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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16790/2026

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sore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24050/2024Numero sezionale 1323/2026Numero di raccolta generale 16790/2026Data pubblicazione 28/05/2026Pucci Luca;-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1132/2024depositata il 19/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), deducendo diessere creditrice per l’importo di euro 362.697,24 oltre accessori,conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità e, in via subordinata,la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c. dell’atto con cui, indata 28 novembre 2014, era stato costituito il c.d.

“[OSCURATO:PERSONA]”, connomina di [OSCURATO:PERSONA] quale trustee e di [OSCURATO:PERSONA] qualebeneficiario.[OSCURATO:PERSONA] deduceva che l’atto istitutivo del trust fosse stato posto in esserein pregiudizio delle proprie ragioni creditorie, assumendo la naturagratuita dell’atto, la preesistenza del credito e l’incapienza del patrimonioresiduo della debitrice.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva contestando la fondatezza delle domande ededucendo, tra l’altro, l’insussistenza dei presupposti dell’azionerevocatoria; successivamente veniva disposta l’integrazione delcontraddittorio nei confronti del trustee [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepival’intervenuta prescrizione dell’azione revocatoria.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24050/2024Numero sezionale 1323/2026Numero di raccolta generale 16790/2026Data pubblicazione 28/05/2026Con sentenza n. 767/2021, il Tribunale di Massa rigettava la domanda dinullità ma accoglieva la domanda subordinata di inefficacia ex art. 2901c.c., ritenendo l’atto di costituzione del trust atto di disposizione a titologratuito, affermando la legittimazione passiva del trustee e la sussistenzadei presupposti dell’azione revocatoria, ivi compresi il consilium fraudis el’eventus damni.2.

Avverso tale pronuncia proponevano separati appelli [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe Battaglia, da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, deducendo, perquanto qui rileva, l’erronea individuazione dei soggetti legittimati passivi,l’intervenuta prescrizione dell’azione revocatoria, nonché l’insussistenzadel consilium fraudis e dell’eventus damni.2.1.

Riuniti i giudizi di appello con sentenza n. 1132 del 19 settembre2024, la Corte d’Appello di Genova, rigettava entrambi gli appelli,confermando integralmente la decisione di primo grado.3.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito [OSCURATO:PERSONA] ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati damemoria.3.1. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE4.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2943e 2945 c.c., poiché la Corte d’appello ha escluso la prescrizione dell’azionerevocatoria ritenendo che l’integrazione del contraddittorio nei confrontidel trustee, disposta nel corso del giudizio, avesse esteso a suo favorel’effetto interruttivo prodotto dalla domanda originaria.Lamenta che tale conclusione è erronea perché presuppone unlitisconsorzio necessario originario, mentre, nel caso di specie, l’azione èstata inizialmente proposta contro soggetti non legittimati passivamente.Ritiene che nell’ipotesi di trust a titolo gratuito – quale quello in esame,così qualificato dallo stesso Tribunale – solo il trustee è titolare di dirittiNumero registro generale 24050/2024Numero sezionale 1323/2026Numero di raccolta generale 16790/2026Data pubblicazione 28/05/2026restando disponente e beneficiario esclusi dal litisconsorzio necessario.Si duole che la domanda proposta originariamente nei confronti di talisoggetti non fosse idonea a interrompere la prescrizione nei confronti deltrustee, sicché l’integrazione del contraddittorio disposta oltre ilquinquennio dalla costituzione del trust non poteva produrre effettiretroattivi, dovendo l’azione considerarsi prescritta.5.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nell’azionerevocatoria avente ad oggetto il conferimento di beni in trust a titologratuito, il trustee è litisconsorte necessario, in quanto unico titolare deidiritti sui beni conferiti e soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi(Cass., sez.

VI, ord. 26 maggio 2020, n. 9648), mentre i beneficiari deltrust gratuito non sono dotati di legittimazione passiva, essendo titolari diuna mera aspettativa giuridica, irrilevante ai fini della fattispecierevocatoria, che prescinde dal loro stato soggettivo (Cass., sez.

III, sent.29 maggio 2018, n. 13388; Cass., sez.

III, ord. 3 maggio 2025, n.11621).Ne consegue che l’azione di revocatoria deve essere proposta nei confrontidel debitore disponente e del trustee, restando inidonea la domandarivolta al solo beneficiario del trust a produrre effetti sostanziali sulrapporto controverso.In tema di litisconsorzio necessario, la domanda giudiziale proposta neiconfronti di uno solo dei litisconsorti è idonea a interrompere laprescrizione anche nei confronti di quelli pretermessi, con effettopermanente ai sensi dell’art. 2945, 2 comma, c.c., a condizione chel’integrazione del contraddittorio avvenga nel corso del medesimo giudizio,sanando retroattivamente la pretermissione (Cass., sez. lav., 18 gennaio2018, n. 1171).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24050/2024Numero sezionale 1323/2026Numero di raccolta generale 16790/2026Data pubblicazione 28/05/2026Si è da questa Corte al riguardo precisato che tale estensione non operaqualora l’integrazione del contraddittorio intervenga in un distinto eautonomo procedimento, poiché «l’integrazione del contraddittorio ex art.102 c.p.c. determina l’estensione dell’effetto interruttivo della prescrizione[…] purché essa avvenga nel corso del medesimo giudizio» (Cass., sez.III, ord. 5 settembre 2023, n. 25928).

In difetto, la domanda proposta neiconfronti del litisconsorte tardivamente evocato produce un effettointerruttivo autonomo, decorrente esclusivamente dalla data della relativanotifica (Cass., sez.

III, ord. 5 settembre 2023, n. 25928).Nel caso del trust a titolo gratuito, la domanda originariamente propostanei confronti del beneficiario, soggetto privo di legittimazione passiva, nonè idonea a produrre alcun effetto interruttivo nei confronti del trustee,unico litisconsorte necessario insieme al disponente (Cass., sez.

III, sent.29 maggio 2018, n. 13388; Cass., sez.

III, ord. 3 maggio 2025, n.11621).La conclusione è coerente con il principio, costantemente affermato,secondo cui l’atto con cui un soggetto viene evocato in giudizio per laprima volta determina l’interruzione della prescrizione solo dal momentodella sua notifica, senza efficacia retroattiva (Cass., sez.

I, ord. 11 marzo2019, n. 6923; Cass., sez.

I, 3 aprile 1993, n. 4048).Pertanto, l’effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla domandarevocatoria proposta nei confronti del disponente e del beneficiario deltrust gratuito non si estende al trustee qualora quest’ultimo sia statoevocato solo successivamente, in un autonomo procedimento, una voltadecorso il termine quinquennale.Orbene, il suindicato principio è stato dalla corte di merito invero disattesonell’impugnata sentenza.In particolare là dove ha ritenuto che l’effetto interruttivo dellaprescrizione, derivante dalla proposizione dell’azione revocatoria neiconfronti del disponente e del beneficiario del trust, si estendesse anche alNumero registro generale 24050/2024Numero sezionale 1323/2026Numero di raccolta generale 16790/2026Data pubblicazione 28/05/2026trustee, sul presupposto che l’integrazione del contraddittorio fosseavvenuta nel corso del medesimo giudizio.Dalla sentenza impugnata si evince peraltro che il trustee, soggetto unicotitolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato e litisconsortenecessario nel giudizio revocatorio, non è stato evocato sindall’introduzione del giudizio, essendo stato chiamato in causa solo in unmomento successivo, quando il termine quinquennale risultava giàdecorso.La domanda originaria era stata, invece, proposta nei confronti delbeneficiario del trust, soggetto privo di legittimazione passiva, in quantotitolare di una mera aspettativa giuridica, inidonea a incidere sul rapportodedotto in giudizio.Ne consegue che tale domanda non poteva produrre effetti interruttividella prescrizione nei confronti del trustee, difettando il presuppostodell’idoneità dell’atto a costituire in mora il soggetto tenuto allaprestazione.In tale contesto, l’integrazione del contraddittorio disposta nel corso delgiudizio non è idonea a sanare retroattivamente tale originaria carenza, néa estendere al trustee l’effetto interruttivo, atteso che esso presupponel’esistenza di una domanda validamente proposta nei confronti di unsoggetto legittimato.Diversamente opinando, si attribuirebbe all’integrazione delcontraddittorio una funzione non solo processuale, ma anche sostanziale,idonea a incidere sul decorso della prescrizione, in contrasto con i principiche regolano l’efficacia interruttiva degli atti giudiziali.6.

Della medesima, attesa la fondatezza nei suindicati termini del 1°motivo di ricorso, assorbiti il 2° motivo [ con il quale la ricorrentedenuncia violazione dell’art. 2901 c.c. ] e il 3° motivo [con il qualedenuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine allasussistenza dell’eventus damni ], s’impone pertanto la cassazione inNumero registro generale 24050/2024Numero sezionale 1323/2026Numero di raccolta generale 16790/2026Data pubblicazione 28/05/2026relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello diGenova, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendodei suindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il 1° motivo di ricorso; dichiara assorbiti il 2° e il 3°motivo.

Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per lespese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Genova, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 14 aprile 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24050/2024Numero sezionale 1323/2026Numero di raccolta generale 16790/2026Data pubblicazione 28/05/2026Pucci Luca;-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1132/2024depositata il 19/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), deducendo diessere creditrice per l’importo di euro 362.697,24 oltre accessori,conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità e, in via subordinata,la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c. dell’atto con cui, indata 28 novembre 2014, era stato costituito il c.d. “[OSCURATO:PERSONA]”, connomina di [OSCURATO:PERSONA] quale trustee e di [OSCURATO:PERSONA] qualebeneficiario.[OSCURATO:PERSONA] deduceva che l’atto istitutivo del trust fosse stato posto in esserein pregiudizio delle proprie ragioni creditorie, assumendo la naturagratuita dell’atto, la preesistenza del credito e l’incapienza del patrimonioresiduo della debitrice.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva contestando la fondatezza delle domande ededucendo, tra l’altro, l’insussistenza dei presupposti dell’azionerevocatoria; successivamente veniva disposta l’integrazione delcontraddittorio nei confronti del trustee [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepival’intervenuta prescrizione dell’azione revocatoria.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24050/2024Numero sezionale 1323/2026Numero di raccolta generale 16790/2026Data pubblicazione 28/05/2026Con sentenza n. 767/2021, il Tribunale di Massa rigettava la domanda dinullità ma accoglieva la domanda subordinata di inefficacia ex art. 2901c.c., ritenendo l’atto di costituzione del trust atto di disposizione a titologratuito, affermando la legittimazione passiva del trustee e la sussistenzadei presupposti dell’azione revocatoria, ivi compresi il consilium fraudis el’eventus damni.2. Avverso tale pronuncia proponevano separati appelli [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe Battaglia, da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, deducendo, perquanto qui rileva, l’erronea individuazione dei soggetti legittimati passivi,l’intervenuta prescrizione dell’azione revocatoria, nonché l’insussistenzadel consilium fraudis e dell’eventus damni.2.1. Riuniti i giudizi di appello con sentenza n. 1132 del 19 settembre2024, la Corte d’Appello di Genova, rigettava entrambi gli appelli,confermando integralmente la decisione di primo grado.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito [OSCURATO:PERSONA] ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati damemoria.3.1. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE4. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2943e 2945 c.c., poiché la Corte d’appello ha escluso la prescrizione dell’azionerevocatoria ritenendo che l’integrazione del contraddittorio nei confrontidel trustee, disposta nel corso del giudizio, avesse esteso a suo favorel’effetto interruttivo prodotto dalla domanda originaria.Lamenta che tale conclusione è erronea perché presuppone unlitisconsorzio necessario originario, mentre, nel caso di specie, l’azione èstata inizialmente proposta contro soggetti non legittimati passivamente.Ritiene che nell’ipotesi di trust a titolo gratuito – quale quello in esame,così qualificato dallo stesso Tribunale – solo il trustee è titolare di dirittiNumero registro generale 24050/2024Numero sezionale 1323/2026Numero di raccolta generale 16790/2026Data pubblicazione 28/05/2026restando disponente e beneficiario esclusi dal litisconsorzio necessario.Si duole che la domanda proposta originariamente nei confronti di talisoggetti non fosse idonea a interrompere la prescrizione nei confronti deltrustee, sicché l’integrazione del contraddittorio disposta oltre ilquinquennio dalla costituzione del trust non poteva produrre effettiretroattivi, dovendo l’azione considerarsi prescritta.5. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nell’azionerevocatoria avente ad oggetto il conferimento di beni in trust a titologratuito, il trustee è litisconsorte necessario, in quanto unico titolare deidiritti sui beni conferiti e soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi(Cass., sez. VI, ord. 26 maggio 2020, n. 9648), mentre i beneficiari deltrust gratuito non sono dotati di legittimazione passiva, essendo titolari diuna mera aspettativa giuridica, irrilevante ai fini della fattispecierevocatoria, che prescinde dal loro stato soggettivo (Cass., sez. III, sent.29 maggio 2018, n. 13388; Cass., sez. III, ord. 3 maggio 2025, n.11621).Ne consegue che l’azione di revocatoria deve essere proposta nei confrontidel debitore disponente e del trustee, restando inidonea la domandarivolta al solo beneficiario del trust a produrre effetti sostanziali sulrapporto controverso.In tema di litisconsorzio necessario, la domanda giudiziale proposta neiconfronti di uno solo dei litisconsorti è idonea a interrompere laprescrizione anche nei confronti di quelli pretermessi, con effettopermanente ai sensi dell’art. 2945, 2 comma, c.c., a condizione chel’integrazione del contraddittorio avvenga nel corso del medesimo giudizio,sanando retroattivamente la pretermissione (Cass., sez. lav., 18 gennaio2018, n. 1171).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24050/2024Numero sezionale 1323/2026Numero di raccolta generale 16790/2026Data pubblicazione 28/05/2026Si è da questa Corte al riguardo precisato che tale estensione non operaqualora l’integrazione del contraddittorio intervenga in un distinto eautonomo procedimento, poiché «l’integrazione del contraddittorio ex art.102 c.p.c. determina l’estensione dell’effetto interruttivo della prescrizione[…] purché essa avvenga nel corso del medesimo giudizio» (Cass., sez.III, ord. 5 settembre 2023, n. 25928). In difetto, la domanda proposta neiconfronti del litisconsorte tardivamente evocato produce un effettointerruttivo autonomo, decorrente esclusivamente dalla data della relativanotifica (Cass., sez. III, ord. 5 settembre 2023, n. 25928).Nel caso del trust a titolo gratuito, la domanda originariamente propostanei confronti del beneficiario, soggetto privo di legittimazione passiva, nonè idonea a produrre alcun effetto interruttivo nei confronti del trustee,unico litisconsorte necessario insieme al disponente (Cass., sez. III, sent.29 maggio 2018, n. 13388; Cass., sez. III, ord. 3 maggio 2025, n.11621).La conclusione è coerente con il principio, costantemente affermato,secondo cui l’atto con cui un soggetto viene evocato in giudizio per laprima volta determina l’interruzione della prescrizione solo dal momentodella sua notifica, senza efficacia retroattiva (Cass., sez. I, ord. 11 marzo2019, n. 6923; Cass., sez. I, 3 aprile 1993, n. 4048).Pertanto, l’effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla domandarevocatoria proposta nei confronti del disponente e del beneficiario deltrust gratuito non si estende al trustee qualora quest’ultimo sia statoevocato solo successivamente, in un autonomo procedimento, una voltadecorso il termine quinquennale.Orbene, il suindicato principio è stato dalla corte di merito invero disattesonell’impugnata sentenza.In particolare là dove ha ritenuto che l’effetto interruttivo dellaprescrizione, derivante dalla proposizione dell’azione revocatoria neiconfronti del disponente e del beneficiario del trust, si estendesse anche alNumero registro generale 24050/2024Numero sezionale 1323/2026Numero di raccolta generale 16790/2026Data pubblicazione 28/05/2026trustee, sul presupposto che l’integrazione del contraddittorio fosseavvenuta nel corso del medesimo giudizio.Dalla sentenza impugnata si evince peraltro che il trustee, soggetto unicotitolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato e litisconsortenecessario nel giudizio revocatorio, non è stato evocato sindall’introduzione del giudizio, essendo stato chiamato in causa solo in unmomento successivo, quando il termine quinquennale risultava giàdecorso.La domanda originaria era stata, invece, proposta nei confronti delbeneficiario del trust, soggetto privo di legittimazione passiva, in quantotitolare di una mera aspettativa giuridica, inidonea a incidere sul rapportodedotto in giudizio.Ne consegue che tale domanda non poteva produrre effetti interruttividella prescrizione nei confronti del trustee, difettando il presuppostodell’idoneità dell’atto a costituire in mora il soggetto tenuto allaprestazione.In tale contesto, l’integrazione del contraddittorio disposta nel corso delgiudizio non è idonea a sanare retroattivamente tale originaria carenza, néa estendere al trustee l’effetto interruttivo, atteso che esso presupponel’esistenza di una domanda validamente proposta nei confronti di unsoggetto legittimato.Diversamente opinando, si attribuirebbe all’integrazione delcontraddittorio una funzione non solo processuale, ma anche sostanziale,idonea a incidere sul decorso della prescrizione, in contrasto con i principiche regolano l’efficacia interruttiva degli atti giudiziali.6. Della medesima, attesa la fondatezza nei suindicati termini del 1°motivo di ricorso, assorbiti il 2° motivo [ con il quale la ricorrentedenuncia violazione dell’art. 2901 c.c. ] e il 3° motivo [con il qualedenuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine allasussistenza dell’eventus damni ], s’impone pertanto la cassazione inNumero registro generale 24050/2024Numero sezionale 1323/2026Numero di raccolta generale 16790/2026Data pubblicazione 28/05/2026relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello diGenova, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendodei suindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 1° motivo di ricorso; dichiara assorbiti il 2° e il 3°motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per lespese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Genova, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 14 aprile 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16790/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris