CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 43368/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi i difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 9 marzo-13 aprile 2023, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Catanzaro confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con la quale era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare personale della custodia in carcere. 1.1 Ricorrono per cassazione avverso la predetta ordinanza i difensori di [OSCURATO:PERSONA], osservando che la dimostrazione del reato associativo era stata ricavata esclusivamente da quella dei presunti reati-fine, in particolare dal furto, consumatosi tra il 30 giugno ed il 1°Iuglio 2014 e dal successivo danneggiamento mediante incendio (il 15 luglio 2018) di un trattore di proprietà del Comune di Melissa, impiegato per la pulizia dell'arenile demaniale; tali circostanze, secondo il Tribunale, avrebbero determinato l'amministrazione comunale ad affidare il servizio a società esterne, tra le quali, nell'anno 2014, l'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA]; tale affermazione era contraddetta dalla documentazione prodotta dalla difesa, da cui risultava che i lavori di riqualificazione e pulizia dell'arenile erano stati conferiti a tre diverse ditte, tra cui quella di [OSCURATO:PERSONA], ancor prima che il mezzo cingolato del comune venisse asportato (la ditta di [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto alcuna assegnazione di lavori successivamente ai fatti contestati); anche l'assenza di procedura di gara e di determina dell'amministrazione erano smentiti dalla documentazione prodotta; illogica era poi la motivazione del Tribunale secondo cui il riferimento a "zio Carmine" di cui alla conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] ed il padre [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato allo zio del ricorrente; errata era anche l'interpretazione della conversazione del 5/10/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per cui [OSCURATO:PERSONA] andava punito non per ciò che aveva fatto, ma soltanto per essere il cugino di [OSCURATO:PERSONA], e non poteva assumere rilievo la mera disponibilità manifestata nei confronti dei singoli associati, quand'anche a livello apicale, a servizio dei loro interessi particolari. 1.2 I difensori rilevano che il contegno posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] non integrava gli estremi del delitto di partecipazione ad una associazione di stampo mafioso, visto che nell'intero periodo di interesse non era stato censito alcun contatto dell'indagato con gli altri presunti membri dell'associazione, ma solo un rapporto di carattere familiare e personale con [OSCURATO:PERSONA]. 1.3 I difensori lamentano che tutti i principi in tema di gravità degli indizi ai sensi degli artt. 272 e 273 cod. proc. pen. erano stati palesemente violati dal Tribunale del riesame anche con riferimento ai ritenuti fatti di porto e detenzione di armi di cui al capo 11) della rubrica: la difesa aveva contestato che dall'ascolto della conversazione del 5 agosto 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non si evinceva che il primo avesse pronunciato la parola "fucile", ma il Tribunale aveva superato l'obiezione affermando di avere ascoltato il dialogo in camera di consiglio, senza fornire indicazioni precise riguardo: a) se l'ascolto fosse avvenuto collegialmente; b) la durata dell'ascolto; c) gli strumenti utilizzati, ecc.; e ciò per la necessità di poter effettuare un controllo su quanto affermato. 1.4 I difensori contestano la ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla contestata aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., nonché il conseguente altrettanto palese vizio motivazionale, visto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai preso parte alle conversazioni richiamate dal Tribunale, né era mai stato evocato dagli interlocutori: l'ordinanza impugnata aveva omesso di soffermarsi sul profilo concernente la specifica volontà dell'indagato di agevolare il presunto clan di appartenenza rispetto al singolo episodio contestato. 1.5 I difensori lamentano la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e l'errata, carente ed illogica motivazione, con conseguente violazione di legge rispetto alla ritenuta sussistenza della presunzione di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere: mancava la verifica della incidenza dell'ampio lasso di tempo decorso dalla commissione del fatto e dall'assenza di ulteriori elementi indiziari a carico o di fatti che sarebbero stati commessi da [OSCURATO:PERSONA] nel contesto ambientale nel quale sarebbe maturata la condotta criminosa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato. 1.1 Si deve innanzitutto premettere che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Ne consegue che «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). Orbene, nel caso in esame, relativamente al reato associativo, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. In particolare, il Tribunale ha evidenziato le conversazioni da cui risulta la disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] di armi (pagg.3 e seguenti), la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen. (pag.6) le conversazioni che denotavano l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nell'affidamento dei lavori correlati al danneggiamento del mezzo comunale (pag.9) l'intraneità di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione (pag.10;; il ricorso, su tutti aspetti, è inammissibile in quanto pretende di dare al contenuto delle intercettazioni un significato diverso da quello ritenuto dai giudice della cautela; a tale proposito, si deve ribadire che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389). 1.2 Quanto alle esigenze cautelari, richiamata la presunzione di cui all'art.275 cod. proc. pen., il Tribunale ha esposto i motivi per i quali unica misura idonea a fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato è quella della custodia cautelare in carcere (pag.11), con motivazione logica ed esente da censure 2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Mand