Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33243/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 del TRIBUNALE di CATANIA__- dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Catania con la sentenza in epigrafe applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi uno di arresto per il reato di cui all'ad 76 co.3 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 per aver contravvenuto al provvedimento emesso dal Questore di Catania con divieto di fare ritorno ad [OSCURATO:PERSONA] per anni tre.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e deduce la l'insussistenza della volontà di violare il provvedimento amministrativo.

L'impugnazione, alla luce della modifica per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, è assoggettata alla rigida «perimetrazione» dei motivi, introdotta dalla stessa legge, ed è in ogni caso manifestamente infondata.

In tema di patteggiamento, infatti, tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce loro e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto, in seno alla procedura negoziata, le prime hanno implicitamente esonerato il secondo dall'obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione (Sez. 4, n. 38286 del 08/07/2002, Leone, Rv. 222959-01; Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999, dep. 2000, Verdi, Rv. 215467-01; Sez. 5, n. 4118 del 20/09/1999, Espinola, Rv. 214482-01).

Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e .L1=3:ter~ della somma di 3.000,00 eur V_P la Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 maggio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 del TRIBUNALE di CATANIA__- dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Catania con la sentenza in epigrafe applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi uno di arresto per il reato di cui all'ad 76 co.3 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 per aver contravvenuto al provvedimento emesso dal Questore di Catania con divieto di fare ritorno ad [OSCURATO:PERSONA] per anni tre. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e deduce la l'insussistenza della volontà di violare il provvedimento amministrativo. L'impugnazione, alla luce della modifica per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, è assoggettata alla rigida «perimetrazione» dei motivi, introdotta dalla stessa legge, ed è in ogni caso manifestamente infondata. In tema di patteggiamento, infatti, tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce loro e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto, in seno alla procedura negoziata, le prime hanno implicitamente esonerato il secondo dall'obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione (Sez. 4, n. 38286 del 08/07/2002, Leone, Rv. 222959-01; Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999, dep. 2000, Verdi, Rv. 215467-01; Sez. 5, n. 4118 del 20/09/1999, Espinola, Rv. 214482-01). Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e .L1=3:ter~ della somma di 3.000,00 eur V_P la Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 maggio 2
Sentenza Cassazione n. 33243/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris