS [OSCURATO:PERSONA] SpA, avesse poteri ulteriori rispetto agli atti non direttamente rientranti nell’attività della propria filiale di appartenenza, in mancanza di prova di quanto asserito dalla ricorrente e cioè che l’ufficio di Massa avesse cessato la propria attività e che le sue attività fossero state accorpate dall’ufficio di Pisa; dunque la ratio che resiste ai motivi di ricorso è quella secondo cui l’institore non aveva i poteri per conferire lo ius postulandi, questione logicamente preliminare a quella della ratifica del difetto di rappresentanza;F i r m a t o D a : S C A R A N O L U I G I A L E S S A N D R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente censura la sentenza per avere la medesima fatto riferimento, ai fini della legitimatio ad processum e del tutto contraddittoriamente, da un lato, ad un soggetto – MPS [OSCURATO:PERSONA] -che non aveva preso parte al giudizio di impugnazione, essendo detta banca stata fusa per incorporazione in Banca MPS, e dall’altro per avere, invero nell’epigrafe del motivo, correttamente indicato il soggetto munito di poteri; dal contrasto deriverebbe la nullità insanabile della sentenza ai sensi dell’art. 132 nn. 3 e 4 c.p.c. mentre l’espressa ratifica dell’operato del falsus procurator avrebbe dovuto determinare la Corte d’Appello a pronunciare la sanatoria ex tunc delle attività processuali poste in essere da MPS [OSCURATO:PERSONA] SpA; con il secondo motivo di ricorso –violazione e falsa applicazione degli artt. 1399 e 182, secondo co. c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.– lamenta che la Corte del gravame non ha dato atto che [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, proponendo appello avverso la decisione del Tribunale che aveva dichiarato il difetto di legittimazione processuale della mandataria, ha sanato il difetto di rappresentanza; ad avviso della ricorrente la Corte del gravame non ha fatto corretta F i r m a t o D a : S C A R A N O L U I G I A L E S S A N D R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 e 1 d d b 7 1 0 0 d 4 1 e b 6 b 9 1 e 3 4 d f 8 3 7 0 5 7 f a F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 Numero registro generale 9521/2020 Numero sezionale 2878/2023 Numero di raccolta generale 30567/2023 applicazione del principio, sancito dalla giurisprudenza di questa Corte, Data pubblicazione 03/11/2023 secondo cui il vizio della rappresentanza volontaria è sanabile con effetto retroattivo per effetto della costituzione in giudizio della mandante originaria e della espressa dichiarazione di voler ratificare l’operato della mandataria. Il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine alla parte che non avesse provveduto già di propria iniziativa con effetto ex nunc; si procede innanzitutto allo scrutinio dell’eccezione di parte resistente secondo cui la ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA], non avrebbe dato conto di aver acquistato pro-soluto, tra i crediti ceduti da Monte dei Paschi di Siena, anche il credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; l’eccezione è infondata in quanto secondo Cass., 3, n. 4277 del 10/2/2023 “ In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” va quindi esaminato il secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta la mancata osservanza, da parte del giudice del gravame, del principio in tema di sanatoria del difetto di rappresentanza processuale della mandataria;F i r m a t o D a : S C A R A N O L U I G I A L E S S A N D R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 e 1 d d b 7 1 0 0 d 4 1 e b 6 b 9 1 e 3 4 d f 8 3 7 0 5 7 f a F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 Numero registro generale 9521/2020 Numero sezionale 2878/2023 Numero di raccolta generale 30567/2023 al fine di perseguire la conservazione degli atti processuali, la Data pubblicazione 03/11/2023 giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere che il difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente, può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio (e, dunque, anche in appello), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator" (Cass., 6-2, n. 5343 del 18/3/2015, confermata da Cass., 1, n. 34775 del 16/11/2021); la ratifica e la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt.83 e 125 cod. proc. civ. (in tal senso Cass., S.U., n. 37434 del 21/12/2022; Cass., 3, n. 23670 del 15/9/2008; Cass., 6-2, n. 5343 del 18/3/2015; Cass., S.U., n. 4248 del 4/3/2016, Cass., 1, n. 34775 del 16/11/2021); ne consegue che la concezione tradizionale dell’art. 1399 c.c. secondo cui detta disposizione non si applica ai vizi processuali è stata superata anche con riferimento alla procura alle liti, e la giurisprudenza si è consolidata nel senso della non operatività delle preclusioni processuali; occorre però considerare che, sempre secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, il difetto di rappresentanza deve essere sanato tempestivamente nel caso in cui la relativa eccezione sia stata sollevata non d’ufficio ma dalla parte interessata ad avvalersene; in tal caso, infatti, la giurisprudenza richiede che la parte in difetto di F i r m a t o D a : S C A R A N O L U I G I A L E S S A N D R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 e 1 d d b 7 1 0 0 d 4 1 e b 6 b 9 1 e 3 4 d f 8 3 7 0 5 7 f a F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 Numero registro generale 9521/2020 Numero sezionale 2878/2023 Numero di raccolta generale 30567/2023 procura sani immediatamente tale vizio, essendo per l’appunto la parte Data pubblicazione 03/11/2023 interessata a doversi attivare (Cass., 1, n. 29244 del 20/10/2021; Cass., 1, n. 7589 del 16/3/2023); va per altro verso osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il dirigente della filiale o succursale di un istituto bancario è un institore della banca, ai sensi dell'art. 2203 cod. civ. Ne consegue, per un verso, che egli è legittimato ad agire o resistere in giudizio per conto dell'impresa preponente, con riferimento alle controversie concernenti gli atti compiuti nella filiale e, per altro verso, che gli atti processuali concernenti le suddette controversie sono legittimamente notificati presso la filiale o succursale” (Cass., 3, n. 20425 del 25/7/2008); ma la questione che, nella specie, resta non attinta dai motivi di ricorso, e la cui ratio decidendi resiste pertanto all’impugnazione, è quella che attiene allo specifico difetto di potere dell’institore di conferire la procura ad litem in mancanza di prova della inclusione del contratto nell’ambito territoriale della filiale cui il medesimo è preposto; resta pertanto del tutto impregiudicata la questione se il dott. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] di Pisa di MPS [OSCURATO:PERSONA] SpA, avesse poteri ulteriori rispetto agli atti non direttamente rientranti nell’attività della propria filiale di appartenenza, in mancanza di prova di quanto asserito dalla ricorrente e cioè che l’ufficio di Massa avesse cessato la propria attività e che le sue attività fossero state accorpate dall’ufficio di Pisa; dunque la ratio che resiste ai motivi di ricorso è quella secondo cui l’institore non aveva i poteri per conferire lo ius postulandi, questione logicamente preliminare a quella della ratifica del difetto di rappresentanza;F i r m a t o D a : S C A R A N O L U I G I A L E S S A N D R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 e 1 d d b 7 1 0 0 d 4 1 e b 6 b 9 1 e 3 4 d f 8 3 7 0 5 7 f a F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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