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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30792/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma confermava l'anteriore decisione del locale Magistrato di sorveglianza che aveva respinto l'istanza di liberazione anticipata, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento a due semestri di presofferto, trascorsi in arresti domiciliari e caratterizzati da reiterate violazioni delle prescrizioni imposte.

2. Ricorre la condannata per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo, nel motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione.

Secondo la ricorrente, il Tribunale di Sorveglianza avrebbe mancato di considerare che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, non è richiesta la prova che l'interessato si sia già rieducato, essendo sufficiente che questi abbia aderito al percorso di risocializzazione in itinere.

Di fronte ad episodi di rinnovata antisocialità, il Tribunale non potrebbe dunque limitarsi ad enumerarli, come accaduto, ma, al di fuori di ogni automatismo, dovrebbe valutare se essi siano realmente sintomatici di mancata adesione al percorso sopra richiamato.

L'ordinanza impugnata peccherebbe così di astrattezza, essendosi arrestata al rilievo della sussistenza di talune violazioni, senza averne valutato il merito e averne stabilito l'effettiva pregnanza, anche alla luce delle giustificazioni difensive, che il motivo riproduce.

Sarebbe stato altresì violato il principio della valutazione frazionata per semestri del periodo di detenzione.

Sarebbe stato equivocato il parere del Pubblico ministero di udienza, in realtà favorevole alla concessione del beneficio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La concessione della liberazione anticipata costituisce, secondo principi acquisiti, il riconoscimento della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, da riferire alla sua condotta esteriore (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258743-01; Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv. 252355-01), la quale certamente deve essere valutata, come indicato dall'art. 103 reg. es .

Ord. pen., con particolare riferimento all'impegno dal medesimo dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, Fidanzati, Rv. 218745-01; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv. 214832-01).Allorché la pena venga espiata agli arresti domiciliari, o in detenzione domiciliare, e manchino quindi il trattamento rieducativo svolto in istituto e la correlativa partecipazione ad esso del detenuto, assume rilevanza decisiva la valutazione della sua condotta sotto il profilo del modo con cui egli ha saputo trarre profitto dai margini di libertà offertigli.

Tale parametro di valutazione non si esaurisce nel controllo del rispetto delle prescrizioni imposte, ma investe l'esame del comportamento complessivo del soggetto in modo da trarre da esso ogni elemento che esprima, o neghi, l'evoluzione positiva della sua personalità (Sez. 1, n. 6259 del 07/11/1997, dep. 1998, Pistolesi, Rv. 209522-01).

In difetto dell'osservazione scientifica della personalità e del trattamento rieducativo, l'indagine sulla partecipazione all'opera di reinserimento deve essere dunque compiuta con riferimento alla condotta serbata, all'osservanza degli obblighi ed all'espletamento dell'attività lavorativa, se consentita (Sez. 1, n. 89 del 11/01/1994, Camarilla, Rv. 196561-01; Sez. 1, n. 3514 del 23/09/1992, Spampinato, Rv. 192841-01).

I relativi apprezzamenti non sono censurabili in sede di legittimità, se sorretti da motivazione adeguata, razionale ed esaustiva.

2. L'ordinanza impugnata ha - in tutta evidenza - fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto, con motivazione compiuta ed esente da vizi logici e giuridici, ha puntualmente indicato le numerose violazioni delle prescrizioni degli arresti domiciliari, che hanno costellato l'andamento della misura, per loro causa infine revocata.

Da tali oggettivi elementi, incidenti su entrambi i semestri in valutazione, il giudice a quo ha desunto il rifiuto della condannata ad intraprendere il percorso di risocializzazione evocato in ricorso.

Trattasi di valutazione ineccepibile in questa sede, essendo i menzionati comportamenti in palese contraddizione con la filosofia di adesione al trattamento e ai valori della ordinata e rispettosa convivenza, che l'istituto della liberazione anticipata intende premiare.

3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Alla relativa declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma confermava l'anteriore decisione del locale Magistrato di sorveglianza che aveva respinto l'istanza di liberazione anticipata, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento a due semestri di presofferto, trascorsi in arresti domiciliari e caratterizzati da reiterate violazioni delle prescrizioni imposte. 2. Ricorre la condannata per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo, nel motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo la ricorrente, il Tribunale di Sorveglianza avrebbe mancato di considerare che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, non è richiesta la prova che l'interessato si sia già rieducato, essendo sufficiente che questi abbia aderito al percorso di risocializzazione in itinere. Di fronte ad episodi di rinnovata antisocialità, il Tribunale non potrebbe dunque limitarsi ad enumerarli, come accaduto, ma, al di fuori di ogni automatismo, dovrebbe valutare se essi siano realmente sintomatici di mancata adesione al percorso sopra richiamato. L'ordinanza impugnata peccherebbe così di astrattezza, essendosi arrestata al rilievo della sussistenza di talune violazioni, senza averne valutato il merito e averne stabilito l'effettiva pregnanza, anche alla luce delle giustificazioni difensive, che il motivo riproduce. Sarebbe stato altresì violato il principio della valutazione frazionata per semestri del periodo di detenzione. Sarebbe stato equivocato il parere del Pubblico ministero di udienza, in realtà favorevole alla concessione del beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La concessione della liberazione anticipata costituisce, secondo principi acquisiti, il riconoscimento della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, da riferire alla sua condotta esteriore (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258743-01; Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv. 252355-01), la quale certamente deve essere valutata, come indicato dall'art. 103 reg. es . Ord. pen., con particolare riferimento all'impegno dal medesimo dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, Fidanzati, Rv. 218745-01; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv. 214832-01).Allorché la pena venga espiata agli arresti domiciliari, o in detenzione domiciliare, e manchino quindi il trattamento rieducativo svolto in istituto e la correlativa partecipazione ad esso del detenuto, assume rilevanza decisiva la valutazione della sua condotta sotto il profilo del modo con cui egli ha saputo trarre profitto dai margini di libertà offertigli. Tale parametro di valutazione non si esaurisce nel controllo del rispetto delle prescrizioni imposte, ma investe l'esame del comportamento complessivo del soggetto in modo da trarre da esso ogni elemento che esprima, o neghi, l'evoluzione positiva della sua personalità (Sez. 1, n. 6259 del 07/11/1997, dep. 1998, Pistolesi, Rv. 209522-01). In difetto dell'osservazione scientifica della personalità e del trattamento rieducativo, l'indagine sulla partecipazione all'opera di reinserimento deve essere dunque compiuta con riferimento alla condotta serbata, all'osservanza degli obblighi ed all'espletamento dell'attività lavorativa, se consentita (Sez. 1, n. 89 del 11/01/1994, Camarilla, Rv. 196561-01; Sez. 1, n. 3514 del 23/09/1992, Spampinato, Rv. 192841-01). I relativi apprezzamenti non sono censurabili in sede di legittimità, se sorretti da motivazione adeguata, razionale ed esaustiva. 2. L'ordinanza impugnata ha - in tutta evidenza - fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto, con motivazione compiuta ed esente da vizi logici e giuridici, ha puntualmente indicato le numerose violazioni delle prescrizioni degli arresti domiciliari, che hanno costellato l'andamento della misura, per loro causa infine revocata. Da tali oggettivi elementi, incidenti su entrambi i semestri in valutazione, il giudice a quo ha desunto il rifiuto della condannata ad intraprendere il percorso di risocializzazione evocato in ricorso. Trattasi di valutazione ineccepibile in questa sede, essendo i menzionati comportamenti in palese contraddizione con la filosofia di adesione al trattamento e ai valori della ordinata e rispettosa convivenza, che l'istituto della liberazione anticipata intende premiare. 3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Alla relativa declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i
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