CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11855/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re Ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 15572-2015, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante p.t.- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1467/01/2014della Commissione tributaria regionale delPiemonte, depositata il 17 . 1 2 .20 14 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], sentite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, nonché dell’Avvocatura dello Statoper l’Agenzia delle entrate, Iva –Cessione di bene – Simulazione –Giudicato - Effetti RGN 15572/2015 Consigliere est. Federici [OSCURATO:PERSONA] Dalla sentenza impugnata si evince che a seguito di controllo sulla Banca dati dell’Anagrafe Tributaria l’ufficio rilevò che per l’anno 2004 l’[OSCURATO:PERSONA] s.a.s., esercente attività di compravendita immobiliare, aveva omesso, ai fini Iva, la dichiarazione di vendita di due immobili, nonché l’omesso versamento di ritenute d’acconto relative ai costi di personale dipendente. In conseguenza l’Agenzia delle entrate notificò due avvisi d’accertamento, con cui pretese dalla contribuente il recupero di € 31.953,00 a titolo di Iva ed € 17.943,00 a titolo di ritenute Irpef non versate. Seguì il contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino nella sentenza n. 47/12/2012, con cui le ragioni della società furono rigettate. L’appello proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte fu inveceaccolto in parte con la sentenza n. 1467/01/2014. Il giudice regionale, dopo aver rigettato le doglianze della contribuente relative alla violazione delle garanzie del contraddittorio, ha ritenuto invece fondata la doglianza relativa alla contestata omissione dei versamenti dovuti a titolo di sostituto d’imposta; in riferimento invece alla mancata registrazione delle due compravendite, sul presupposto che per una di esse ne fosse stata dichiarata la simulazione con sentenza passata in giudicato, ha ritenuto che, sebbene la società fosse tenuta al pagamento della relativa Iva, per poi richiederne il rimborso solo successivamente alla declaratoria di simulazione, ha sostenuto che per l’impossibilità di attivare concretamente la procedura di rimborso, il tributo non doveva essere recuperato dall’Amministrazione. L’Agenzia delle entrate ha censurato con sette motivi la decisione, chiedendone la cassazione. La società è rimasta intimata. All’esito della pubblica udienza del 7 novembre 2023 , dopo la discussione, la Procura generale e la parte ricorrente ha nno precisato le proprie conclusioni. La causa è stata riservata e decisa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate si duole della nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 7 e 57del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il giudice regionale, nel sostenere che l’ufficio RGN 15572/2015 Consigliere est. Federici non aveva instaurato in sede amministrativa un contraddittorio preventivo, che,se osservato, avrebbe chiarito le ragioni addotte dalla società, sarebbe incorso in un errore processuale per aver riconosciuto un vizio dell’atto impositivo (mancato contraddittorio) mai dedotto da controparte, oppure dedotto per la prima volta in sede d’appello, e come tale inammissibile. Conil secondo l’Amministrazione finanziaria ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12 della l. 27 luglio 2000, n. 212, “e dei principi generali in materia di accertamento”, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver ritenuto che l’ufficio fosse tenuto ad instaurare il contraddittorio endoprocedimentale. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt.2697, 2727 e 2729 cod. civ., degli artt. 23, 24, 25 del d.P.R. n. 600 del 1973, dei “principi generali in materia di prova”, degli artt. 7 e 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, dei “principi generali in materia di accertamento”, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Con il quarto motivol’Agenzia delle entrate denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale avrebbe deciso con motivazione apparente. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la nullità della decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il giudice regionale, ancorando l’accoglimento delle ragioni del contribuente alla constatatacarenza degli estremi documentali per chiedere il rimborso, avrebbe preso in considerazione un dato mai dedotto in udienza, o dedotto solo in sede d’appello e del tutto diverso,l’assenza dei presupposti per emettere una nota di credito. Con il sesto motivo l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Per quello che è dato intendere, la difesa erariale assume che la commissione regionale, nel prendere atto della omessa registrazione in contabilità delle venditee del successivo annullamento di uno dei due atti per simulazione, ove con ciò RGN 15572/2015 Consigliere est. Federici abbia voluto sostenere che l’operazione risultava effettivamente non registrata e che tale dato era riconosciuto dall’ufficio per mancata contestazione, sarebbe per ciò stesso errata perché non vi era stato alcun riconoscimento da parte dell’Agenzia. Con il settimo motivo l’Ufficio si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.Il giudice regionale nell’accogliere il ricorso del contribuente avverso la ripresa a tassazione Iva dell’operazione, avrebbe errato per non aver tenuto conto che, nel contesto di un accertamento induttivo, doveva ritenersi provato che l’operazione fosse stata fatturata come imponibile, per ciò solo emergendo l’obbligo della società a pagare l’iva esposta nella fattura. È tuttavia pregiudiziale il vaglio di ammissibilità del ricorso, atteso che la società è rimasta intimata. Dall’esame della documentazione risulta allegato il solo procedimento di attivazione della notificazione, ma manca ogni riscontro del buon fine della procedura. La ricorrente ha infatti omesso il deposito della cartolina di ricevimento del ricorso, o comunque della documentazione attestante il compimento di tutte le attività idonee a rendere conoscibile la notificazione e il relativo atto. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla va disposto in ordine alle spese. P