CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 luglio 2026
Cassazione n. 24162/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eciale in atti;ricorrentecontroMinistero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, eQuestura di Bari, in persona del Questore pro tempore, rappresentatie difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;resistentiavverso il decreto di convalida del trattenimento del Giudice di Pace diBari del 29/06/2026 reso nel procedimento n. 7324/2026 RG;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti e i documenti del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon provvedimento del Questore della Provincia di Benevento del25/06/2026 è stato disposto il trattenimento del ricorrente presso ilNumero registro generale 16074/2026Numero sezionale 3135/2026Numero di raccolta generale 24162/2026Data pubblicazione 28/07/2026CPR di Bari a seguito della revoca del permesso di soggiornopronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] per il Diritto di Asilo nellaseduta del giorno 04/04/2025, notificata unitamente la decreto delQuestore in data 25/06/2026.Avverso il provvedimento di convalida del trattenimento ilricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motividi doglianza.Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 111 Cost. e dell'art.,14, comma 4, T.U.I. per [OSCURATO:PERSONA].»Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cosi. per MOTIVAZIONEINESISTENTE o APPARENTE.»Con il terzo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Violazione e falsa applicazione dell'art.15 Direttiva 2008/115/CE([OSCURATO:PERSONA]) per INOSSERVANZA dei PRINCIPI diPROPORZIONALITÀ E NECESSITÀ.»Con il quarto motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 47, 52 della Carta deiDiritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE).»2. Occorre prima di tutto esaminare il secondo motivo di ricorso,che si rivela fondato e deve pertanto essere accolto, rendendosuperfluo l’esame degli altri che devono ritenersi assorbiti.3. Il ricorrente ha dedotto che il Giudice di Pace di Bari haconvalidato la misura senza esporre l'iter logico-giuridico sotteso alladecisione e senza verbalizzare le eccezioni sollevate dalla difesa deltrattenuto.Numero registro generale 16074/2026Numero sezionale 3135/2026Numero di raccolta generale 24162/2026Data pubblicazione 28/07/20264. In effetti, il Giudice di Pace risulta avere convalidato la misuraadottata compilando un modulo prestampato ove, contrassegnata conuna X la dicitura “CONVALIDA” (predisposta in alternativa alla dicitura“[OSCURATO:PERSONA]”) si legge quanto segue: «Verificata l'osservanza deitermini e la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 13 co. 3 bis e14 del citato D.lgs; ovvero rilevato che … alle ore 10,00 CONVALIDA Ilsuccitato provvedimento del Questore …».5. Il provvedimento contiene la menzione della verificadell’osservanza dei termini necessari alla convalida, ma poi, invece dispecificare i presupposti per l’adozione della misura, in relazione aquanto oggetto di giudizio, richiama norme che contengono plurimediposizioni senza neppure indicare quelle nella specie rilevanti.6. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, ritenersiconnotato da una motivazione meramente apparente, perché nonconsente di individuare il percorso logico-giuridico in forza del quale lamisura è stata ritenuta, nello specifico caso, legittimamente adottata.7. Com’è noto, infatti, ricorre il vizio in questione, quando ladecisione, benché graficamente esistente, non rende percepibile ilfondamento della decisione, perché reca argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche,congetture (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020).8. In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo diricorso e, assorbiti tutti gli altri, deve essere cassato il provvedimentoimpugnato.La causa può essere decisa nel merito, non essendo necessarioalcun ulteriore accertamento in fatto, con una statuizione di nonconvalida del decreto di trattenimento.Numero registro generale 16074/2026Numero sezionale 3135/2026Numero di raccolta generale 24162/2026Data pubblicazione 28/07/2026La cassazione del decreto di convalida priva di efficacia ex tunc ilprovvedimento amministrativo, trattandosi dell’esercizio di un potereautoritativo di carattere eccezionale, rigidamente modulato sullanecessità della convalida da parte dell’organo giurisdizionale neltermine stabilito dalla legge.9. Non vi è luogo alla regolazione delle spese, poiché il ricorrenteè ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed è soccombenteun’Amministrazione statale (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8561 del26/03/2021).In questo caso, il compenso e le spese spettanti al difensore vannoliquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanzarivolta al giudice del procedimento, e più precisamente - ai sensi delsuccessivo art. 83, comma 2, d.P.R. cit., per il caso di giudizio dicassazione - al giudice che ha pronunciato la sentenza passata ingiudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice cheha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.23007 del 12/11/2010; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11028 del13/05/2009).L’art. 133 del medesimo d.P.R. (a norma del quale la condanna allespese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va dispostain favore dello Stato) non può, infatti, riferirsi all’ipotesi disoccombenza di un’Amministrazione statale (v. in motivazione Cass.,Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021; v. anche Cass., Sez. 6-2,Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18583del 29/10/2012).Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che dilegittimità, saranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che haemesso il provvedimento qui impugnato. P.Q.MLa CorteNumero registro generale 16074/2026Numero sezionale 3135/2026Numero di raccolta generale 24162/2026Data pubblicazione 28/07/2026accoglie il ricorso;cassa il decreto di convalida del trattenimento del Giudice di Pace diBari reso il 29/06/2026 nel procedimento n. 7324/2026 RG;decidendo nel merito, non convalida il decreto di trattenimento delcittadino straniero [OSCURATO:PERSONA], emesso dal Questore di Bari ilgiorno 25/06/2026, e ne dichiara l’inefficacia.Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti ed al Questoreper gli adempimenti consequenziali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte suprema di Cassazione, il 24 luglio 2026.La PresidenteMaria Acierno