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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 35072/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa in data 12/07/2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Mantova in data 12/02/2020, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 110 e 640 cod. pen.

Ritenuto che i primi due motivi di ricorso con cui il ricorrente lamenta il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie fondanti il giudizio di responsabilità penale, sono aspecifici ed articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Va sottolineato che secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge e che le stesse possono essere esaminate sotto il profilo del vizio motivazionale esclusivamente quando il vizio dedotto rientri nella carenza assoluta di motivazione (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione); sostanziale inesistenza non riscontrabile nel caso di specie, alla luce delle esaustive argomentazioni dei giudici di appello, in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato doglianze di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata.

I giudici di merito, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi probatori idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. da 8 a 10 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste.

Considerato che il terzo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. e quella di cui all'art. 114 cod. pen. è aspecifico non risultando esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici n• rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante della minima importanza.

I i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, l'intensa 1 capacità criminale del ricorrente desumibile dagli innumerevoli precedenti penali e dall'assenza di resipiscenza e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 11 della sentenza di primo grado).

I giudici di merito hanno, inoltre, ritenuto, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, che il contributo fornito dal ricorrente non è contraddistinto da una efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso con conseguente insussistenza dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.

Considerato che il quarto motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva è aspecifico e manifestamente infondato; l'applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità.

La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 11 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa in data 12/07/2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Mantova in data 12/02/2020, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 110 e 640 cod. pen. Ritenuto che i primi due motivi di ricorso con cui il ricorrente lamenta il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie fondanti il giudizio di responsabilità penale, sono aspecifici ed articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Va sottolineato che secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge e che le stesse possono essere esaminate sotto il profilo del vizio motivazionale esclusivamente quando il vizio dedotto rientri nella carenza assoluta di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione); sostanziale inesistenza non riscontrabile nel caso di specie, alla luce delle esaustive argomentazioni dei giudici di appello, in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato doglianze di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata. I giudici di merito, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi probatori idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. da 8 a 10 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. Considerato che il terzo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. e quella di cui all'art. 114 cod. pen. è aspecifico non risultando esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici n• rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante della minima importanza. I i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, l'intensa 1 capacità criminale del ricorrente desumibile dagli innumerevoli precedenti penali e dall'assenza di resipiscenza e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 11 della sentenza di primo grado). I giudici di merito hanno, inoltre, ritenuto, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, che il contributo fornito dal ricorrente non è contraddistinto da una efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso con conseguente insussistenza dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Considerato che il quarto motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva è aspecifico e manifestamente infondato; l'applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 11 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
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