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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 08282/2026

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domicilio eletto presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] N. 42-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore “protempore”, “ex lege” rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata inROMA [OSCURATO:PERSONA] N. 12-controricorrente-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 269/2024 depositata il 06/08/2024.Numero registro generale 26470/2024Numero sezionale 7763/2025Numero di raccolta generale 8282/2026Data pubblicazione 02/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

In punto di fatto, la sentenza in epigrafe così ricostruisce la vicendaper cui è processo:All’esito di una verifica ordinaria iniziata il 20.4.2022 e conclusa il13.7.2022 con la redazione del processo verbale di constatazione prot. n.A3559, l’Ufficio di Terni aveva contestato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – chedeteneva un deposito fiscale per la trasformazione a freddo di alcol etilicocostituito da un magazzino per materie prime, un opificio ditrasformazione e un magazzino dei prodotti condizionati, deposito nelquale impiegava alcol etilico in sospensione di imposta (accisa ed IVA) […]– le seguenti violazioni: (i) deficienze sui prodotti alcolici nellaverificazione delle giacenze al 20.4.2022 di prodotti condizionati econtrassegnati […]; (ii) cali naturali e tecnici sul prodotto sfuso eccedentiil limite legale […]; (iii) irregolare tenuta dei registri negli stessi anni; (iv)immissione in consumo di prodotto non dichiarato in entrata; (v) ritardatoversamento dei diritti di licenza; (vi) produzione di igienizzanti alcolici inassenza di licenza.Il conseguente avviso di pagamento n. 2022/A/4119, emesso per ilrecupero di complessivi € 14.745,00 a titolo di accisa, interessi, indennitàdi mora e sanzioni, fu annullato in autotutela in quanto l’Ufficio doganaleritenne di accogliere alcune doglianze della società circa il conteggio deicali ammessi.

L’Ufficio di Terni emise perciò il nuovo avviso prot. n.2023/A/406 del 20.1.2023, ricalcolando l’accisa dovuta in € 13.741,77,oltre interessi e indennità di mora; nel contempo emise l’atto prot. n.2023-2554/RU per l’applicazione della sanzione di € 27.236,97, afferenteall’accisa non versata.

Contro il secondo avviso e contro l’atto diNumero registro generale 26470/2024Numero sezionale 7763/2025Numero di raccolta generale 8282/2026Data pubblicazione 02/04/2026irrogazione della sanzione la società presentò distinti ricorsi, non riunitidalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Terni.2.

Nel presente giudizio si discute dell’atto di irrogazione dellasanzione.

Il ricorso avverso era accolto dalla CGT I di Terni con sentenzan. 44/2024, depositata il 30.01.2024.3.

Per chiarezza espositiva, mette conto di rilevare sin d'ora che, aquesta medesima udienza dinanzi a questo medesimo Collegio, è chiamatoaltresì il fascicolo n. 26495 del 2024, riguardante il ricorso per cassazioneproposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 268 del 31.07.2024,depositata in data 06.08.2024, deliberata ad esito di identica udienza daidentico Collegio della [OSCURATO:PERSONA], sentenza che, in riforma di quella di primogrado, aveva confermato la validità dell’avviso di pagamento prot. n.2023/A/406 del 20.01.2023.Peraltro, dal controricorso (cfr. fg. 4), apprendesi che anche in primogrado le impugnazioni di avviso ed atto di irrogazione della sanzione eranostate trattate e decise nella stessa udienza dallo stesso Collegio.4.

Riprendendo la ricostruzione delle vicende processuali relative alpresente giudizio, avverso la suddetta sentenza della CGT I di Ternil’Ufficio proponeva appello, accolto dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria con lasentenza in epigrafe.La [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la sentenza di primo grado affetta da motivazioneapparente,in merito all’omessa valutazione dei fatti e delle prove addottedall’Ufficio a sostegno della legittimità dell’atto sanzionatorio, […] richiamaespressamente le ragioni della decisione assunta nel giudizio riguardantel’avviso prot. n. 2023/A/406 del 20.1.2023, con il quale è stata(ri)calcolata l’accisa dovuta.

In particolare, vengono richiamate tutte leargomentazioni illustrate per spiegare come, pur accogliendo parzialmenteNumero registro generale 26470/2024Numero sezionale 7763/2025Numero di raccolta generale 8282/2026Data pubblicazione 02/04/2026le osservazioni della società e considerando i cali riscontrabili, in concretofu accertato che nel periodo verificato si registrarono deficienze comunquesuperiori alle tolleranze di legge (prive di rilevanza penale ex art. 47,comma 2, d. lgs. n. 504 del 1995), in misura tale da comportarel’applicazione della sanzione amministrativa irrogata.5.

Proponeva ricorso per cassazione la contribuente con un motivo,resistito dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli con controricorso.

IlConsigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata.

Lacontribuente instava per la decisione (erroneamente rubricata nel fascicolotelematico come memoria).

In vista dell’udienza di trattazione, lamedesima depositava ampia memoria illustrativa addì 31 ottobre 2025.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: “Relativamente al n. 3 e 5del comma 1 dell’art. 360 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1e del relativo allegato a) cali naturali e b) cali tecnici, del decreto delministero delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55 – Violazione e falsaapplicazione dell’art. 2 del d.m. 383/1997, cali di lavorazione – Violazionee falsa applicazione del comma 2 dell’art. 18 del decreto ministeriale del27 marzo 2001, n. 153, inventari – Violazione e falsa applicazione dell’art.47 decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sanzioni”.1.1.

“La determinazione della sanzione applicata è direttamenteconnessa alla determinazione del prodotto non rinvenuto nell’inventarioeseguito in sede di accertamento e indicato nel verbale di accertamento[…] e per il quale è stata determinata l’imposta dovuta a mezzo dell’avvisodi pagamento […] 406/2022 [in realtà, alla luce della sentenza impugnata,del controricorso e degli atti del fascicolo n. 26495 del 2024 r.g., deveritenersi che l’anno dell’avviso sia il 2023, trattandosi del prot. n.2023/A/406 del 20 gennaio 2023], in quanto su tali risultanze èdeterminata la sanzione prevista dall’art. 47 testo unico delle accise.

LaNumero registro generale 26470/2024Numero sezionale 7763/2025Numero di raccolta generale 8282/2026Data pubblicazione 02/04/2026illegittimità delle sanzioni oggi contestate deriva, in primis, dalla errataapplicazione dei disposti normativi contenuti all’art. 1 del decreto delministero delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55 e relativo allegato a) calinaturali e b) cali tecnici […]”.

“Quello che essa ricorrente ha rappresentatosin dall’inizio è sinteticamente il dato secondo il quale i quantitativi nongiustificati ammontano a litri anidri 4,65; determinati dalla rimanenzacontabile pari a litri anidri 1.250,109 sottratta la rimanenza effettiva(rilevata in sede di accertamento) pari a litri anidri 307,107, con unadifferenza pari a litri anidri 943,00 dai quali devono essere detratti i caliconsentiti dal D.M. 55/2000 […]”.

“È necessaria una prima analisidell’avviso di pagamento n. 2022 [‘recte’, 2023]/A/406 (all. 6) al fine diriscontrare che nello stesso non è minimamente indicato il metodo dideterminazione delle imposte contestate […]”.

“richiamo al processoverbale del 13.07.22 non è assolutamente sufficiente, in particolare nelnostro caso, in quanto, il processo verbale è stato oggetto di un primoavviso di pagamento prot. 2022/A/4119, annullato a seguito di autotutela,cfr ultimo capoverso pag. 1 all. 3) e successivamente, senza modificaalcuna del verbale di accertamento è stato emesso il diverso avviso dipagamento oggetto del presente giudizio [‘recte2: oggetto del giudizioparallelo, di cui, nanti la Corte di cassazione, al fascicolo n. 26495-24][…]”.2.

Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.2.1.

È inammissibile perché – non paventando neppure graficamentel’omesso esame di alcun fatto propriamente storico e decisivo, néindividuando, sotto altro profilo, le specifiche violazioni di legge attribuiteal giudice d’appello – si rivela marcatamente meritale, atteso che è indefinitiva volto a sollecitare a questa S.C., attraverso un apprezzamentodiretto di elementi circostanziali e finanche documentali (cfr. p. 12 ric.),un nuovo e, per la contribuente, più favorevole giudizio in fatto, inviolazione di natura e limiti del giudizio di cassazione.Numero registro generale 26470/2024Numero sezionale 7763/2025Numero di raccolta generale 8282/2026Data pubblicazione 02/04/2026Lo è anche sotto il profilo del difetto di precisione ed autosufficienza incui incorre, giacché non riproduce né l’avviso di pagamento prot. n.2023/A/406 del 20 gennaio 2023, né il PVC e per vero neppure gli altri attidel lungo e complesso procedimento amministrativo, con particolareriguardo all’avviso “originario”, prot. n. 2022/A/4119, ed ulteriormente alprovvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela relativamente all’avvisooggetto del presente giudizio.Né trattasi di rilievi meramente formalistici, in quanto a tali atti ilgiudice d’appello – anche attraverso il richiamo alla sentenza gemellasull’avviso – si riferisce per rilevare che le doglianze fatte valere dallacontribuente in tema di cali naturali, tecnici e di lavorazione erano giàstate dalla medesima avanzate, in sede di istanza di autotutelaparzialmente accolta, avverso il primo avviso, che recepiva il PVC, di guisache, proprio tenuto conto di tali doglianze, l’Ufficio è giunto all’emissionedi un nuovo avviso, impugnato nel presente giudizio.2.2.

Il motivo è altresì manifestamente infondato perché il giudiced’appello è chiarissimo nel rilevare sia un’esplicita motivazione dell’avvisoin riferimento ai cali sia la dimostrazione della presa in considerazione deicali nel passaggio dal primo al secondo avviso.2.2.1.

Sotto il primo profilo, afferma: “Tutto ciò è diffusamentespiegato sia nella parte motiva di detto provvedimento, sia nel successivoprovvedimento dell’Ufficio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (all. 7 delle produzionidell’Ufficio nel giudizio di primo grado), adottato in risposta alle nuoveosservazioni della società all’avviso di pagamento n. 2023/A/406 […].

Ditali argomentazioni, che rispondono puntualmente a tutte le suecontestazioni, la società non sembra però tenere il minimo conto nelle suedifese, nelle quali ripropone esattamente le stesse doglianze”.2.2.2.

Sotto il secondo profilo, soggiunge: “Il riscontro dei cali è statooggetto di specifiche rilevazioni, seguite da conteggi in rettifica rispetto alNumero registro generale 26470/2024Numero sezionale 7763/2025Numero di raccolta generale 8282/2026Data pubblicazione 02/04/2026p.v.c. (cfr. il ‘file excel’ allegato all’atto di annullamento in autotutela e alsecondo avviso di pagamento), tanto che un semplice raffronto tra lostesso p.v.c., l’annullamento in autotutela e l’atto impugnato in questasede mette in luce il quantitativo dei cali riconosciuto, anno per anno,dall’Ufficio (tanto che per l’anno 2022 viene escluso interamentel’assoggettamento ad accisa)”.2.2.3.

Con siffatte puntuali osservazioni del giudice d’appello il motivo(come pure la memoria) non si confronta.2.2.4.

Esso, inoltre, pretermette, in tutto il suo sviluppo, l’elementocentrale attorno al quale ruota l’intera motivazione della sentenzaimpugnata: ossia il non avere la contribuente tenuto il registro dellelavorazioni, ragion per cui l’Ufficio non ha materialmente potuto procederead un, per così dire, canonico “raffronto tra giacenza fisica e contabile[,che] avrebbe potuto essere effettuato solo in presenza di un valorecontabile, riportato nell’apposito registro delle lavorazioni, a cui riferire lagiacenza fisica”; né – sottolinea perspicuamente il giudice d’appello –l’Ufficio ha mancato di tenere comunque in considerazione le ragioni dellacontribuente, e la documentazione dalla medesima comunicata, in unesercizio di massima collaborazione, essendo state tra l’altro le risorseinformatiche “mess[e] a disposizione della società per l’indiscutibile finalitàdi assicurare il più ampio contraddittorio possibile”.La contribuente, non avendo adempiuto alla tenuta del registro dellelavorazioni, così disattendendo (come correttamente opposto dall’Agenziain controricorso) delle norme di settore (art. 7 del D.M. 153 del 2001 inesecuzione dell’art. 5 D.Lgs. n. 504 del 1995), non può dolersi dellemodalità accertative adottate dall’Ufficio secondo una sequenza immuneda rilievi di illogicità, consistenti (secondo il giudice d’appello) nelconsiderare “come prodotto immesso in lavorazione le quantità ‘scaricate’dal registro delle materie prime”, per poi applicare “tutti i caliNumero registro generale 26470/2024Numero sezionale 7763/2025Numero di raccolta generale 8282/2026Data pubblicazione 02/04/2026normativamente previsti e infine [confrontare] le quantità ottenute con il‘carico’ del prodotto imbottigliato”, previa – notasi – esecuzionedell’“inventario fisico per tutti i prodotti giacenti nel deposito (materieprime, semilavorati, imbottigliato)”.3.

In definitiva, il ricorso è integralmente da rigettarsi con lestatuizioni consequenziali ex artt. artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis,comma 3, cod. proc. civ.Pertanto, la contribuente deve essere condannata a rifondere le spesein ragione di complessivi euro 6.600 (di cui euro 4.400 a titolo di spesepropriamente dette ed euro 2.200 a titolo di maggiorazione ex art. 96,comma 3, cod. proc. civ.), oltre spese prenotate a debito.La medesima deve essere altresì condannata a pagare la somma dieuro 1.100 alla Cassa delle ammende.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e deiMonopoli le spese di lite, liquidate in euro 6.600, oltre spese prenotate adebito.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della cassadelle ammende, della somma di euro 1.100.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 13 novembre 2025.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
domicilio eletto presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] N. 42-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore “protempore”, “ex lege” rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata inROMA [OSCURATO:PERSONA] N. 12-controricorrente-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 269/2024 depositata il 06/08/2024.Numero registro generale 26470/2024Numero sezionale 7763/2025Numero di raccolta generale 8282/2026Data pubblicazione 02/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In punto di fatto, la sentenza in epigrafe così ricostruisce la vicendaper cui è processo:All’esito di una verifica ordinaria iniziata il 20.4.2022 e conclusa il13.7.2022 con la redazione del processo verbale di constatazione prot. n.A3559, l’Ufficio di Terni aveva contestato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – chedeteneva un deposito fiscale per la trasformazione a freddo di alcol etilicocostituito da un magazzino per materie prime, un opificio ditrasformazione e un magazzino dei prodotti condizionati, deposito nelquale impiegava alcol etilico in sospensione di imposta (accisa ed IVA) […]– le seguenti violazioni: (i) deficienze sui prodotti alcolici nellaverificazione delle giacenze al 20.4.2022 di prodotti condizionati econtrassegnati […]; (ii) cali naturali e tecnici sul prodotto sfuso eccedentiil limite legale […]; (iii) irregolare tenuta dei registri negli stessi anni; (iv)immissione in consumo di prodotto non dichiarato in entrata; (v) ritardatoversamento dei diritti di licenza; (vi) produzione di igienizzanti alcolici inassenza di licenza.Il conseguente avviso di pagamento n. 2022/A/4119, emesso per ilrecupero di complessivi € 14.745,00 a titolo di accisa, interessi, indennitàdi mora e sanzioni, fu annullato in autotutela in quanto l’Ufficio doganaleritenne di accogliere alcune doglianze della società circa il conteggio deicali ammessi. L’Ufficio di Terni emise perciò il nuovo avviso prot. n.2023/A/406 del 20.1.2023, ricalcolando l’accisa dovuta in € 13.741,77,oltre interessi e indennità di mora; nel contempo emise l’atto prot. n.2023-2554/RU per l’applicazione della sanzione di € 27.236,97, afferenteall’accisa non versata. Contro il secondo avviso e contro l’atto diNumero registro generale 26470/2024Numero sezionale 7763/2025Numero di raccolta generale 8282/2026Data pubblicazione 02/04/2026irrogazione della sanzione la società presentò distinti ricorsi, non riunitidalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Terni.2. Nel presente giudizio si discute dell’atto di irrogazione dellasanzione. Il ricorso avverso era accolto dalla CGT I di Terni con sentenzan. 44/2024, depositata il 30.01.2024.3. Per chiarezza espositiva, mette conto di rilevare sin d'ora che, aquesta medesima udienza dinanzi a questo medesimo Collegio, è chiamatoaltresì il fascicolo n. 26495 del 2024, riguardante il ricorso per cassazioneproposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 268 del 31.07.2024,depositata in data 06.08.2024, deliberata ad esito di identica udienza daidentico Collegio della [OSCURATO:PERSONA], sentenza che, in riforma di quella di primogrado, aveva confermato la validità dell’avviso di pagamento prot. n.2023/A/406 del 20.01.2023.Peraltro, dal controricorso (cfr. fg. 4), apprendesi che anche in primogrado le impugnazioni di avviso ed atto di irrogazione della sanzione eranostate trattate e decise nella stessa udienza dallo stesso Collegio.4. Riprendendo la ricostruzione delle vicende processuali relative alpresente giudizio, avverso la suddetta sentenza della CGT I di Ternil’Ufficio proponeva appello, accolto dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria con lasentenza in epigrafe.La [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la sentenza di primo grado affetta da motivazioneapparente,in merito all’omessa valutazione dei fatti e delle prove addottedall’Ufficio a sostegno della legittimità dell’atto sanzionatorio, […] richiamaespressamente le ragioni della decisione assunta nel giudizio riguardantel’avviso prot. n. 2023/A/406 del 20.1.2023, con il quale è stata(ri)calcolata l’accisa dovuta. In particolare, vengono richiamate tutte leargomentazioni illustrate per spiegare come, pur accogliendo parzialmenteNumero registro generale 26470/2024Numero sezionale 7763/2025Numero di raccolta generale 8282/2026Data pubblicazione 02/04/2026le osservazioni della società e considerando i cali riscontrabili, in concretofu accertato che nel periodo verificato si registrarono deficienze comunquesuperiori alle tolleranze di legge (prive di rilevanza penale ex art. 47,comma 2, d. lgs. n. 504 del 1995), in misura tale da comportarel’applicazione della sanzione amministrativa irrogata.5. Proponeva ricorso per cassazione la contribuente con un motivo,resistito dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli con controricorso. IlConsigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata. Lacontribuente instava per la decisione (erroneamente rubricata nel fascicolotelematico come memoria). In vista dell’udienza di trattazione, lamedesima depositava ampia memoria illustrativa addì 31 ottobre 2025.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: “Relativamente al n. 3 e 5del comma 1 dell’art. 360 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1e del relativo allegato a) cali naturali e b) cali tecnici, del decreto delministero delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55 – Violazione e falsaapplicazione dell’art. 2 del d.m. 383/1997, cali di lavorazione – Violazionee falsa applicazione del comma 2 dell’art. 18 del decreto ministeriale del27 marzo 2001, n. 153, inventari – Violazione e falsa applicazione dell’art.47 decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sanzioni”.1.1. “La determinazione della sanzione applicata è direttamenteconnessa alla determinazione del prodotto non rinvenuto nell’inventarioeseguito in sede di accertamento e indicato nel verbale di accertamento[…] e per il quale è stata determinata l’imposta dovuta a mezzo dell’avvisodi pagamento […] 406/2022 [in realtà, alla luce della sentenza impugnata,del controricorso e degli atti del fascicolo n. 26495 del 2024 r.g., deveritenersi che l’anno dell’avviso sia il 2023, trattandosi del prot. n.2023/A/406 del 20 gennaio 2023], in quanto su tali risultanze èdeterminata la sanzione prevista dall’art. 47 testo unico delle accise. LaNumero registro generale 26470/2024Numero sezionale 7763/2025Numero di raccolta generale 8282/2026Data pubblicazione 02/04/2026illegittimità delle sanzioni oggi contestate deriva, in primis, dalla errataapplicazione dei disposti normativi contenuti all’art. 1 del decreto delministero delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55 e relativo allegato a) calinaturali e b) cali tecnici […]”. “Quello che essa ricorrente ha rappresentatosin dall’inizio è sinteticamente il dato secondo il quale i quantitativi nongiustificati ammontano a litri anidri 4,65; determinati dalla rimanenzacontabile pari a litri anidri 1.250,109 sottratta la rimanenza effettiva(rilevata in sede di accertamento) pari a litri anidri 307,107, con unadifferenza pari a litri anidri 943,00 dai quali devono essere detratti i caliconsentiti dal D.M. 55/2000 […]”. “È necessaria una prima analisidell’avviso di pagamento n. 2022 [‘recte’, 2023]/A/406 (all. 6) al fine diriscontrare che nello stesso non è minimamente indicato il metodo dideterminazione delle imposte contestate […]”. “richiamo al processoverbale del 13.07.22 non è assolutamente sufficiente, in particolare nelnostro caso, in quanto, il processo verbale è stato oggetto di un primoavviso di pagamento prot. 2022/A/4119, annullato a seguito di autotutela,cfr ultimo capoverso pag. 1 all. 3) e successivamente, senza modificaalcuna del verbale di accertamento è stato emesso il diverso avviso dipagamento oggetto del presente giudizio [‘recte2: oggetto del giudizioparallelo, di cui, nanti la Corte di cassazione, al fascicolo n. 26495-24][…]”.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.2.1. È inammissibile perché – non paventando neppure graficamentel’omesso esame di alcun fatto propriamente storico e decisivo, néindividuando, sotto altro profilo, le specifiche violazioni di legge attribuiteal giudice d’appello – si rivela marcatamente meritale, atteso che è indefinitiva volto a sollecitare a questa S.C., attraverso un apprezzamentodiretto di elementi circostanziali e finanche documentali (cfr. p. 12 ric.),un nuovo e, per la contribuente, più favorevole giudizio in fatto, inviolazione di natura e limiti del giudizio di cassazione.Numero registro generale 26470/2024Numero sezionale 7763/2025Numero di raccolta generale 8282/2026Data pubblicazione 02/04/2026Lo è anche sotto il profilo del difetto di precisione ed autosufficienza incui incorre, giacché non riproduce né l’avviso di pagamento prot. n.2023/A/406 del 20 gennaio 2023, né il PVC e per vero neppure gli altri attidel lungo e complesso procedimento amministrativo, con particolareriguardo all’avviso “originario”, prot. n. 2022/A/4119, ed ulteriormente alprovvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela relativamente all’avvisooggetto del presente giudizio.Né trattasi di rilievi meramente formalistici, in quanto a tali atti ilgiudice d’appello – anche attraverso il richiamo alla sentenza gemellasull’avviso – si riferisce per rilevare che le doglianze fatte valere dallacontribuente in tema di cali naturali, tecnici e di lavorazione erano giàstate dalla medesima avanzate, in sede di istanza di autotutelaparzialmente accolta, avverso il primo avviso, che recepiva il PVC, di guisache, proprio tenuto conto di tali doglianze, l’Ufficio è giunto all’emissionedi un nuovo avviso, impugnato nel presente giudizio.2.2. Il motivo è altresì manifestamente infondato perché il giudiced’appello è chiarissimo nel rilevare sia un’esplicita motivazione dell’avvisoin riferimento ai cali sia la dimostrazione della presa in considerazione deicali nel passaggio dal primo al secondo avviso.2.2.1. Sotto il primo profilo, afferma: “Tutto ciò è diffusamentespiegato sia nella parte motiva di detto provvedimento, sia nel successivoprovvedimento dell’Ufficio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (all. 7 delle produzionidell’Ufficio nel giudizio di primo grado), adottato in risposta alle nuoveosservazioni della società all’avviso di pagamento n. 2023/A/406 […]. Ditali argomentazioni, che rispondono puntualmente a tutte le suecontestazioni, la società non sembra però tenere il minimo conto nelle suedifese, nelle quali ripropone esattamente le stesse doglianze”.2.2.2. Sotto il secondo profilo, soggiunge: “Il riscontro dei cali è statooggetto di specifiche rilevazioni, seguite da conteggi in rettifica rispetto alNumero registro generale 26470/2024Numero sezionale 7763/2025Numero di raccolta generale 8282/2026Data pubblicazione 02/04/2026p.v.c. (cfr. il ‘file excel’ allegato all’atto di annullamento in autotutela e alsecondo avviso di pagamento), tanto che un semplice raffronto tra lostesso p.v.c., l’annullamento in autotutela e l’atto impugnato in questasede mette in luce il quantitativo dei cali riconosciuto, anno per anno,dall’Ufficio (tanto che per l’anno 2022 viene escluso interamentel’assoggettamento ad accisa)”.2.2.3. Con siffatte puntuali osservazioni del giudice d’appello il motivo(come pure la memoria) non si confronta.2.2.4. Esso, inoltre, pretermette, in tutto il suo sviluppo, l’elementocentrale attorno al quale ruota l’intera motivazione della sentenzaimpugnata: ossia il non avere la contribuente tenuto il registro dellelavorazioni, ragion per cui l’Ufficio non ha materialmente potuto procederead un, per così dire, canonico “raffronto tra giacenza fisica e contabile[,che] avrebbe potuto essere effettuato solo in presenza di un valorecontabile, riportato nell’apposito registro delle lavorazioni, a cui riferire lagiacenza fisica”; né – sottolinea perspicuamente il giudice d’appello –l’Ufficio ha mancato di tenere comunque in considerazione le ragioni dellacontribuente, e la documentazione dalla medesima comunicata, in unesercizio di massima collaborazione, essendo state tra l’altro le risorseinformatiche “mess[e] a disposizione della società per l’indiscutibile finalitàdi assicurare il più ampio contraddittorio possibile”.La contribuente, non avendo adempiuto alla tenuta del registro dellelavorazioni, così disattendendo (come correttamente opposto dall’Agenziain controricorso) delle norme di settore (art. 7 del D.M. 153 del 2001 inesecuzione dell’art. 5 D.Lgs. n. 504 del 1995), non può dolersi dellemodalità accertative adottate dall’Ufficio secondo una sequenza immuneda rilievi di illogicità, consistenti (secondo il giudice d’appello) nelconsiderare “come prodotto immesso in lavorazione le quantità ‘scaricate’dal registro delle materie prime”, per poi applicare “tutti i caliNumero registro generale 26470/2024Numero sezionale 7763/2025Numero di raccolta generale 8282/2026Data pubblicazione 02/04/2026normativamente previsti e infine [confrontare] le quantità ottenute con il‘carico’ del prodotto imbottigliato”, previa – notasi – esecuzionedell’“inventario fisico per tutti i prodotti giacenti nel deposito (materieprime, semilavorati, imbottigliato)”.3. In definitiva, il ricorso è integralmente da rigettarsi con lestatuizioni consequenziali ex artt. artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis,comma 3, cod. proc. civ.Pertanto, la contribuente deve essere condannata a rifondere le spesein ragione di complessivi euro 6.600 (di cui euro 4.400 a titolo di spesepropriamente dette ed euro 2.200 a titolo di maggiorazione ex art. 96,comma 3, cod. proc. civ.), oltre spese prenotate a debito.La medesima deve essere altresì condannata a pagare la somma dieuro 1.100 alla Cassa delle ammende. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e deiMonopoli le spese di lite, liquidate in euro 6.600, oltre spese prenotate adebito. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della cassadelle ammende, della somma di euro 1.100.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 13 novembre 2025.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 08282/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris