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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 16 settembre 2025

Cassazione n. 09403/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 16 settembre 2025, la Corte di appello di Napoli ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 421-bis cod. pen. 2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con due atti redatti uno dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale lamenta la violazione di legge per errore nella manifestazione di volontà dell'imputato, perché espressa per il tramite di uno solo dei suoi difensori, essendo il secondo rimasto assente per l'omessa notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello, e l'altro redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui lamenta l'omessa motivazione in relazione a due motivi di gravame, in assenza di esplicita rinuncia ad essi avendo l'imputato rinunciato solo ai motivi di appello proposti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], e lamenta l'omessa valutazione della insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., e l'omessa esclusione dell'aggravante del metodo mafioso.

3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 — trattandosi di impugnazione presentata avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen. che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta in relazione a motivi di appello ai quali il ricorrente ha esplicitamente rinunciato.

Appare opportuno ricordare che questa Corte ha valutato la legittimità costituzionale della norma, concludendo che «In tema di concordato in appello, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poiché è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perché avverso la decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 2, ord, n. 40139 del 21/06/2018, Rv. 273920).

4. il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché la dichiarazione dell'imputato, di rinuncia ai motivi di appello, è stata formulata da lui I personalmente e in presenza del suo difensore di fiducia, non essendo indispensabile la presenza di eventuali altri difensori da lui nominati, e riguarda l'intera impugnazione da lui proposta, essendo irrilevante se l'appello consista in uno o in più atti, non avendo peraltro il difensore presente eccepito tempestivamente l'omessa citazione del co-difensore, sanando così la relativa nullità (Sez.

U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244187; Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651), e non avendo l'imputato specificato di rinunciare solo ad alcuni dei motivi di appello proposti nel merito.

5. Analogamente, è inammissibile il ricorso redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] perché ripropone motivi di appello a cui l'imputato ha rinunciato, essendo la sua dichiarazione, di rinunciare a tutti i motivi proposti, escluso quello relativo al trattamento sanzionatorio, relativa a tutti i motivi dell'appello da lui proposto, indipendentemente dal numero di atti di impugnazione redatti, non avendo egli affermato di limitare la sua rinuncia ad uno solo di questi, ma solo di non rinunciare ai motivi sul trattamento sanzionatorio.

Devono pertanto applicarsi i principi di questa Corte, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.)» (Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194), ed «E' inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale» (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196).

In merito al trattamento sanzionatorio, poi, deve ribadirsi che: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 27817).

L'affermazione del ricorrente, che la questione relativa alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso non sarebbe stata oggetto di rinuncia, perché ricompresa nel "trattamento sanzionatorio", è manifestamente errata, costituendo la sussistenza di un'aggravante un "punto" della sentenza diverso e separato rispetto a quello relativo al trattamento sanzionatorio (Sez. 2, n. 28872 del 02/07/2020, Rv. 279673; Sez. 7, Ord. n. 14140 del 09/02/2018, Rv. 272679).

6. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 16 settembre 2025, la Corte di appello di Napoli ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 421-bis cod. pen. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con due atti redatti uno dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale lamenta la violazione di legge per errore nella manifestazione di volontà dell'imputato, perché espressa per il tramite di uno solo dei suoi difensori, essendo il secondo rimasto assente per l'omessa notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello, e l'altro redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui lamenta l'omessa motivazione in relazione a due motivi di gravame, in assenza di esplicita rinuncia ad essi avendo l'imputato rinunciato solo ai motivi di appello proposti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], e lamenta l'omessa valutazione della insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., e l'omessa esclusione dell'aggravante del metodo mafioso. 3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 — trattandosi di impugnazione presentata avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen. che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta in relazione a motivi di appello ai quali il ricorrente ha esplicitamente rinunciato. Appare opportuno ricordare che questa Corte ha valutato la legittimità costituzionale della norma, concludendo che «In tema di concordato in appello, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poiché è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perché avverso la decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 2, ord, n. 40139 del 21/06/2018, Rv. 273920). 4. il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché la dichiarazione dell'imputato, di rinuncia ai motivi di appello, è stata formulata da lui I personalmente e in presenza del suo difensore di fiducia, non essendo indispensabile la presenza di eventuali altri difensori da lui nominati, e riguarda l'intera impugnazione da lui proposta, essendo irrilevante se l'appello consista in uno o in più atti, non avendo peraltro il difensore presente eccepito tempestivamente l'omessa citazione del co-difensore, sanando così la relativa nullità (Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244187; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651), e non avendo l'imputato specificato di rinunciare solo ad alcuni dei motivi di appello proposti nel merito. 5. Analogamente, è inammissibile il ricorso redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] perché ripropone motivi di appello a cui l'imputato ha rinunciato, essendo la sua dichiarazione, di rinunciare a tutti i motivi proposti, escluso quello relativo al trattamento sanzionatorio, relativa a tutti i motivi dell'appello da lui proposto, indipendentemente dal numero di atti di impugnazione redatti, non avendo egli affermato di limitare la sua rinuncia ad uno solo di questi, ma solo di non rinunciare ai motivi sul trattamento sanzionatorio. Devono pertanto applicarsi i principi di questa Corte, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.)» (Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194), ed «E' inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale» (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196). In merito al trattamento sanzionatorio, poi, deve ribadirsi che: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 27817). L'affermazione del ricorrente, che la questione relativa alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso non sarebbe stata oggetto di rinuncia, perché ricompresa nel "trattamento sanzionatorio", è manifestamente errata, costituendo la sussistenza di un'aggravante un "punto" della sentenza diverso e separato rispetto a quello relativo al trattamento sanzionatorio (Sez. 2, n. 28872 del 02/07/2020, Rv. 279673; Sez. 7, Ord. n. 14140 del 09/02/2018, Rv. 272679). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Decreto Cassazione n. 09403/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris