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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05505/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia resa il 7 dicembre 2023 dal locale Tribunale per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. con recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.

Ritenuto che i due motivi sollevati (violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; violazione degli artt. 99 e 62-bis cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità: il primo, perché è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati deducendo la violazione della predetta disposizione (cfr. Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280027 - 04); il secondo, perché meramente riproduttivo di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (pp. 4 e 5 sent. app.) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia resa il 7 dicembre 2023 dal locale Tribunale per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. con recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Ritenuto che i due motivi sollevati (violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; violazione degli artt. 99 e 62-bis cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità: il primo, perché è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati deducendo la violazione della predetta disposizione (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280027 - 04); il secondo, perché meramente riproduttivo di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (pp. 4 e 5 sent. app.) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 05505/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris