CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 44687/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI MATERAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MATERAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 16 marzo 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, formulata dal pubblico ministero in sede quanto a [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 612, comma 2, in relazione all'art. 339 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Matera, lamentando violazione degli artt. 111 Cost. e 459 cod. proc. pen., nonché l'abnormità del provvedimento impugnato. Sostiene la parte pubblica impugnante che la decisione sarebbe del tutto eccentrica rispetto all'ordinamento e che avrebbe comportato un'inammissibile regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, perché non fondata su profili di legittimità del rito o di idoneità o adeguatezza della pena con riferimento al caso concreto, ma su generiche ragioni di opportunità concernenti la natura dell'istituto e la sua efficacia. 3. Il Procuratore generale in sede, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, evocando, tra l'altro, le motivazioni di Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018 -dep. 09/05/2018, PM in proc. Ksouri, che, ancorché non massimata sul punto, ha affermato il principio secondo cui il rigetto, da parte del Giudice per le indagini preliminari, della richiesta di decreto penale di condanna, non può essere dettato da meri criteri di opportunità. 4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, il 17 settembre 2021 ha depositato una memoria con la quale ha chiesto la conferma del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Per chiarire le ragioni della decisione, occorre far presente che, più o meno testualmente, la motivazione del rigetto fonda sulla gravità della condotta, che — secondo il Giudice per le indagini preliminari — rende inopportuna la definizione mediante decreto penale e, quindi, l'inflizione di una mera pena pecuniaria, ancorché di importo elevato; tanto più — osserva il Giudice per le indagini preliminari — che, non potendo il prevenuto beneficiare della sospensione condizionale della pena e trovandosi presumibilmente nell'impossibilità di pagare la multa, egli proporrebbe certamente opposizione, preferendo rischiare la condanna a pena detentiva. La motivazione del rigetto della richiesta di decreto penale, dunque, fonda su due distinte rationes decidendi, l'una legata alla non congruità della pena pecuniaria in rapporto alla gravità della condotta; la seconda sulla prevedibile impossibilità dell'imputato di pagare la multa (che non potrebbe essere condizionalmente sospesa) e sulla altrettanto prevedibile scelta del prevenuto di presentare opposizione. Ebbene, il ricorso è aspecifico in quanto non avversa la prima delle rationes decidendi del provvedimento impugnato, vale a dire quella che concerne la non congruità dell'applicazione di una pena pecuniaria nonostante la gravità della condotta; valutazione che il Giudice per le indagini preliminari era ben legittimato a svolgere e che rientra appieno nelle sue prerogative istituzionali rispetto al modulo definitorio prescelto dal pubblico ministero, modulo pur sempre condizionato all'avallo del Giudice per le indagini preliminari in ordine all'adeguatezza della pena, il cui esito negativo trova sbocco nel rigetto normativamente previsto dall'art. 459 comma 3, cod. proc. pen (tale principio non è smentito da Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 ed è espressamente sancito da Sez. 6 n. 23829 del 12/5/2016, C., Rv 267272; Sez. 4, n. 45683 del 18/09/2014, Mirra, Rv. 261063). Tale argomentazione del Giudice per le indagini preliminari mette al riparo il provvedimento dall'idea di una sua abnormità strutturale, trattandosi dell'esercizio dei poteri che il legislatore gli attribuisce. Solo con argomentazione secondaria, poi, il Giudice per le indagini preliminari — in questo sì, esorbitando rispetto ai confini del vaglio che gli è riservato — ha fatto una questione di opportunità, preconizzando l'impossibilità dell'imputato di pagare la pena pecuniaria e la presentazione di opposizione, così ingerendosi — peraltro con considerazioni di matrice congetturale — nella scelta definitoria del pubblico ministero ed incorrendo in un profilo di abnormità strutturale, per avere travalicato i limiti della funzione di controllo che il codice di rito gli attribuisce rispetto a questa forma di esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. Il ricorso è, dunque, come anticipato, aspecifico, in quanto il pubblico ministero ricorrente ha omesso di confrontarsi con tutte le ragioni che hanno sostenuto la decisione avversata, disattendendo l'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen. e gli insegnamenti della giurisprudenza di questa Corte (ribaditi da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823) secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021 Il c