CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 10993/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Gargani e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 5449/2019, depositata il 26/4/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (titolare di un’omonima ditta individuale)impugnò l’avviso di accertamento n. T9B01BM05658 del 2017, con cui erastato rettificato il suo reddito ai fini Ires, Irap e Iva per l’anno di imposta2007, in relazione ad operazioni (ritenute) oggettivamente inesistenti,Numero registro generale 25872/2020Numero sezionale 1015/2026Numero di raccolta generale 10993/2026Data pubblicazione 24/04/2026intrattenute con la società [OSCURATO:SOCIETA]., rivelatasi essere una“cartiera”.2. La CTP di Milano rigettò il ricorso, sul presupposto che, benché fosseconclamata la natura di “cartiera” della [OSCURATO:SOCIETA], non era stata fornita,da parte del [OSCURATO:PERSONA], la prova di avere ricevuto la merce indicata nelleotto fatture in contestazione e di avere pagato le relative somme.3. La CTR della Lombardia accolse l’appello del contribuente, ritenendoinsufficiente a provare il coinvolgimento del contribuente nella“impalcatura frodatoria” la semplice circostanza che egli fosse stato clientedella [OSCURATO:SOCIETA], avendo anzi “la ditta accertata (…) dimostrato,sul mercato che le operazioni [erano] state effettiva e il materiale [era]fisicamente transitato e[d era stato] lavorato, tra l’altro in parte [era]stato rivenduto, dopo la lavorazione, alla stessa [OSCURATO:SOCIETA].; cosìcome [aveva] dimostrato, mediante la produzione delle fatture esoprattutto dei DDT recanti l’indicazione del trasportatore [OSCURATO:SOCIETA].,del trasportatore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., del trasportatore ChiariAutotrasporti e la sottoscrizione del vettore, che la merce [era] stataeffettivamente trasferita dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA]”.4. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sullabase di due motivi. Resiste con controricorso il Gargani.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia ricorrente deduce la nullitàdella sentenza per “mancanza dell’apparato motivazionale previsto dalcombinato disposto degli artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31dicembre 1992 n. 546, e violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost. e112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4”, dalmomento che “non solo non tiene in alcun conto [del]le allegazionidifensive poste a base degli specifici motivi di gravame, ma non rendecomprensibile la valutazione espressa su di essi e non indica la ragioneNumero registro generale 25872/2020Numero sezionale 1015/2026Numero di raccolta generale 10993/2026Data pubblicazione 24/04/2026giuridica che il giudice abbia ritenuto di condividere” (pag. 15 del ricorsoper cassazione).Il motivo è fondato.Occorre premettere che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza ènulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. un., n. 22232/2016;Cass., n. 22598/2018, richiamate, da ultimo, da Cass., n. 10184/2026).Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, la giurisprudenza diquesta Corte è attestata sull’orientamento per cui, una volta assolta daparte dell'Amministrazione finanziaria la prova, anche mediante elementiindiziari, dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuentedimostrarne l'effettiva esistenza, senza che, tuttavia, sia sufficiente a talfine l'esibizione della fattura né la dimostrazione della regolarità formaledelle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i qualivengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire realeun'operazione fittizia (ex plurimis, Cass., n. 26453/2018; Cass., n.10336/2025; Cass., n. 9723/2024). Cass., n. 28628/2021, ha altresìpuntualizzato che “l'Amministrazione finanziaria, che contesti alcontribuente l'indebita detrazione relativamentead operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare chel'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativielementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello didimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertatal'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede diquest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamentericevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo”.Numero registro generale 25872/2020Numero sezionale 1015/2026Numero di raccolta generale 10993/2026Data pubblicazione 24/04/2026Se, dunque, l’onere posto a carico dell’Amministrazione finanziaria puòritenersi assolto “qualora siano forniti validi elementi che, alla streguadell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, e dell'art. art. 54,comma 2, d.P.R. n. 633/1972, possono anche assumere la consistenza dioperazioni fittizie, ovvero che dimostrino in modo certo e diretto lainesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegatiovvero la inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che dannodiritto alla detrazione” (Cass. n. 28628/2021), il giudice di merito, solodopo avere valutato gli elementi presuntivi forniti dall’Ufficio, siasingolarmente che complessivamente, ritenendoli dotati dei caratteri digravità, precisione e concordanza, potrà esaminare l’eventuale provacontraria offerta dal contribuente, verificando se la stessa sia idonea ascalfire il quadro probatorio posto alla base dell’atto impositivo. Indefinitiva, nelle operazioni oggettivamente inesistenti, l’Ufficio è tenutosolo a dimostrare, anche in base ad elementi indiziari, la mancanzadell’operazione, onere che, una volta soddisfatto, genera sul contribuentel’onere di fornire la prova contraria che l’operazione, come descritta infattura, è effettiva ed è realmente avvenuta, anche se, in ipotesi, trasoggetti diversi da quelli indicati nel documento (Cass., n. 28628/2021).Alla stregua di un siffatto quadro, è evidente, dunque, che, ovel’Amministrazione abbia addotto concreti elementi a supporto della prova“indiziaria” dell’inesistenza delle operazioni, la motivazione che ometta diprenderli in esame possa sconfinare nel carattere dell’apparenza. Ed è ciòche è accaduto nel caso di specie, laddove, a fronte delle puntualideduzioni ribadite dall’Agenzia delle Entrate in grado d’appello - legate allasostanziale inattendibilità dei DDT (molti dei quali privi dell’indicazione deiluoghi di raccolta e consegna della merce e degli automezzi utilizzati,nonché della sottoscrizione di vettore e destinatario) e delle attestazioni dipesatura, oltre che alla natura di “cartiera” della controparte contrattualeNumero registro generale 25872/2020Numero sezionale 1015/2026Numero di raccolta generale 10993/2026Data pubblicazione 24/04/2026Mineraleghe -, la CTR si è limitata a ribadire gli elementi valorizzati dalgiudice di prime cure, muovendo dall’erroneo presupposto che “tuttaquesta documentazione non [fosse] stata contestata dall’Ufficio nel corsodel procedimento”, mentre a pag. 14 del controricorso è statopuntualmente indicato lo snodo processuale nel quale le contestazioni(pure riprodotte nel controricorso medesimo) erano state mosse. Indefinitiva, la CTR non si è confrontata con le specifiche deduzionidell’Amministrazione - le quali, per come riportate, apparivanoastrattamente idonee ad inficiare il ragionamento svolto dalla CTP e fattoproprio dai giudici di seconde cure -, essendone conseguentementederivata una motivazione apodittica e, in ultima analisi, meramente“apparente” secondo il canone adottato dalla giurisprudenza di legittimitàsopra richiamata.2. Il secondo motivo denunzia la violazione degli artt. 109 TUIR, 19d.p.r. n. 633/1972, 2697 e 2729 c.c. e 115 c.p.c., dal momento che, afronte dell’avvenuta dimostrazione della natura di “cartiera” dellaMineraleghe, sarebbe spettato al contribuente l’onere di dimostrarel’effettività delle operazioni commerciali intrattenute con la stessa.Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del processo di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3/2/2026.La PresidenteRoberta Crucitti