CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15252/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Bg) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/5/2022 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia emessa il 9/4/2021 dal Tribunale di Bergamo, rideterminava nella misura del dispositivo la pena pecuniaria (in sostituzione di quella detentiva, ai sensi dell'art. 53, I. n. 689 del 1981) inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al delitto di cui all'art. 10-bis, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. g--7-(_-.) - 2. Propone ricorso per càssazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unica censura - l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 10-bis contestato, alla luce della giurisprudenza costituzionale. Premesso che il mancato versamento delle ritenute, ad opera della ricorrente sostituto d'imposta, sarebbe stato provato esclusivamente con la dichiarazione presentata dalla stessa (mod. 770), si richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 23/6/2022, che, per contro, renderebbe ormai necessaria la prova dell'avvenuto rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti. La sentenza, pertanto, dovrebbe essere annullata senza rinvio o, in subordine, con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato. 4. [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata colpevole del delitto di cui all'art. 10-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, per aver omesso - quanto al periodo di imposta 2015 - di effettuare nei termini di legge il versamento della somma di 208.758,97 euro, "somme dovute quale sostituto di imposta e risultanti dalla stessa dichiarazione" presentata. 5. Successivamente alla pronuncia di condanna, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 115 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23) - nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o» nel testo dell'art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205) e dello stesso art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alle parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o». 5.1. In parte motiva (§14), la stessa Corte ha chiarito che "per effetto della presente dichiarazione di illegittimità costituzionale viene ripristinato il regime vigente prima del d.lgs. n. 158 del 2015, che ha introdotto la disposizione censurata, sicché da una parte l'integrazione della fattispecie penale dell'art. 10- bis richiede che il mancato versamento da parte del sostituto, per un importo superiore alla soglia di punibilità, riguardi le ritenute certificate; dall'altra il mancato versamento delle ritenute risultanti dalla dichiarazione, ma delle quali non c'è prova del rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti, costituisce illecito amministrativo tributario." 6. Alla luce di questa sentenza, dunque, la decisione impugnata deve essere annullata; l'annullamento, peraltro, deve essere disposto con rinvio, affinché la Corte di appello di Brescia verifichi se le certificazioni in oggetto fossero state consegnate ai sostituiti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Così deciso