CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 07005/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19848-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati preso lo studio di questi in VERONA, [OSCURATO:PERSONA] N. 3; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in BRESCIA, [OSCURATO:PERSONA], N. 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 548/2022 del TRIBUNALE di VERONA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.01.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Verona il sig. [OSCURATO:PERSONA], per sentirlo condannare al pagamento delle Ric. 2022 n. 19848 sez. S2 -ud. 30-01-2023 - 2 - prestazioni professionali di consulenza fiscale, societaria e del lavoro, per un ammontare di €2.446,15, svolte dal de cuius e dal di lui studio professionale su incarico e nell’interesse di parte convenuta. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Verona rigettava la domanda attorea ritenendo che l’esposizione dei fatti non fossetale da permettere la valida instaurazione del contraddittorio, in quanto il contenuto dell’atto di citazione non consente al convenuto di essere messo a conoscenza dell’attività professionale effettivamente svolta a proprio favore, anche con riferimento alperiodo in cui detta attività sarebbe stata svolta; né avendo parte attrice prodotto alcuna documentazione utile a fondamento della pretesa. 3. Impugnavano la decisione innanzi al Tribunale di Verona i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assumendo come documentalmente provato in atti sia l’incarico conferito dal sig. [OSCURATO:PERSONA] al sig. [OSCURATO:PERSONA], sia l’attività svolta dallo studio; ribadivano che l’incarico non era mai stato contestato dal convenuto, né aveva egli eccepito l’avvenuto pagamento delle prestazioni; lamentavano la mancata ammissione da parte del Giudice di Pace dei mezzi di prova richiesti dagli attori. 4. Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 548/2022dichiarava inammissibile l’appello per carenza dei requisiti richiesti dall’art.342 cod. proc. civ. 5. I sigg. ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadel Tribunale di Verona, affidandolo ad un unico motivo. Si difende con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2022 n. 19848 sez. S2 -ud. 30-01-2023 - 3 - 1. Con atto presentato in cancelleria in data 09.12.2022, il difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiara va di rinunciare agli atti di causa, chiedendo l’estinzione del procedimento e la compensazione integrale delle spese. 1.1. Ai sensi dell’art.390 cod. proc. civ., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato, o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto. 1.2. Gli adempimenti previsti dall’art. 390 cod. proc. civ. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione della controparte , al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. proc. civ.(cfr. Cass. n. 2317/2016). 1.3. Ai sensi dell’art. 391, comma 4 , cod. proc. civ., infatti, la condanna non è pronunciatase alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. 1.4.Nella specie, l’atto di rinuncia è stato ritualmente notificato al controricorrente, il quale – tramite difensore m unito dei necessari poteri -ha depositato atto di accettazione in data 11.01.2023. 1.5.Il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcunastatuizione sulle spese. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consig