CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 11677/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni, aggravate dall'uso di un'arma; Ritenuto che le doglianze esposte in ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagg. 2 e 3 sull'alibi, pag. 3 sulla attendibilità della persona offesa e sul riscontro offerto dal certificato medico; pag. 3 sulla valutazione della certificazione medica prodotta dalla difensa); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] osini Stef8noPalla DETMGITATO