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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18312/2026

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dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa,giusta procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dal prof.avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 46A02 H194- RICORRENTE –CONTROil [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce alcontroricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale CNNRRT 59T54 G273 B).Numero registro generale 10881/2019Numero sezionale 3657/2026Numero di raccolta generale 18312/2026Data pubblicazione 06/06/2026- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 3866/3/2018 dellaCommissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 19settembre 2018, non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 29 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Oggetto di controversia è il silenzio rifiuto serbato dalComune di Palermo sulla richiesta di rimborso della TARSU relativaall’anno d’imposta 2007, che il suindicato istituto bancario avevaavanzato dopo che il [OSCURATO:PERSONA] dellaSicilia aveva annullato la delibera della Giunta comunale n.165/2006, avente ad oggetto l’approvazione delle tariffe dellacitata tassa previste per l’anno di imposta 2006.2.

Con l’impugnata sentenza la Commissione tributariaregionale della Sicilia respingeva l’appello proposto dallacontribuente, premettendo che la delibera della Giunta comunaleche aveva approvato le tariffe per l’anno d’imposta 2007 non erastata impugnata e ritenendo, poi, che il predetto silenzio-rifiuto nonfosse impugnabile, stante l’intervenuta definitività della pretesa, inragione della mancata opposizione avverso l’avviso di mora inprecedenza notificato alla contribuente.3. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione avversodetta pronuncia, notificandolo in data 26/29 marzo 2019,articolando cinque motivi di impugnazione, successivamenteillustrati con memoria.4.

Il Comune di Palermo resisteva con controricorso notificato il3 maggio 2019.Numero registro generale 10881/2019Numero sezionale 3657/2026Numero di raccolta generale 18312/2026Data pubblicazione 06/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazionedegli artt. 19 e 21 d.lgs. n.546/1992, contestando la valutazionedel Giudice di secondo grado nella parte in cui ha ritenuto che ilricorso introduttivo del giudizio di primo grado fosse inammissibile,opponendo alla valutazione del Giudice regionale il rilievo che glicostituiti da tre avvisi di pagamento, non integranti provvedimentiimpositivi, ma atti solo facoltativamente impugnabili, siccome noninseriti nell’elenco di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, come taliinidonei a rendere definitiva la relativa pretesa, il che rendevalegittima e non preclusa l’istanza di rimborso presentata.1.1.

Il motivo risulta inammissibile per più concorrenti ragioni.Va premesso che la Commissione ha ritenuto che «[…] qualora(come nella specie) il contribuente non impugni l’avviso di moracon il quale l’amministrazione ha esplicitato la pretesa tributaria,ma presenti istanza di rimborso, dopo aver pagato nei terminirichiesti, dalla definitività per mancata impugnazione dell’attoimpositivo deriva l’inammissibilità dell’istanza, perché contrastantecon il titolo ormai definitivo, che giustifica l’attività esattivadell’amministrazione (Cass. n. 672/2007)» (così nella pronunciaimpugnata).Dunque, il Giudice regionale ha considerato che gli atti portati aconoscenza della contribuente fossero degli avvisi di mora, cometali inclusi nell’elenco di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992.Ora, il motivo si oppone frontalmente a tale valutazione dinatura fattuale della Commissione regionale, ma presta il fianco aiseguenti rilievi.Numero registro generale 10881/2019Numero sezionale 3657/2026Numero di raccolta generale 18312/2026Data pubblicazione 06/06/2026Innanzitutto, la censura difetta di autosufficienza, non avendoillustrato nel ricorso il contenuto rilevante dei dedotti avvisipagamento, non essendo sufficiente il loro deposito in atti, noncolmando detto adempimento il predetto deficit del requisitoformale richiesto al ricorso dall’art. 366 c.p.c.Ricorre sul punto il consolidato orientamento di questa Corteelaborato in tema di motivazione degli atti, ma esportabile anche inrelazione al tema, qui rilevante, concernente la natura dell’atto,secondo cui, trattandosi di atti amministrativi, è necessario, a penadi inammissibilità, che il ricorso quantomeno riassuma e/o illustri icontenuti dell’atto che si assumono erroneamente interpretati dalgiudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione diesprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente inbase al ricorso medesimo, occorrendo, quindi, assolvere al dupliceonere imposto dall'art. 366, primo comma, num. 6., c.p.c. diprodurre agli atti il documento contestato e di indicarne ilcontenuto, trascrivendolo, riassumendolo o illustrandolo nel ricorso,non potendo la relativa censura limitarsi ad una meraprospettazione di un risultato interpretativo diverso da quelloaccolto nella sentenza (v. tra le tante, Cass. n. 16096/2024; Cass.n. 20474/2025).In secondo luogo, trattandosi di atti aventi naturaamministrativa, la relativa interpretazione, risolvendosinell'accertamento della volontà della P.A., ovverosia di una realtàfenomenica e obiettiva, è riservata al giudice di merito ed in taleprospettiva, la parte che denunzi in cassazione l'erroneainterpretazione da parte del giudice di merito di un attoamministrativo, è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso, adindicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati; inmancanza, l'individuazione della volontà dell'ente pubblico èNumero registro generale 10881/2019Numero sezionale 3657/2026Numero di raccolta generale 18312/2026Data pubblicazione 06/06/2026censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno delladecisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché esse sirivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica(cfr. Cass. n. 2351/2024 e la varia giurisprudenza ivi menzionata);Il motivo in esame non contesta la violazione dei canoni diermeneutica del provvedimento amministrativo secondo l'indicataprospettiva, la quale resta, come tale, del tutto estranea al motivo,con cui si invoca, invece, impropriamente il vizio di violazione dilegge senza indicare i criteri interpretativi violati, suggerendo, inrealtà, soltanto una diversa interpretazione dell’atto rispetto aquella posta in essere dal Giudice di appello, risolvendosi, indefinitiva, nella contestazione di un accertamento di fatto da questioperato (cfr. Cass. n. 2351/2024 e la varia giurisprudenza ivimenzionata).Infine, per le ragioni sopra esposte, risulta improprio il canonecensorio prescelto (violazione di legge) per censurare, al fondo, lavalutazione fattuale della Commissione regionale.2.

Con la seconda censura la ricorrente ha eccepito, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenzaper violazione dell’art.116 c.p.c. e dell’art. 2712 c.c., recanti ilprincipio secondo cui il giudice deve porre a fondamento delladecisione le prove introdotte nel giudizio dalle parti, laddove laCommissione Tributaria Regionale ha ritenuto che gli avvisi dipagamento fossero stati “notificati”, a differenza di quanto risultaaffermato e provato dalla banca nel corso del primo e del secondogrado di giudizio.2.1.

Anche tale motivo non ha fondamento.Numero registro generale 10881/2019Numero sezionale 3657/2026Numero di raccolta generale 18312/2026Data pubblicazione 06/06/2026Va premesso che la stessa banca ha precisato che gli avvisisono pervenuti «[…] attraverso posta ordinaria […]» (v. pagina n.13 del ricorso), il che rispetta la previsione dell’art. 26 d.P.R. n.602/1973 che consente l’utilizzo del servizio postale diretto.In ogni caso, per quel che concerne la ragione di contestazionein esame, va ricordato che secondo la lezione delle Sezioni Unite diquesta Corte (cfr. Cass., Sez.

U, n. 20867/2020) la doglianzaarticolata sotto il profilo della violazione dell’art. 116 c.p.c. èammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare unaprova, non abbia operato - in assenza di una diversa indicazionenormativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", attribuendoal risultato di prova il valore che il legislatore attribuisce ad unadifferente risultanza probatoria (come, ad esempio, quelle aventivalore di prova legale), oppure quando il giudice abbia dichiarato divalutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, laddovela prova sia, invece, soggetta ad una specifica regola divalutazione.Diversamente, ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, lacensura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primocomma, num. 5, c.p.c., soltanto nei rigorosi limiti in cui essoancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(cfr. sul punto, ex multis, Cass., n. 34472/2022 e Cass. n.9731/2025).Ebbene, la censura in oggetto esprime la sua reale, nonammissibile, contestazione, opponendo, nella sostanza, una diversavalutazione a quella fornita dalla Commissione nella parte in cui haassunto che «[…] la commissione non poteva che concludere nelsenso che le copie fotostatiche degli avvisi di pagamento presentinel fascicolo del processo costituissero prova piena dellaNumero registro generale 10881/2019Numero sezionale 3657/2026Numero di raccolta generale 18312/2026Data pubblicazione 06/06/2026circostanza che gli atti non erano mai stati notificati» (così a paginan. 14 del ricorso).3.

Con la terza doglianza la banca ha eccepito, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 112 c.p.c. e del sottostante principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere il Giudice disecondo grado omesso di pronunziarsi sull'eccepita illegittimitàdella delibera della Giunta del Comune di Palermo n. 429/2006 perincompetenza funzionale.3.1.

Si tratta di motivo anch’esso privo di pregio.E ciò sol considerando che la Commissione non ha omessoalcuna pronuncia, giacchè la suddetta questione è restataassorbita, a monte, dalla ritenuta definitività del titolo.4.

Con la quarta ragione di contestazione la contribuente hadedotto, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., lanullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma,num. 4, c.p.c., in considerazione dell’assenza di motivazione dellasentenza nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] haaffermato che l’appello era infondato, essendo pacifico che ladelibera comunale (della [OSCURATO:PERSONA]) di oggetto analogo erelativa all’anno 2007 non era stata impugnata ed era valida edefficace, senza spiegare – a dire dell’istante - le ragioni per cui haritenuto non fondata la tesi dell’ufficio circa l’effetto caducantedell’annullamento della delibera relativa all’anno 2006 su quellesuccessive.4.1.

Come sopra, il motivo non ha fondamento.L’aver ritenuta preclusa ogni contestazione di merito, in ragionedella mancata impugnazione degli avvisi di mora, ha reso implicitaNumero registro generale 10881/2019Numero sezionale 3657/2026Numero di raccolta generale 18312/2026Data pubblicazione 06/06/2026la motivazione della sentenza anche su tale tema, il cui esame èstato considerato impedito per la reputata definitività del titolo.5.

Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente hadenunciato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3,c.p.c., la violazione dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.n.115/2002, osservando che non sussiste alcuna delle condizionicui la norma subordina l’applicazione del contributo unificato inmisura pari al doppio.5.1.

La doglianza è fondata.Come è stato già affermato da questa Corte, la predettadisposizione ha carattere di misura eccezionale e lato sensusanzionatoria, la cui operatività deve intendersi circoscritta alprocesso civile, secondo l'esegesi della norma indirettamenteavallata dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 18 del 2febbraio 2018, e condivisa da questa Corte (v.

Cass. n.27131/2020, che richiama Cass. n. 15111/2018 e Cass. n.23980/2018).6.

Alla stregua delle riflessioni sopra svolte, il ricorso va accoltosolo nel suo quinto motivo e la sentenza va, quindi, cassata inrelazione a tale censura.Non essendo necessari altri accertamenti in fatto, la causa vaanche decisa, dichiarando non dovuto il versamento, da parte dellacontribuente per il giudizio di appello, di una somma pari a quelleeventualmente dovuta per la proposizione del gravame, di cuiall’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002.7.

L’accoglimento parziale del ricorso giustifica lacompensazione delle spese di lite del presente grado.

P.Q.MNumero registro generale 10881/2019Numero sezionale 3657/2026Numero di raccolta generale 18312/2026Data pubblicazione 06/06/2026la Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta i restanti, cassala sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara nondovuto il versamento da parte della contribuente, per il giudizio diappello, di una somma pari a quelle eventualmente dovuta per laproposizione del gravame di cui all’art. 13, comma 1 quater, delD.P.R. n.115/2002.Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa,giusta procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dal prof.avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 46A02 H194- RICORRENTE –CONTROil [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce alcontroricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale CNNRRT 59T54 G273 B).Numero registro generale 10881/2019Numero sezionale 3657/2026Numero di raccolta generale 18312/2026Data pubblicazione 06/06/2026- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 3866/3/2018 dellaCommissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 19settembre 2018, non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 29 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Oggetto di controversia è il silenzio rifiuto serbato dalComune di Palermo sulla richiesta di rimborso della TARSU relativaall’anno d’imposta 2007, che il suindicato istituto bancario avevaavanzato dopo che il [OSCURATO:PERSONA] dellaSicilia aveva annullato la delibera della Giunta comunale n.165/2006, avente ad oggetto l’approvazione delle tariffe dellacitata tassa previste per l’anno di imposta 2006.2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributariaregionale della Sicilia respingeva l’appello proposto dallacontribuente, premettendo che la delibera della Giunta comunaleche aveva approvato le tariffe per l’anno d’imposta 2007 non erastata impugnata e ritenendo, poi, che il predetto silenzio-rifiuto nonfosse impugnabile, stante l’intervenuta definitività della pretesa, inragione della mancata opposizione avverso l’avviso di mora inprecedenza notificato alla contribuente.3. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione avversodetta pronuncia, notificandolo in data 26/29 marzo 2019,articolando cinque motivi di impugnazione, successivamenteillustrati con memoria.4. Il Comune di Palermo resisteva con controricorso notificato il3 maggio 2019.Numero registro generale 10881/2019Numero sezionale 3657/2026Numero di raccolta generale 18312/2026Data pubblicazione 06/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazionedegli artt. 19 e 21 d.lgs. n.546/1992, contestando la valutazionedel Giudice di secondo grado nella parte in cui ha ritenuto che ilricorso introduttivo del giudizio di primo grado fosse inammissibile,opponendo alla valutazione del Giudice regionale il rilievo che glicostituiti da tre avvisi di pagamento, non integranti provvedimentiimpositivi, ma atti solo facoltativamente impugnabili, siccome noninseriti nell’elenco di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, come taliinidonei a rendere definitiva la relativa pretesa, il che rendevalegittima e non preclusa l’istanza di rimborso presentata.1.1. Il motivo risulta inammissibile per più concorrenti ragioni.Va premesso che la Commissione ha ritenuto che «[…] qualora(come nella specie) il contribuente non impugni l’avviso di moracon il quale l’amministrazione ha esplicitato la pretesa tributaria,ma presenti istanza di rimborso, dopo aver pagato nei terminirichiesti, dalla definitività per mancata impugnazione dell’attoimpositivo deriva l’inammissibilità dell’istanza, perché contrastantecon il titolo ormai definitivo, che giustifica l’attività esattivadell’amministrazione (Cass. n. 672/2007)» (così nella pronunciaimpugnata).Dunque, il Giudice regionale ha considerato che gli atti portati aconoscenza della contribuente fossero degli avvisi di mora, cometali inclusi nell’elenco di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992.Ora, il motivo si oppone frontalmente a tale valutazione dinatura fattuale della Commissione regionale, ma presta il fianco aiseguenti rilievi.Numero registro generale 10881/2019Numero sezionale 3657/2026Numero di raccolta generale 18312/2026Data pubblicazione 06/06/2026Innanzitutto, la censura difetta di autosufficienza, non avendoillustrato nel ricorso il contenuto rilevante dei dedotti avvisipagamento, non essendo sufficiente il loro deposito in atti, noncolmando detto adempimento il predetto deficit del requisitoformale richiesto al ricorso dall’art. 366 c.p.c.Ricorre sul punto il consolidato orientamento di questa Corteelaborato in tema di motivazione degli atti, ma esportabile anche inrelazione al tema, qui rilevante, concernente la natura dell’atto,secondo cui, trattandosi di atti amministrativi, è necessario, a penadi inammissibilità, che il ricorso quantomeno riassuma e/o illustri icontenuti dell’atto che si assumono erroneamente interpretati dalgiudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione diesprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente inbase al ricorso medesimo, occorrendo, quindi, assolvere al dupliceonere imposto dall'art. 366, primo comma, num. 6., c.p.c. diprodurre agli atti il documento contestato e di indicarne ilcontenuto, trascrivendolo, riassumendolo o illustrandolo nel ricorso,non potendo la relativa censura limitarsi ad una meraprospettazione di un risultato interpretativo diverso da quelloaccolto nella sentenza (v. tra le tante, Cass. n. 16096/2024; Cass.n. 20474/2025).In secondo luogo, trattandosi di atti aventi naturaamministrativa, la relativa interpretazione, risolvendosinell'accertamento della volontà della P.A., ovverosia di una realtàfenomenica e obiettiva, è riservata al giudice di merito ed in taleprospettiva, la parte che denunzi in cassazione l'erroneainterpretazione da parte del giudice di merito di un attoamministrativo, è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso, adindicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati; inmancanza, l'individuazione della volontà dell'ente pubblico èNumero registro generale 10881/2019Numero sezionale 3657/2026Numero di raccolta generale 18312/2026Data pubblicazione 06/06/2026censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno delladecisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché esse sirivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica(cfr. Cass. n. 2351/2024 e la varia giurisprudenza ivi menzionata);Il motivo in esame non contesta la violazione dei canoni diermeneutica del provvedimento amministrativo secondo l'indicataprospettiva, la quale resta, come tale, del tutto estranea al motivo,con cui si invoca, invece, impropriamente il vizio di violazione dilegge senza indicare i criteri interpretativi violati, suggerendo, inrealtà, soltanto una diversa interpretazione dell’atto rispetto aquella posta in essere dal Giudice di appello, risolvendosi, indefinitiva, nella contestazione di un accertamento di fatto da questioperato (cfr. Cass. n. 2351/2024 e la varia giurisprudenza ivimenzionata).Infine, per le ragioni sopra esposte, risulta improprio il canonecensorio prescelto (violazione di legge) per censurare, al fondo, lavalutazione fattuale della Commissione regionale.2. Con la seconda censura la ricorrente ha eccepito, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenzaper violazione dell’art.116 c.p.c. e dell’art. 2712 c.c., recanti ilprincipio secondo cui il giudice deve porre a fondamento delladecisione le prove introdotte nel giudizio dalle parti, laddove laCommissione Tributaria Regionale ha ritenuto che gli avvisi dipagamento fossero stati “notificati”, a differenza di quanto risultaaffermato e provato dalla banca nel corso del primo e del secondogrado di giudizio.2.1. Anche tale motivo non ha fondamento.Numero registro generale 10881/2019Numero sezionale 3657/2026Numero di raccolta generale 18312/2026Data pubblicazione 06/06/2026Va premesso che la stessa banca ha precisato che gli avvisisono pervenuti «[…] attraverso posta ordinaria […]» (v. pagina n.13 del ricorso), il che rispetta la previsione dell’art. 26 d.P.R. n.602/1973 che consente l’utilizzo del servizio postale diretto.In ogni caso, per quel che concerne la ragione di contestazionein esame, va ricordato che secondo la lezione delle Sezioni Unite diquesta Corte (cfr. Cass., Sez. U, n. 20867/2020) la doglianzaarticolata sotto il profilo della violazione dell’art. 116 c.p.c. èammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare unaprova, non abbia operato - in assenza di una diversa indicazionenormativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", attribuendoal risultato di prova il valore che il legislatore attribuisce ad unadifferente risultanza probatoria (come, ad esempio, quelle aventivalore di prova legale), oppure quando il giudice abbia dichiarato divalutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, laddovela prova sia, invece, soggetta ad una specifica regola divalutazione.Diversamente, ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, lacensura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primocomma, num. 5, c.p.c., soltanto nei rigorosi limiti in cui essoancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(cfr. sul punto, ex multis, Cass., n. 34472/2022 e Cass. n.9731/2025).Ebbene, la censura in oggetto esprime la sua reale, nonammissibile, contestazione, opponendo, nella sostanza, una diversavalutazione a quella fornita dalla Commissione nella parte in cui haassunto che «[…] la commissione non poteva che concludere nelsenso che le copie fotostatiche degli avvisi di pagamento presentinel fascicolo del processo costituissero prova piena dellaNumero registro generale 10881/2019Numero sezionale 3657/2026Numero di raccolta generale 18312/2026Data pubblicazione 06/06/2026circostanza che gli atti non erano mai stati notificati» (così a paginan. 14 del ricorso).3. Con la terza doglianza la banca ha eccepito, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 112 c.p.c. e del sottostante principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere il Giudice disecondo grado omesso di pronunziarsi sull'eccepita illegittimitàdella delibera della Giunta del Comune di Palermo n. 429/2006 perincompetenza funzionale.3.1. Si tratta di motivo anch’esso privo di pregio.E ciò sol considerando che la Commissione non ha omessoalcuna pronuncia, giacchè la suddetta questione è restataassorbita, a monte, dalla ritenuta definitività del titolo.4. Con la quarta ragione di contestazione la contribuente hadedotto, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., lanullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma,num. 4, c.p.c., in considerazione dell’assenza di motivazione dellasentenza nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] haaffermato che l’appello era infondato, essendo pacifico che ladelibera comunale (della [OSCURATO:PERSONA]) di oggetto analogo erelativa all’anno 2007 non era stata impugnata ed era valida edefficace, senza spiegare – a dire dell’istante - le ragioni per cui haritenuto non fondata la tesi dell’ufficio circa l’effetto caducantedell’annullamento della delibera relativa all’anno 2006 su quellesuccessive.4.1. Come sopra, il motivo non ha fondamento.L’aver ritenuta preclusa ogni contestazione di merito, in ragionedella mancata impugnazione degli avvisi di mora, ha reso implicitaNumero registro generale 10881/2019Numero sezionale 3657/2026Numero di raccolta generale 18312/2026Data pubblicazione 06/06/2026la motivazione della sentenza anche su tale tema, il cui esame èstato considerato impedito per la reputata definitività del titolo.5. Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente hadenunciato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3,c.p.c., la violazione dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.n.115/2002, osservando che non sussiste alcuna delle condizionicui la norma subordina l’applicazione del contributo unificato inmisura pari al doppio.5.1. La doglianza è fondata.Come è stato già affermato da questa Corte, la predettadisposizione ha carattere di misura eccezionale e lato sensusanzionatoria, la cui operatività deve intendersi circoscritta alprocesso civile, secondo l'esegesi della norma indirettamenteavallata dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 18 del 2febbraio 2018, e condivisa da questa Corte (v. Cass. n.27131/2020, che richiama Cass. n. 15111/2018 e Cass. n.23980/2018).6. Alla stregua delle riflessioni sopra svolte, il ricorso va accoltosolo nel suo quinto motivo e la sentenza va, quindi, cassata inrelazione a tale censura.Non essendo necessari altri accertamenti in fatto, la causa vaanche decisa, dichiarando non dovuto il versamento, da parte dellacontribuente per il giudizio di appello, di una somma pari a quelleeventualmente dovuta per la proposizione del gravame, di cuiall’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002.7. L’accoglimento parziale del ricorso giustifica lacompensazione delle spese di lite del presente grado. P.Q.MNumero registro generale 10881/2019Numero sezionale 3657/2026Numero di raccolta generale 18312/2026Data pubblicazione 06/06/2026la Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta i restanti, cassala sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara nondovuto il versamento da parte della contribuente, per il giudizio diappello, di una somma pari a quelle eventualmente dovuta per laproposizione del gravame di cui all’art. 13, comma 1 quater, delD.P.R. n.115/2002.Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA]