CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 novembre 2024
Cassazione n. 42596/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. Ricorso trattato ex 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 19/02/2024, in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Cagliari del 11/05/2022, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc.pen., ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni tre di reclusione ed euro 1600,00 di multa per i delitti alla stessa ascritti (capi a,b,g). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo di ricorso, con il quale ha dedotto vizio della motivazione in ogni sua forma quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivo non consentito. Sono stati difatti richiamati elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dal ricorrente in appello ai sensi dell'art. 599- bis cod.proc.pen. Sul tema si è precisato, con principio che qui si intende ribadire che: “In tema di patteggiamento in appello ex art. 599- biscod . proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'illegalità della pena concordata” (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01), circostanza che all'evidenza non ricorre anche sulla base della mera lettura del motivo di ricorso, oltre che della motivazione della sentenza impugnata. 2. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/11/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]