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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 38893/2021

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso 26588-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, PIAZZA 2649 CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1526/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/03/2018 R.G.N. 437/20174; udita la relazione della causa svolta nella camera di 7- consiglio del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RG. n. 26588/2018 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna in sede di giudizio di rinvio ( Cass.n. 8708/2017), con la sentenza n. 1526/2017 , aveva , in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannato la società [OSCURATO:SOCIETA] a pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma pari a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto a titolo di risarcimento ex art. 18, co.4 I.n. 300/70 e 15 mensilità a titolo di indennità sostistutiva della reintegrazione e ex art. 18, co.5 I.n. 300/70.

La Corte rigettava l'appello incidentale della società relativo alla determinazione e considerazione dell'aliunde perceptum e percipiendum nonché dei fatti sopravvenuti, tutti incidenti sulla determinazione e aggravamento del danno come sopra liquidato, ritenendo che dette circostanze erano estranee alla sede giudizio di rinvio in quanto precluse dalla decisione assunta a tal riguardo.

Avverso detta decisione proponeva ricorso la società affidata a tre motivi cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo è dedotta la violazione dell'art. 1223, 1218,1227 c.c., e mancato coordinamento con l'art. 18 co.4 I.n. 300/70, ( ex art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.), per la mancata considerazione , nella determinazione del risarcimento del danno, dell'aliunde perceptum e percipiendum. 2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione di cui all'art. 360 co. 1 n. 5 per la omesso esame di un fatto decisivo sopravvenuto alla decisione . 3) Il terzo motivo denuncia la violazione norma diritto ( ex art 360 co.1 n. 3 c.p.c.) per la violazione art. 18 co.4 I.n. 300/70.

Deve preliminarmente rilevarsi che nelle more del giudizio la [OSCURATO:PERSONA] srl depositava atto di rinuncia datata 13.9.2021 , essendo intervenuto, tra le parti, accordo transattivo in sede sindacale.

Alla rinuncia aderivano per accettazione la controparte, [OSCURATO:PERSONA] e i difensori dello stesso.

RG. n. 26588/2018 Il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia. c P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Cosi' deciso in Roma il 21 settembre 2021.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]101UDIZIAR1O Maria iGi.icoia Il r.: • Deposit .2, - oggi, U f pie 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 26588-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, PIAZZA 2649 CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1526/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/03/2018 R.G.N. 437/20174; udita la relazione della causa svolta nella camera di 7- consiglio del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG. n. 26588/2018 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna in sede di giudizio di rinvio ( Cass.n. 8708/2017), con la sentenza n. 1526/2017 , aveva , in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannato la società [OSCURATO:SOCIETA] a pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma pari a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto a titolo di risarcimento ex art. 18, co.4 I.n. 300/70 e 15 mensilità a titolo di indennità sostistutiva della reintegrazione e ex art. 18, co.5 I.n. 300/70. La Corte rigettava l'appello incidentale della società relativo alla determinazione e considerazione dell'aliunde perceptum e percipiendum nonché dei fatti sopravvenuti, tutti incidenti sulla determinazione e aggravamento del danno come sopra liquidato, ritenendo che dette circostanze erano estranee alla sede giudizio di rinvio in quanto precluse dalla decisione assunta a tal riguardo. Avverso detta decisione proponeva ricorso la società affidata a tre motivi cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo è dedotta la violazione dell'art. 1223, 1218,1227 c.c., e mancato coordinamento con l'art. 18 co.4 I.n. 300/70, ( ex art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.), per la mancata considerazione , nella determinazione del risarcimento del danno, dell'aliunde perceptum e percipiendum. 2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione di cui all'art. 360 co. 1 n. 5 per la omesso esame di un fatto decisivo sopravvenuto alla decisione . 3) Il terzo motivo denuncia la violazione norma diritto ( ex art 360 co.1 n. 3 c.p.c.) per la violazione art. 18 co.4 I.n. 300/70. Deve preliminarmente rilevarsi che nelle more del giudizio la [OSCURATO:PERSONA] srl depositava atto di rinuncia datata 13.9.2021 , essendo intervenuto, tra le parti, accordo transattivo in sede sindacale. Alla rinuncia aderivano per accettazione la controparte, [OSCURATO:PERSONA] e i difensori dello stesso. RG. n. 26588/2018 Il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia. c P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Cosi' deciso in Roma il 21 settembre 2021. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]101UDIZIAR1O Maria iGi.icoia Il r.: • Deposit .2, - oggi, U f pie 2021 [OSCURATO:PERSONA]