CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 03307/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12918-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato – avverso la sentenza n. 725/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 05/11/2020 R.G.N. 365/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avviso addebito Onere di prova credito contributivo R.G.N.12918/2021 Cron. Rep. Ud11/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]: 1. La Corte di appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado che aveva accolto la domanda di accertamento negativo del credito, ha «rigetta(to)l’opposizione [ … ] ad avviso di addebito». 1.1. A fondamento del decisum, la Corte di merito ha osservato come l’opposizione a cartella esattoriale configurasse un giudizio di accertamento negativo della pretesa contributiva, il cui oggetto è delimitato dai motivi di opposizione. 1.2. Sulla base di detta premessa teorica, la Corte di appello ha rilevato che, nell’atto introduttivo del giudizio, la parte privata non aveva allegato di non aver impiegato la propria attività personale di lavoro nell’ambito della società ma aveva solo dedotto che l’attività sociale era di elaborazione dati (quindi non commerciale) senza alcuna prestazione di ulteriori servizi. 1.3. L a Corte di appello ha, poi, osservato che dal certificato della camera di commercio risultava lo svolgimento anche di attività di «servizi contabili (e) amministrativi delle aziende»; pertanto, a fronte di tale dato, era onere del ricorrente documentare lo svolgimento solo di attività non commerciali; tale onere non era stato soddisfatto. 1.4. Quanto, poi, allo svolgimento di un'attività prevalente ed abituale all'interno della società, la Corte di appello, ribadito che il ricorrente, in primo grado, non aveva negato di aver svolto attività, nella società , con carattere di abitualità e prevalenza, osservava come l'ente previdenziale avesse comunque prodotto un riepilogo contabile del modello unico degli anni d'imposta 2008 e 2009 dai quali emergeva che il reddito da partecipazione in società rappresentava l'unico reddito dichiarato dal ricorrente; inoltre, la qualità di amministratore non esonerava il socio dall'iscrizione presso la gestione commercianti ma piuttosto l'obbligo di versare i contributi alla gestione separata per la quota degli eventuali compensi derivanti dell'attività amministrativa. 2. Avverso la decisione, ha proposto ricorso la parte in epigrafe, con due motivi; non ha opposto difese l’INPS che ha depositato solo procura speciale. 3. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio all’esito della quale il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]: 4. Con un primo , articolato motivo di ricorso - ai sensi dell’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.-è dedotta la vi ol azione e falsa applicazione dell’art. 24 del D.lgs. n. 46 del 1999, degli artt.115, 414, 416 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 2727 c.c. (prima censura), la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 e ss., dell’art. 115 c.p.c. (seconda censura), la violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 203, del D.lgs. n. 662del 1996 e dell’art. 1 della legge n. 613 del 19 66 (terza censura), l’omesso esame di fatto decisivo ( quarta censura) e la violazione dell’art. 115 c.p.c. (quintacensura). 5. Con il secondo motivo - ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. - è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 203, del d.lgs. n. 662 del 1996 e dell’art. 2697 c.c. nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e ss. c.c. 6. Le censure meritano una trattazione unitaria, per l’intima connessione che lelega; nel loro complesso, attraverso la deduzione di plurime d isposizioni di norme, sostanziali e processuali, imputanoalla Corte di appello una serie di errori: l’errato inquadramento della vicenda processuale, l’errata applicazione della regola di distribuzione dell’onere di allegazione e prova, l’inesatta applicazione del principio di non contestazione, l’errata inferenzadal fatto noto della conseguenza ignota,l’omesso esame di fatti decisivi. 7. Esse sono fondat e nei termini che seguono Secondo le indicazioni di questa Corte, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale (mutatis mutandis: nel giudizio ad avviso di addebito), valgono gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (tra le tante: Cass. n. 12050 del 2019), con la conseguenza che è l’INPS, attore in senso sostanziale, a dover allegare e dimostrare i fatti costitutivi del diritto ai contributi. La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è, infatti, applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (in ultimo, Cass.n.9706 del 2024). Va anche ricordato il principio per cui, nel giudizio di accertamento negativo del credito oggetto di una cartella esattoriale ( e/o di a vviso di addebito), la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto ( che ne rende inutile la prova siccome non più controverso) trova applicazione solo quando la parte opponente, attrice in senso formale ma convenuta in senso sostanziale, non prenda posizione in maniera precisa, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente previdenziale, nella prima difesa utile, e cioè nell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c.Ai fatti contenuti in atti extraprocessuali (cartella e/o avviso) non va infatti attribuita efficacia di allegazione; diversamente ragionando, verrebbe interrotta la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui al combinato disposto degli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c. (Cass.n.23214 del 2024 sulla scia di Cass. n. 17604 del 2020 che, a sua volta, richiama Cass. n. 31704 del 2019 per il superamento dell'opposto principio affermato da Cass. n. 27274 del 2018). 8. Di tali consolidati principi , la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione. Nella fattispecie concreta, si controverte dell’obbligo del ricorrente di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] e di quello contributivoconseguente, oggetto di un avviso di addebito. Non vi è dubbio che, in tale giudizio, l'onere ( allegatorio e ) probatorio dello svolgimento di una attività riconducibile al commercio, con carattere di abitualità e prevalenza, secondo le previsioni di cui all’art 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, gravi sull'ente previdenziale (Cass. n. 23600 del 2009 Cass. n. 10583 del 2017 ) mentre la controparte ha l’onere di contestare i fatti costitutivi del credito. La sentenza impugnata, invece, ha posto a carico della parte ricorrente (convenuta in senso sostanziale) una serie di oneri che non le competevano, dal momento che la stessa , con l’azione di accertamento negativo delcredito Inps , ha messo in discussione proprio i fatti costitutivi d i quest’ultimo e quindi dell’obbligodi iscrizione alla G estione Commercianti e di quello contributivoconseguente . Nello speci fico, a fronte della deduzione del ricorrente/debitore che la società [OSCURATO:SOCIETA] non svolgeva attività commerciale e che, comunque, egli, in qualità di socio, in seno alla stessa, aveva svolto solo ed esclusivamente l’attività di amministratore, la Corte di merito avrebbe dovuto effettuare ogni accertamento, tenendo presente che competeva all’INPS dimostrare la coesistenza di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all'amministrazione societaria. L’indagine concreta , viceversa, non risulta così puntual mente condotta e anzi è totalmente inquinata da una errata distribuzione del carico del carico probatorioex art. 2 697 c.c. 9. In questi termini , il ricorso va dunque accolto con l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, perché proceda, nel rispetto delle indicazioni di cui innanzi,ad un nuovo esame della fattispecie concreta. Al giudice del rinvio è demandata, altresì, la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appe